Sostenibilità e due diligence. Firmato l’accordo provvisorio UE sul pacchetto di semplificazione

di Oliviero Casale

Il pacchetto europeo di semplificazione in materia di sostenibilità e due diligence, composto dalle proposte legislative COM(2025)80 e COM(2025)81, dall’accordo provvisorio firmato tra Parlamento e Consiglio e dalla Direttiva (UE) 2025/794, introduce un riassetto significativo del quadro regolatorio. La revisione riduce l’ambito applicativo della CSRD e della CSDDD, elimina obblighi ritenuti eccessivamente onerosi e ridefinisce le tempistiche di attuazione. Il testo analizza il passaggio da un modello normativo ampio a un sistema più selettivo e proporzionato, con particolare attenzione alle conseguenze operative per imprese e Stati membri.

La firma dell’accordo provvisorio tra Parlamento europeo e Consiglio sul pacchetto di semplificazione in materia di sostenibilità e due diligence segna un momento cruciale nel processo di revisione del quadro normativo europeo. La Commissione, con le proposte COM(2025)80 e COM(2025)81 [1][2], aveva già introdotto il tema della “far-reaching simplification” e della necessità di “reduce burden on undertakings”, rilevando come alcune disposizioni precedenti avessero generato una pressione amministrativa ritenuta non sostenibile per ampie fasce del tessuto produttivo.

Le proposte mettono in evidenza anche la difficoltà per le imprese di minori dimensioni di sostenere richieste informative indirette provenienti da filiere complesse, dove le imprese obbligate trasferiscono oneri documentali ai partner commerciali. Tale fenomeno viene descritto nei documenti come rischio che “companies not within scope are overburdened with data requests” [2] e diventa uno dei punti cardine dell’intero processo di revisione.

Nel settore della rendicontazione di sostenibilità, la riforma mira a restringere l’ambito applicativo della CSRD e a introdurre un modello informativo più concentrato su dati quantitativi e meno dipendente da standard settoriali obbligatori. L’eliminazione dei datapoint non essenziali e la scelta di focalizzarsi su indicatori consolidati rispondono all’obiettivo di migliorare la comparabilità e ridurre l’onere di raccolta dati per le imprese soggette.

La revisione della CSDDD è altrettanto significativa e viene trasformata, attraverso l’accordo provvisorio, in una direttiva destinata principalmente alle imprese con una forte capacità operativa e un impatto sistemico rilevante nelle catene globali del valore. Il nuovo perimetro riguarda le imprese con oltre 5.000 dipendenti e 1,5 miliardi di euro di fatturato [3], restringendo così il campo applicativo rispetto alla formulazione originaria. L’eliminazione dell’obbligo di predisporre un transition plan, che secondo il comunicato non sarà più richiesto perché le imprese “will no longer need to prepare a transition plan to make their business model compatible with the Paris Agreement” [3], contribuisce ulteriormente alla semplificazione.

La Direttiva (UE) 2025/794 [4], già pubblicata nella Gazzetta ufficiale, interviene sulle tempistiche di applicazione degli obblighi di sostenibilità. Il considerando (3) afferma l’intenzione di evitare “costi inutili ed evitabili”, mentre gli articoli definiscono l’avvio della CSRD “per gli esercizi aventi inizio il 1º gennaio 2027” o “il 1º gennaio 2028”, e l’applicazione della CSDDD dal “26 luglio 2028” e dal “26 luglio 2029” [4], a seconda delle categorie di imprese coinvolte.

QUADRO SINTETICO DELLE NUOVE REGOLE APPROVATE

AMBITONUOVI REQUISITINOTE OPERATIVE
Sostenibilità – CSRDObbligo per imprese con più di 1.000 dipendenti e fatturato annuo superiore a 450 milioni di euro. Applicabile anche a imprese extra-UE con ricavi UE superiori a 450 milioni.Standard settoriali resi volontari. Reporting orientato a indicatori principalmente quantitativi. Le PMI possono rifiutare richieste di informazioni non essenziali.
Due Diligence – CSDDDObbligo riservato a imprese con oltre 5.000 dipendenti e fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro.Eliminato l’obbligo di transition plan. Sanzioni fino al 3% del fatturato globale. Principio di proporzionalità vincolante nella catena di attività.
Tutele PMI e Supply ChainImprese sotto i 1.000 dipendenti escluse dagli obblighi diretti e protette dal trasferimento di oneri documentali.Le imprese obbligate devono “refrain from requiring unnecessary information from companies not included in the scope” [3]. Le PMI possono rifiutare richieste dati non standard.

Nel complesso, le conseguenze operative delineano un quadro più proporzionato e funzionale. Le imprese escluse dall’ambito applicativo vedono ridursi significativamente la pressione documentale e la necessità di rispondere a richieste dei partner. L’accordo provvisorio rende questo principio esplicito: le imprese obbligate devono “refrain from requiring unnecessary information from companies not included in the scope” [3].

Per le imprese soggette alla CSRD, il differimento delle scadenze consente una riorganizzazione più approfondita dei sistemi interni di raccolta e gestione dei dati, favorendo un passaggio meno affrettato verso indicatori quantitativi e processi più maturi. La riduzione dei datapoint e la scelta di eliminare gli standard settoriali obbligatori aprono spazi per modelli informativi più coerenti e stabilmente integrati nelle strutture aziendali.

Nel campo della due diligence, la trasformazione della CSDDD comporta una ridefinizione dell’approccio metodologico: non più mappature esaustive dell’intera catena di attività, ma una selezione dei segmenti maggiormente esposti a impatti negativi, come suggerito nei COM(2025)81 [2]. La due diligence diventa una procedura basata sulla rilevanza e sulla ragionevolezza delle informazioni disponibili, riducendo la necessità di indagini estese e costose.

Questa evoluzione ridisegna anche la relazione tra CSRD e CSDDD: la prima assume il ruolo di strumento informativo centrale per la trasparenza e la misurazione della sostenibilità, mentre la seconda diventa il meccanismo responsabilizzante per le grandi imprese in grado di influenzare significativamente le filiere. Entrambe vengono sostenute dal principio di proporzionalità, che funge da fondamento e si esprime tanto nella limitazione delle richieste informative quanto nella selettività degli adempimenti.

Nell’ottica del legislatore, la riforma rappresenterebbe un cambiamento significativo, finalizzato a rendere più coerente la gestione interna dei dati di sostenibilità da parte delle imprese e a fornire agli Stati membri un quadro considerato più stabile per la vigilanza e il recepimento. Si tratta tuttavia di una visione che rispecchia le scelte politiche dell’attuale trilogo e che non elimina i dubbi sollevati da diversi osservatori circa il rischio di una eccessiva riduzione degli obblighi informativi e della portata sistemica delle direttive.

Autore

OLIVIERO CASALE è General Manager di UniProfessioni e Innovation Manager certificato; consigliere della Fondazione Communia; coordinatore del World Industry 5.0 Forum by Confassociazioni; componente di ISO TC/279 (Innovation management); Cultore della Materia presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Bologna e Segretario di AICQ Emilia-Romagna e Marche.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/olivierocasale/

Bibliografia

[1] Commissione Europea, COM(2025)80 – Proposta di direttiva Omnibus 1, documento caricato dall’utente.
[2] Commissione Europea, COM(2025)81 – Proposta di direttiva Omnibus 1 e 2, documenti caricati dall’utente.
[3] Parlamento Europeo, Comunicato ufficiale sull’accordo provvisorio nel trilogo su reporting e due diligence, documento caricato dall’utente.
[4] Unione Europea, Direttiva (UE) 2025/794 del 16 aprile 2025, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, documento caricato dall’utente.