Rating ESG: dal 2 luglio 2026 si applica il nuovo Regolamento europeo

di Oliviero Casale, General Manager di UniProfessioni e Segretario di AICQ Emilia Romagna – Marche

Il 2 luglio 2026 rappresenta un passaggio rilevante per il mercato europeo della finanza sostenibile, perché da quella data trova applicazione il Regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, dedicato alla trasparenza e all’integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance, comunemente indicate come rating ESG. Il testo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 12 dicembre 2024, modifica anche il Regolamento (UE) 2019/2088, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, e il Regolamento (UE) 2023/2859, relativo al punto di accesso unico europeo, confermando che i rating ESG non sono più soltanto prodotti informativi utilizzati dagli operatori del mercato, ma elementi sempre più rilevanti dell’infrastruttura regolatoria della finanza sostenibile.

La portata della data del 2 luglio 2026 deve essere ricostruita con precisione, poiché essa riguarda l’applicazione del Regolamento europeo e non l’entrata in vigore di un decreto legislativo italiano già definitivo di adeguamento del Testo unico della finanza. L’articolo 53 del Regolamento stabilisce che il testo entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che si applica a decorrere dal 2 luglio 2026; sul piano nazionale, invece, il Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026 ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo di adeguamento del TUF al Regolamento (UE) 2024/3005, prevedendo anche disposizioni correttive al D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, relativo alla riforma organica dei mercati dei capitali e delle società di capitali.

Questa distinzione consente di evitare una lettura impropria dell’iter nazionale, perché il dossier parlamentare qualifica il provvedimento come Atto del Governo n. 416, recante lo schema di decreto legislativo di adeguamento del TUF alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/3005, con annuncio alle Camere in data 23 giugno 2026 e termine per l’espressione del parere parlamentare fissato al 2 agosto 2026. La norma di delega è costituita dagli articoli 1 e 10 della legge 17 marzo 2026, n. 36, nonché dall’articolo 19, comma 4, della legge 5 marzo 2024, n. 21; ne deriva che, alla data di redazione, l’Italia non può essere considerata come già definitivamente adeguata, ma si trova nella fase di completamento del raccordo tra il TUF e la nuova disciplina europea.

L’oggetto del Regolamento: fornitori e attività di rating ESG

Nel disegno del Regolamento, il profilo centrale non è l’imposizione di un nuovo obbligo generalizzato a carico delle imprese valutate, ma la regolazione delle attività di rating ESG svolte da fornitori che operano nel mercato europeo. L’articolo 2 stabilisce infatti che la disciplina si applica ai rating ESG emessi da fornitori operanti nell’Unione, ricomprendendo sia i fornitori stabiliti nell’Unione che emettono e pubblicano o distribuiscono rating ESG, sia i fornitori stabiliti fuori dall’Unione che li distribuiscono, mediante abbonamento o altro rapporto contrattuale, a imprese finanziarie regolamentate, imprese rientranti nell’ambito della direttiva contabile o della direttiva trasparenza, istituzioni dell’Unione o autorità pubbliche degli Stati membri.

La nozione di rating ESG adottata dal Regolamento è ampia e guarda alla sostanza dell’attività svolta, perché comprende un parere, un punteggio o una combinazione di entrambi, relativi al profilo o alle caratteristiche di un elemento valutato rispetto a fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani o di governance, oppure alla sua esposizione a rischi o impatti connessi a tali fattori, purché il giudizio sia fondato su una metodologia consolidata e su un sistema definito di categorie di rating. La qualificazione giuridica non dipende quindi dall’etichetta commerciale utilizzata dal fornitore, ma dalla funzione effettiva del prodotto o servizio offerto al mercato.

Il Regolamento interviene sul processo attraverso cui il rating, il parere o il punteggio vengono emessi, pubblicati o distribuiti, con l’obiettivo di rafforzare integrità, trasparenza, responsabilità, buona governance e indipendenza dei fornitori, anche in funzione di prevenzione del greenwashing e del social washing. Il dossier parlamentare italiano ricostruisce questo impianto evidenziando che la disciplina europea mira a migliorare l’affidabilità delle informazioni ESG utilizzate nei mercati finanziari e a rafforzare la tutela degli investitori e dei consumatori, senza per questo trasformare il rating in una certificazione di sostenibilità dell’impresa o dello strumento finanziario valutato.

ESMA, fornitori extra-UE e ruolo della Consob

L’ESMA, Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, assume un ruolo centrale nel nuovo sistema, poiché i fornitori di rating ESG stabiliti nell’Unione dovranno essere autorizzati dall’Autorità europea e saranno soggetti alla sua vigilanza, mentre i fornitori stabiliti fuori dall’Unione potranno operare nel mercato europeo attraverso i meccanismi previsti dal Regolamento, ossia equivalenza, avallo o riconoscimento. Attraverso questa impostazione, il legislatore europeo intende evitare che il mercato interno sia esposto a giudizi ESG prodotti secondo standard non coerenti con le garanzie richieste dall’ordinamento dell’Unione.

Nel raccordo con l’ordinamento italiano, lo schema di decreto legislativo interviene in modo mirato sul TUF e, in attuazione dell’articolo 30 del Regolamento, introduce il nuovo articolo 4-bis.1, con il quale la Consob viene individuata quale autorità competente a esercitare le funzioni e i poteri previsti dal Regolamento (UE) 2024/3005 in materia di trasparenza e integrità delle attività di rating ESG. La scelta appare coerente con il ruolo istituzionale della Consob nella tutela degli investitori, nella vigilanza sui mercati e nel presidio della trasparenza informativa, anche perché i rating ESG incidono progressivamente sulle decisioni di investimento, sull’accesso ai capitali e sulla valutazione dei rischi di sostenibilità.

Lo stesso schema di decreto contiene, accanto all’adeguamento al Regolamento sui rating ESG, anche disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 47/2026, che è invece già un decreto legislativo definitivo e vigente. Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2026, Supplemento ordinario n. 14, ed è vigente dal 29 aprile 2026; le correzioni previste nello schema sui rating ESG riguardano rinvii interni, refusi e coordinamenti resi necessari dalla recente riforma dei mercati dei capitali, ma non devono essere confuse con l’adeguamento sostanziale al Regolamento europeo sui rating ESG.

Trasparenza, metodologie e limiti del nuovo quadro

Il nuovo quadro europeo non introduce una metodologia unica di rating ESG, e questo profilo assume particolare rilievo per le imprese, per gli investitori e per gli utilizzatori dei rating, perché il Regolamento richiede trasparenza, solidità organizzativa, prevenzione dei conflitti di interesse e tracciabilità delle metodologie senza imporre un modello valutativo uniforme. L’articolo 28 sancisce infatti il principio di non interferenza, stabilendo che né l’ESMA, né la Commissione, né le autorità pubbliche degli Stati membri possono interferire con il contenuto dei rating ESG o con le relative metodologie.

In questa prospettiva, i rating ESG continueranno a essere giudizi strutturati, fondati su metodologie, fonti, ponderazioni e assunzioni proprie dei singoli fornitori, ma gli elementi che concorrono alla loro costruzione dovranno essere resi più chiari, verificabili e leggibili per il mercato. Per gli utenti dei rating, il cambiamento non consiste nell’accedere a una misura unica e pienamente comparabile della sostenibilità, ma nel poter comprendere meglio il modo in cui il giudizio è costruito, quali dati sono stati utilizzati, quali limiti metodologici lo accompagnano e quali conflitti di interesse devono essere prevenuti o gestiti.

La disciplina europea prevede anche un regime transitorio, rilevante soprattutto per i fornitori di rating ESG che già operavano nell’Unione alla data di entrata in vigore del Regolamento. Tali soggetti devono comunicare all’ESMA, entro il 2 agosto 2026, se intendono continuare a operare nell’Unione e devono presentare domanda di autorizzazione o riconoscimento entro quattro mesi dal 2 luglio 2026; in mancanza di tale domanda, il Regolamento prevede la cessazione delle attività, mentre per i piccoli fornitori di rating ESG è stabilito uno specifico termine di comunicazione all’ESMA entro il 2 novembre 2026, qualora intendano proseguire l’attività nell’Unione.

Impatto per le imprese italiane

Per le imprese italiane, l’impatto del Regolamento deve essere letto distinguendo il livello diretto da quello indiretto. Il primo riguarda direttamente i fornitori di rating ESG, ossia le persone giuridiche la cui attività comprende l’emissione e la pubblicazione o distribuzione di rating ESG su base professionale, chiamate ad affrontare obblighi autorizzativi, organizzativi, metodologici e di vigilanza; il secondo interessa le imprese valutate, gli emittenti, le società quotate, le grandi imprese soggette a rendicontazione di sostenibilità, le PMI inserite in filiere complesse e le aziende che cercano capitale, credito o investitori qualificati, sulle quali il nuovo quadro può incidere attraverso le dinamiche informative del mercato.

Non viene introdotto un obbligo generalizzato per tutte le imprese italiane di ottenere un rating ESG, ma aumenta la rilevanza della qualità, della coerenza e della tracciabilità dei dati ESG su cui banche, investitori, fondi, clienti industriali e capofiliera costruiscono le proprie valutazioni. Una banca o un investitore potranno attribuire maggiore valore a rating prodotti da soggetti autorizzati, vigilati e obbligati a rendere più comprensibili metodologie, fonti e limiti del giudizio; allo stesso tempo, un’impresa valutata sulla base di dati incompleti, disallineati o non documentati potrebbe risultare penalizzata non per effetto di un obbligo normativo diretto, ma per il modo in cui il mercato utilizza informazioni ESG sempre più regolate e confrontabili.

Il Regolamento non sostituisce la CSRD, gli ESRS, la rendicontazione di sostenibilità o la due diligence, ma si colloca accanto a questi strumenti all’interno di un quadro europeo progressivamente più integrato. La rendicontazione di sostenibilità descrive in modo ordinato politiche, azioni, obiettivi, metriche, perimetri e responsabilità dell’impresa, mentre il rating ESG utilizza informazioni disponibili per costruire, secondo una determinata metodologia, un giudizio sintetico su profili, rischi, impatti o caratteristiche dell’entità o dello strumento valutato; confondere questi piani significa attribuire al rating una funzione che non gli appartiene e, al tempo stesso, sottovalutare l’importanza della qualità dei dati aziendali che lo alimentano.

Per le associazioni di imprese, questo passaggio merita attenzione perché non riguarda soltanto gli operatori finanziari o i provider specializzati, ma incide progressivamente sulla relazione tra imprese e mercato. Una valutazione ESG più regolata, trasparente e tracciabile può favorire la fiducia degli investitori, ma richiede alle imprese di presidiare meglio le proprie informazioni, di evitare dichiarazioni generiche non supportate da evidenze e di considerare i dati ESG come parte del linguaggio ordinario della competitività, dell’accesso al credito e della reputazione.

Conclusione

Il 2 luglio 2026 non deve essere presentato come la data dalla quale tutte le imprese italiane sono obbligate ad avere un rating ESG, né come il momento in cui l’Italia ha già concluso definitivamente l’adeguamento del TUF. Si tratta, più correttamente, della data dalla quale il Regolamento europeo sui rating ESG diventa applicabile e apre una nuova fase di regolazione del mercato delle valutazioni di sostenibilità, mentre l’Italia, attraverso lo schema di decreto legislativo approvato in via preliminare il 10 giugno 2026 e trasmesso alle Camere come Atto del Governo n. 416, sta completando il raccordo nazionale, individuando nella Consob l’autorità competente e correggendo alcuni profili tecnici del D.Lgs. 47/2026.

Ne deriva un quadro nel quale i rating ESG continueranno a essere giudizi strutturati, costruiti sulla base di metodologie, dati e criteri di ponderazione propri dei singoli fornitori, mentre l’attività di chi li emette e li pubblica o distribuisce nell’Unione europea viene ricondotta a regole più definite in materia di autorizzazione o riconoscimento, vigilanza, trasparenza metodologica, gestione dei conflitti di interesse e responsabilità verso il mercato. Per le imprese, il cambiamento più concreto consisterà nella crescente importanza della qualità delle informazioni ESG rese disponibili, poiché proprio tali informazioni alimentano valutazioni che incidono sempre più su finanza, reputazione, filiere e accesso ai capitali.

Scheda di sintesi

RiferimentoContenuto essenziale
Regolamento (UE) 2024/3005Disciplina la trasparenza e l’integrità delle attività di rating ESG e modifica i Regolamenti (UE) 2019/2088 e 2023/2859.
27 novembre 2024Data di adozione del Regolamento europeo.
12 dicembre 2024Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
1° gennaio 2025Entrata in vigore, quale ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2 aprile 2026Termine previsto dal Regolamento per la designazione, da parte degli Stati membri, dell’autorità competente nazionale.
10 giugno 2026Approvazione in esame preliminare, da parte del Consiglio dei Ministri, dello schema di decreto legislativo italiano di adeguamento del TUF.
23 giugno 2026Annuncio alle Camere dell’Atto del Governo n. 416.
2 luglio 2026Data di applicazione del Regolamento (UE) 2024/3005.
2 agosto 2026Termine per il parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo italiano e termine entro il quale i fornitori di rating ESG già operanti nell’Unione alla data di entrata in vigore del Regolamento devono comunicare all’ESMA l’intenzione di continuare l’attività.
2 novembre 2026Termine per la presentazione della domanda di autorizzazione o riconoscimento da parte dei fornitori già operanti nell’Unione alla data di entrata in vigore del Regolamento che non accedono al regime temporaneo per piccoli fornitori; per questi ultimi, termine per la notifica all’ESMA dell’intenzione di avvalersi del regime temporaneo previsto dall’articolo 5 del Regolamento.
D.Lgs. 47/2026Decreto già vigente sulla riforma dei mercati dei capitali, pubblicato in G.U. il 14 aprile 2026 ed entrato in vigore il 29 aprile 2026; lo schema sui rating ESG contiene anche correzioni e coordinamenti a tale decreto.
ConsobAutorità nazionale competente individuata dallo schema italiano di adeguamento.
ESMAAutorità europea competente per autorizzazione, riconoscimento, vigilanza e tenuta del registro dei fornitori di rating ESG.

Riferimenti essenziali

• Regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, pubblicato nella GUUE del 12 dicembre 2024.

• Schema di decreto legislativo recante adeguamento del TUF al Regolamento (UE) 2024/3005, Atto del Governo n. 416.

• D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2026, Supplemento ordinario n. 14.

• Documento di ricerca CNDCEC-FNC, Il decreto di attuazione della Legge Capitali, 28 aprile 2026.

• Comunicazione della Commissione C/2024/6792 sulla rendicontazione di sostenibilità, pubblicata nella GUUE del 13 novembre 2024, come riferimento di contesto sul quadro CSRD/ESRS/SFDR.

AICQ-ER Organizza – Corso di aggiornamento sugli audit dei sistemi di gestione Linea Guida ISO 19011:2026

Corso di aggiornamento sugli audit dei sistemi di gestione Linea Guida ISO 19011:2026

Corso suddiviso in un modulo di 8 ore, al candidato sarà rilasciato l’attestato.

Corso in Videoconferenza

Lunedì 20 luglio 2026 – Lezioni dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18:00

DESCRIZIONE

La nuova edizione della norma ISO 19011:2026, pubblicata a maggio 2026, introduce importanti aggiornamenti alle linee guida per la conduzione degli audit dei sistemi di gestione, con particolare attenzione all’evoluzione delle pratiche di audit verso modelli sempre più digitali, flessibili e orientati al rischio.

Il corso oltre all’analizzare la nuova norma vuole fornire uno sguardo generale sulla operativa delle principali novità rispetto alla versione precedente, consentendo ai partecipanti di comprendere gli impatti concreti sulle attività di audit e conformare efficacemente i propri processi di auting

Il docente tratterà i nuovi orientamenti relativi agli audit da remoto e ibridi, all’utilizzo delle tecnologie digitali, al rafforzamento dell’approccio risk-based e alle competenze richieste agli auditor, con momenti di confronto.

Il corso è rivolto a auditor interni, lead auditor, responsabili di sistemi di gestione e professionisti della qualità, che desiderano aggiornare rapidamente le proprie competenze e operare in conformità alle nuove linee guida internazionali.

PREREQUISITI

 E’ necessaria la conoscenza dell’edizione 2018 della Linea Guida ISO 19011

DESTINATARI

Addetti e responsabili del sistema di gestione qualità, sicurezza e ambiente, Auditor interni e lead auditor Consulenti sistemi di gestione e Manager di gestione reti di imprese

PROGRAMMA DEL CORSO

Il Corso è progettato e organizzato dalla AICQ Emilia Romagna e Marche (con la collaborazione di docente qualificato)

Costo partecipazione a persona –
€ 340 (iva esente) – NON SOCI

per SOCI
La quota comprende il corso e iscrizione ad AICQ 2026
€ 250,00 (iva esente) diventando soci AICQ al momento della iscrizione
Il pagamento dovrà avvenire prima dell’inizio del  corso. È indispensabile  iscriversi al corso inviando      il presente modulo a
p r e s i d e n z a @ a i c q e r . i t
m a r . i m b e s i @ g m a i l . c o m

allegata la documentazione

2026 – Corso per Auditor di Terza Parte dei Sistemi di Gestione Ambientale secondo UNI EN ISO 14001:2026 (40 ore)

di Giacomo Dalseno

Le Federate AICQ Emilia-Romagna, Sicilia e Tosco-Ligure organizzano un corso di qualificazione per Auditor di Terza Parte dei Sistemi di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2026, della durata complessiva di 40 ore, per il quale è stato richiesto il riconoscimento ad AICQ SICEV. Il percorso formativo è strutturato in videoconferenza nelle giornate del 20, 22 e 26 maggio 2026 e 3, 5 giugno 2026, con orario 9:00–13:00 e 14:00–18:00.

Il corso è concepito come strumento di sviluppo delle competenze tecniche e professionali necessarie a condurre audit di terza parte sui Sistemi di Gestione Ambientale, in coerenza con i requisiti della UNI EN ISO 14001:2026. Il superamento degli esami finali consente di accedere all’esame per l’iscrizione al registro degli Auditor di terza parte di Sistemi di Gestione Ambientali di AICQ SICEV, Organismo di Certificazione accreditato da ACCREDIA per la certificazione di figure professionali che operano nel mondo dei sistemi di gestione.

Struttura didattica e programma

Il percorso è articolato in due moduli, per un totale di cinque giornate complessive, con alternanza di lezioni frontali, esercitazioni pratiche e casi di studio.

  • Modulo A – 16 ore
    Dedicato al processo di audit e alla qualificazione degli auditor secondo UNI EN ISO 19011, con richiami alla UNI EN ISO 14001:2026 e alla UNI EN ISO 17021-1. Nelle prime due giornate, svolte in videoconferenza, sono approfonditi i principi e i vantaggi della High Level Structure, l’integrazione dei sistemi di gestione, la pianificazione e conduzione degli audit, nonché i rischi e le opportunità in ambito di audit; il modulo si conclude con una prova di verifica.
  • Modulo B – 24 ore
    Dedicato all’applicazione specifica e pratica delle tecniche di audit ambientale in riferimento allo Standard ISO 14001, con particolare attenzione a pianificazione, esecuzione, presentazione dei risultati e rapporto finale. Il programma comprende test di ingresso sulla ISO 14001, verifica della conformità legislativa ambientale, analisi delle cogenze, audit di un sistema di gestione ambientale, test per auditor interno, casi di studio (stage 1 e stage 2) con role playing, approfondimenti su organismi di certificazione e accreditamento e test finale per auditor di terza parte.

Obiettivi formativi

Gli obiettivi principali del corso sono:

  • conoscere in modo approfondito i requisiti della ISO 14001:2026 e la loro applicazione pratica in organizzazioni di diversa complessità;
  • fornire tecniche e strumenti per condurre audit di terza parte efficaci, in linea con le linee guida UNI EN ISO 19011 e con i requisiti della certificazione di parte terza.

Al termine del percorso, previo superamento dei test relativi ai moduli A e B, verrà rilasciato un attestato di superamento esame e qualifica di Auditor di Terza Parte del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2026 riconosciuto AICQ SICEV.

Destinatari e prerequisiti

Il corso è rivolto ad addetti e responsabili dei sistemi di gestione, consulenti, manager e professionisti che operano in ambito ambientale o che intendono qualificarsi come auditor di terza parte. Sono richiesti una buona conoscenza della UNI EN ISO 14001:2015, delle normative e dei documenti applicabili ai Sistemi di Gestione Ambientale, nonché un’esperienza di base nel settore.

Per l’accesso al solo Modulo B (tre giornate) è inoltre necessario aver frequentato e superato l’esame finale di un corso valutatori AICQ o riconosciuto SICEV di 40 ore relativo ai sistemi di gestione per la qualità (edizione 2015).

Docenza, metodologia e materiale didattico

La docenza è affidata a professionisti qualificati AICQ SICEV. La didattica prevede lezioni frontali in videoconferenza, integrate da esercitazioni, simulazioni di audit e role playing su casi di studio. Ai partecipanti viene fornita una dispensa del corso su supporto elettronico.

Durata, quote di partecipazione e condizioni

La durata complessiva è di cinque giorni, per un totale di 40 ore.

Quote di partecipazione:

  • Corso completo 40 ore: 1.200,00 € a persona (IVA esente).
  • Soci AICQ – Corso 40 ore:
    • 1.200,00 € (IVA esente) con contestuale iscrizione ad AICQ 2026;
    • 950,00 € (IVA esente) per soci AICQ.
  • Corso Auditor interno 24 ore: 1.000,00 € a persona (IVA esente).
  • Soci AICQ – Corso 24 ore:
    • 1.000,00 € (IVA esente) con contestuale iscrizione ad AICQ 2026;
    • 750,00 € (IVA esente) per soci AICQ.

È previsto uno sconto del 10% per tre o più iscritti appartenenti alla stessa organizzazione, non cumulabile con lo sconto soci. Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 5 partecipanti.

Iscrizioni e informazioni

Le iscrizioni si effettuano tramite l’apposita scheda allegata alla locandina, da inviare compilata via e‑mail agli indirizzi indicati, unitamente alla copia del bonifico. Il pagamento dovrà avvenire prima dell’inizio del corso; a seguito dell’iscrizione, i partecipanti riceveranno le istruzioni per il versamento e le credenziali di accesso alla videoconferenza.

Per ulteriori informazioni organizzative e conferma dell’avvio del corso è possibile contattare la Presidenza AICQ Emilia-Romagna, che invierà comunicazione di conferma iscrizione via e‑mail.

Le nuove professioni dell’Intelligenza Artificiale e il passaggio dalla sperimentazione alla responsabilità organizzativa

Articolo di approfondimento sulla UNI 11621-8:2026

di Oliviero Casale, Paola Rinaldi e Ivano Corradetti

L’intelligenza artificiale ha superato la fase in cui poteva essere considerata un ambito riservato alla ricerca o alla sperimentazione di pochi gruppi tecnici. La sua presenza nei processi aziendali, nei servizi pubblici, nella sanità, nella finanza, nell’industria e nella sicurezza informatica impone una riflessione più matura: non basta adottare strumenti evoluti per parlare di reale capacità di governo dell’AI. L’adozione di sistemi intelligenti produce valore quando è accompagnata da competenze riconoscibili, responsabilità definite, processi controllabili e criteri di valutazione adeguati. Senza tali condizioni, l’AI rischia di rimanere una somma di iniziative frammentate, prive di direzione coerente e di presidio sugli impatti tecnici, organizzativi, normativi ed etici.

La UNI 11621-8:2026 interviene in tale fase di maturazione proponendo un quadro di riferimento per i profili di ruolo professionale relativi all’Intelligenza Artificiale. La norma, dedicata alle attività professionali non regolamentate nell’ambito ICT, definisce profili di terza generazione applicando i principi della UNI 11621-1 e collega ciascun profilo a compiti, risultati attesi, competenze, conoscenze, abilità, autonomia, responsabilità e indicatori di prestazione. In un mercato nel quale le denominazioni professionali legate all’AI si moltiplicano rapidamente e vengono usate in modo disomogeneo, tale impostazione aiuta a distinguere l’uso evoluto degli strumenti dalla presenza di una competenza professionale realmente strutturata.

La necessità di una sistematizzazione nasce dalla natura stessa dell’intelligenza artificiale, perché un sistema AI non è mai riducibile al solo modello algoritmico o alla sola applicazione software. Ogni soluzione dipende dalla qualità dei dati, dalle scelte architetturali, dai criteri di addestramento e validazione, dalla robustezza, dalla sicurezza, dalla spiegabilità, dalla supervisione umana e dalla capacità dell’organizzazione di inserirla nei processi senza generare effetti non governati. La competenza richiesta non coincide quindi con la semplice familiarità con piattaforme generative o strumenti automatizzati, ma riguarda la capacità di contribuire a progettazione, sviluppo, integrazione, valutazione e gestione di sistemi che incidono su decisioni, servizi e prodotti.

La mappa professionale delineata dalla UNI 11621-8:2026 individua dodici profili che coprono funzioni strategiche, consulenziali, tecniche, scientifiche, di prodotto, di sicurezza e di governance. Il Chief AI Officer presidia strategia, governo e integrazione sicura dell’AI nei processi aziendali; l’AI Consultant accompagna imprese e amministrazioni nell’identificazione dei casi d’uso, nella valutazione di benefici e rischi e nella costruzione di roadmap coerenti con gli obiettivi dell’organizzazione; l’AI Product Manager trasforma l’AI in prodotti e servizi, bilanciando mercato, requisiti funzionali, sostenibilità economica, esperienza utente e vincoli regolatori. L’AI Prompt Engineer, divenuto rilevante con l’affermazione dei sistemi generativi, non si limita a formulare istruzioni efficaci, ma progetta, valida e mantiene prompt, template, catene di interazione, guardrail e criteri di valutazione.

Sul versante più ingegneristico, l’AI Algorithm Engineer si concentra sulla progettazione, validazione e ottimizzazione degli algoritmi, mentre l’AI Deep Learning Engineer lavora sulle architetture di apprendimento profondo e sulle reti neurali. L’AI Machine Learning Engineer assume un ruolo centrale nel passaggio dai prototipi ai sistemi effettivamente utilizzabili, perché presidia realizzazione, messa in produzione e manutenzione dei modelli di machine learning. A tali professionalità si affiancano l’AI Data Engineer e l’AI Data Scientist, che intervengono su due dimensioni complementari: il primo garantisce preparazione, disponibilità, qualità, organizzazione e gestione dei dati necessari ai sistemi AI, mentre il secondo lavora sull’analisi, sulla modellazione predittiva, sull’interpretazione dei risultati e sulla produzione di evidenze utilizzabili nei processi decisionali.

La specializzazione prosegue con l’AI Natural Language Processing Engineer, dedicato ai sistemi di elaborazione del linguaggio naturale, sempre più rilevanti in applicazioni che vanno dalla classificazione dei testi ai chatbot evoluti, dall’estrazione informativa all’analisi semantica. L’AI Security Specialist presidia invece la sicurezza dei sistemi AI in un senso più ampio rispetto alla cybersecurity tradizionale, perché deve considerare anche manipolazione dei dataset, attacchi ai modelli, furto di informazioni, prompt injection, comportamenti inattesi e vulnerabilità della catena di fornitura tecnologica. Completa il quadro l’AI Research Scientist, orientato alla ricerca, alla sperimentazione e all’avanzamento scientifico delle tecniche di intelligenza artificiale. L’articolazione dei profili e dei titoli alternativi in lingua italiana conferma l’intento della norma di rendere più leggibile il mercato delle competenze e di favorire un uso coerente della terminologia professionale.

La rilevanza della UNI 11621-8:2026 non risiede solo nell’elenco dei ruoli, ma nella visione organizzativa che ne deriva. L’intelligenza artificiale non può essere affidata a una sola funzione aziendale, né può essere risolta attraverso l’inserimento isolato di una singola figura specialistica. Le organizzazioni più mature saranno quelle capaci di combinare indirizzo strategico, ingegneria dei modelli, governo dei dati, gestione del prodotto, sicurezza, conformità normativa, valutazione del rischio, misurazione del valore e accompagnamento del cambiamento. Il Chief AI Officer non sostituisce CIO, CTO, CDO, DPO, funzioni legali o responsabili della sicurezza, ma opera in relazione con tali responsabilità per evitare che l’AI proceda per iniziative parallele, non coordinate o difficili da controllare. Le figure tecniche e scientifiche, a loro volta, devono lavorare dentro una cornice comune, nella quale prestazioni, robustezza, spiegabilità, qualità dei dati, sicurezza e impatti organizzativi siano considerati parti di un unico ciclo di vita.

Un elemento particolarmente significativo riguarda la misurabilità delle competenze e dei risultati. La norma non descrive i profili in modo astratto, ma prevede che per ogni profilo di ruolo siano individuati compiti principali, competenze assegnate, abilità, conoscenze e KPI. Tale scelta consente di superare la logica della competenza dichiarata e di avvicinarsi a una valutazione più concreta della capacità professionale. L’adozione dell’AI deve poter essere osservata attraverso indicatori di conformità, qualità, gestione del rischio, auditabilità, ritorno sull’investimento, sostenibilità, soddisfazione degli stakeholder, monitoraggio post-rilascio e miglioramento continuo. Senza criteri di verifica, la discussione sulle competenze rischia di trasformarsi in una catalogazione di titoli; con indicatori collegati ai risultati, diventa possibile costruire job description più solide, selezionare fornitori con maggiore consapevolezza, progettare percorsi formativi coerenti e valutare la reale maturità delle organizzazioni.

Il legame con il quadro normativo e con gli standard tecnici rafforza ulteriormente tale impostazione. L’AI Act, il GDPR, le norme sulla sicurezza delle informazioni, la gestione del rischio e i sistemi di gestione per l’intelligenza artificiale rendono sempre più evidente che una soluzione AI non può essere considerata adeguata solo perché performante. Un modello può produrre risultati accurati in una fase di test e rivelarsi comunque problematico se tratta dati in modo non conforme, se genera discriminazioni, se non è spiegabile quando il contesto lo richiede, se non prevede supervisione umana o se non viene monitorato dopo il rilascio. L’adozione responsabile passa attraverso documentazione, tracciabilità, auditabilità, controllo degli impatti, gestione degli incidenti e capacità di revisione continua, mentre la governance diventa una condizione per rendere l’innovazione sostenibile quando l’AI entra in processi critici o incide su utenti, cittadini, clienti e lavoratori.

Per le imprese, il valore operativo della norma consiste nella possibilità di tradurre l’interesse per l’AI in scelte organizzative più precise. Definire ruoli, responsabilità e competenze permette di evitare sovrapposizioni, lacune e ambiguità, rendendo più chiaro chi debba occuparsi della strategia, chi dei dati, chi della sicurezza, chi della validazione, chi del prodotto e chi del monitoraggio. Per la pubblica amministrazione, un riferimento di questo tipo può sostenere processi di acquisizione e gestione più consapevoli, riducendo la dipendenza da fornitori o consulenze non chiaramente qualificate. Per i professionisti, la norma offre una traccia utile per orientare percorsi di sviluppo, formazione e aggiornamento in un mercato dinamico, nel quale la domanda cresce rapidamente ma tende ancora a confondere esperienza reale, conoscenza generale e utilizzo occasionale degli strumenti.

La sfida che attende le imprese non riguarda soltanto l’adozione di sistemi AI più potenti o l’inserimento di nuove figure professionali negli organigrammi. Riguarda soprattutto la capacità di gestire l’innovazione in ambienti nei quali l’intelligenza artificiale assume forme sempre più agentiche, cioè sistemi capaci di operare con maggiori gradi di autonomia e incidere sui processi decisionali e operativi. L’impresa che introduce modelli agentici non automatizza solo singole funzioni, ma ridefinisce il modo in cui persone, dati, processi, agenti artificiali, controlli e responsabilità concorrono alla generazione di valore. Da tale trasformazione nasce l’esigenza di professionisti capaci di accompagnare le organizzazioni in un percorso nel quale competenze tecniche, disegno organizzativo, gestione dell’innovazione, valutazione del rischio, accountability e supervisione umana devono essere integrate in un sistema coerente.

Norme come la ISO 56001:2024, dedicata ai requisiti per un sistema di gestione dell’innovazione, e la ISO/IEC 42001:2023, recepita in ambito UNI come UNI CEI ISO/IEC 42001:2024 e dedicata ai sistemi di gestione per l’intelligenza artificiale, offrono riferimenti essenziali per costruire processi strutturati, controllabili e migliorabili nel tempo. A tali riferimenti possono affiancarsi modelli gestionali come l’ASM – Agentic System Management, utile a leggere l’organizzazione come un ambiente nel quale agency umana e agency artificiale devono essere coordinate, monitorate e ricondotte a obiettivi condivisi di valore, responsabilità e sostenibilità. La professionalità AI non riguarda più solo la capacità di progettare o integrare tecnologie, ma anche quella di costruire architetture organizzative nelle quali l’innovazione sia governata come processo permanente, verificabile e coerente con lo scopo aziendale.

La portata della UNI 11621-8:2026 è anche culturale, perché spinge il discorso sull’intelligenza artificiale oltre la fascinazione per lo strumento e lo riporta sul terreno delle persone, dei processi e delle responsabilità. Dopo una stagione dominata dalla sperimentazione rapida, servono criteri più solidi per riconoscere le competenze, organizzare i team, misurare il valore e governare i rischi. L’AI non può restare un’iniziativa laterale affidata alla curiosità individuale o alla pressione competitiva, ma deve diventare parte del sistema di gestione dell’organizzazione, soprattutto quando si esprime attraverso sistemi agentici. La qualità dell’intelligenza artificiale dipenderà sempre meno dalla sola potenza dei modelli e sempre più dalla qualità delle professionalità che ne orientano l’impiego, dalla maturità dei sistemi di gestione e dalla capacità delle imprese di trasformare l’innovazione in un processo governato, verificabile e coerente con il proprio scopo.

Infrastrutture critiche e soggetti critici: la nuova architettura europea della resilienza

di Oliviero Casale e Paola Rinaldi

Infrastrutture critiche e soggetti critici: la nuova architettura europea della resilienza

L’Unione europea ha progressivamente trasformato il proprio approccio alla sicurezza delle infrastrutture critiche. Per molto tempo il quadro europeo è stato centrato soprattutto sulla protezione di singole infrastrutture strategiche, in particolare nei settori dell’energia e dei trasporti. Oggi, invece, il baricentro si è spostato verso un concetto più ampio e più adatto al contesto contemporaneo: la resilienza dei soggetti critici, cioè delle entità pubbliche o private che garantiscono servizi essenziali al funzionamento della società e dell’economia.

Questa evoluzione non è una semplice modifica terminologica. Riflette un cambiamento profondo nella percezione del rischio. Guerra ibrida, sabotaggio, terrorismo, eventi climatici estremi, vulnerabilità delle supply chain, interdipendenze digitali e transfrontaliere impongono un modello più sofisticato: non basta proteggere un’infrastruttura, bisogna garantire che i servizi essenziali continuino a funzionare anche in presenza di gravi perturbazioni. È questo il principio che anima la Direttiva (UE) 2022/2557, la cosiddetta CER Directive.

Le definizioni chiave: soggetto critico, infrastruttura critica, servizio essenziale, resilienza

Per comprendere davvero la riforma europea bisogna partire dalle definizioni contenute nella direttiva.

La direttiva definisce soggetto critico come un soggetto pubblico o privato individuato da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 6, appartenente a una delle categorie previste nell’allegato. Non si tratta quindi di una qualifica generica o intuitiva: un’entità diventa “critica” perché, a seguito di una valutazione nazionale, viene formalmente identificata come tale.

La stessa direttiva definisce infrastruttura critica come un elemento, un impianto, un’attrezzatura, una rete o un sistema, o una parte di essi, necessari per la fornitura di un servizio essenziale. Questa definizione è importante perché mostra che il diritto europeo non abbandona affatto il concetto di infrastruttura critica: semplicemente lo inserisce in una cornice più ampia, in cui conta non solo il bene materiale, ma la funzione che esso rende possibile.

Il servizio essenziale, a sua volta, è definito come un servizio fondamentale per il mantenimento di funzioni vitali della società, di attività economiche, della salute e della sicurezza pubbliche o dell’ambiente. È questa nozione a spiegare perché il tema delle infrastrutture critiche riguarda ormai ambiti molto più ampi di quelli tradizionali.

Infine, la direttiva definisce la resilienza come la capacità di un soggetto critico di prevenire, attenuare, assorbire un incidente, proteggersi da esso, rispondervi, resistervi, adattarvisi e ripristinare le proprie capacità operative. In questa definizione si vede bene il cambio di paradigma: la sicurezza non coincide più con l’assenza di rischio, ma con la capacità di continuare a operare anche quando il rischio si materializza.

Una formulazione molto vicina compare anche nella raccomandazione del Consiglio del 2022, che parla della resilienza delle infrastrutture critiche come capacità di prevenire, proteggere, rispondere, resistere, attenuare, assorbire, adattarsi o riprendersi da eventi che perturbano in modo significativo la fornitura di servizi essenziali. Questo conferma che il lessico europeo lavora contemporaneamente sul piano delle infrastrutture e su quello dei soggetti che le gestiscono.

Dal vecchio modello ECI alla direttiva CER

La direttiva CER abroga la precedente disciplina del 2008 sulle European Critical Infrastructures, limitata ai settori energia e trasporti e centrata soprattutto sulla protezione di infrastrutture con impatto transfrontaliero. Quel modello è stato ritenuto insufficiente, perché troppo focalizzato sulle singole strutture e non abbastanza capace di cogliere il carattere interconnesso e sistemico delle vulnerabilità contemporanee. La nuova direttiva parte invece dall’idea che i soggetti che erogano servizi essenziali svolgano un ruolo indispensabile per il mantenimento delle funzioni vitali della società e delle attività economiche nel mercato interno.

Il punto di svolta sta qui: l’attenzione non si concentra più solo sull’infrastruttura come asset materiale, ma sull’entità che eroga il servizio e sulla sua capacità di prevenire, resistere, assorbire, reagire e recuperare da incidenti naturali o antropici. Il primo Programma biennale di lavoro 2025-2026 del Critical Entities Resilience Group lo esplicita chiaramente, parlando del passaggio dal concetto più limitato di protezione delle infrastrutture critiche a quello più ampio di resilienza dei soggetti critici.

I settori della nuova resilienza europea

La portata della direttiva CER emerge anche dall’ampiezza dei settori coperti. Il nuovo quadro si applica a undici settori: energia, trasporti, bancario, infrastrutture dei mercati finanziari, sanità, acqua potabile, acque reflue, infrastrutture digitali, pubblica amministrazione, spazio e produzione, trasformazione e distribuzione alimentare. Questo elenco mostra che l’Unione europea considera la criticità in termini sistemici: la continuità della vita collettiva dipende ormai da reti, dati, logistica, amministrazione, finanza e filiere produttive non meno che da centrali o oleodotti.

Per rendere concretamente applicabile questo quadro, la Commissione ha adottato il Regolamento delegato (UE) 2023/2450, che stabilisce un elenco non esaustivo di servizi essenziali nei settori e sottosettori della direttiva. Tale elenco serve alle autorità competenti per effettuare la valutazione del rischio e, successivamente, per individuare i soggetti critici. La sua natura non esaustiva è significativa: l’Unione fissa un perimetro comune, ma lascia agli Stati membri un margine di adattamento alle specificità nazionali.

L’elenco dei servizi essenziali: la traduzione operativa della direttiva

Il regolamento delegato del 2023 rappresenta uno snodo decisivo, perché traduce la direttiva in un catalogo operativo di servizi. In campo energetico comprende, tra l’altro, fornitura, distribuzione, trasmissione e produzione di energia elettrica, teleriscaldamento, petrolio, gas e idrogeno. Nei trasporti ricomprende trasporto aereo, ferroviario, marittimo, fluviale e su strada, insieme alla gestione delle relative infrastrutture. Copre inoltre raccolta di depositi e concessione di prestiti nel settore bancario, sedi di negoziazione e sistemi di compensazione nei mercati finanziari, assistenza sanitaria e produzione di medicinali, fornitura di acqua potabile, trattamento delle acque reflue, servizi DNS, cloud, data center e comunicazioni elettroniche nel digitale, servizi delle amministrazioni centrali, infrastrutture terrestri di supporto ai servizi spaziali e grandi attività di logistica, stoccaggio, distribuzione e produzione nella filiera alimentare.

Questo elenco chiarisce un punto spesso poco compreso nel dibattito pubblico: l’infrastruttura critica non coincide necessariamente con un bene fisico isolato. In molti casi, la criticità riguarda un servizio e l’insieme dei sistemi, delle reti, delle piattaforme e delle organizzazioni che lo rendono possibile.

Gli obblighi degli Stati membri

La direttiva CER affida agli Stati membri la responsabilità primaria di costruire il sistema nazionale della resilienza. Devono adottare una strategia nazionale, effettuare valutazioni periodiche dei rischi, identificare i soggetti critici sulla base dei risultati di tali valutazioni, sostenerli nel rafforzamento della propria resilienza e garantire che le autorità competenti dispongano di poteri, risorse e mezzi adeguati per vigilare sul rispetto della normativa.

Le scadenze sono particolarmente rilevanti: il recepimento nazionale doveva essere completato entro il 17 ottobre 2024; le norme si applicano dal 18 ottobre 2024; gli Stati membri devono effettuare la valutazione dei rischi entro il 17 gennaio 2026 e identificare i soggetti critici entro il 17 luglio 2026. Queste date mostrano che il 2025 e il 2026 rappresentano la fase in cui il sistema europeo passa dalla legislazione all’attuazione concreta.

Gli obblighi dei soggetti critici

Una volta identificati, i soggetti critici sono tenuti a effettuare proprie valutazioni dei rischi, adottare misure tecniche, organizzative e di sicurezza adeguate a rafforzare la resilienza e notificare gli incidenti significativi alle autorità nazionali. Per i soggetti che forniscono servizi essenziali in sei o più Stati membri, il sistema europeo prevede anche missioni consultive supplementari, destinate a fornire pareri sulla valutazione del rischio e sulle misure di resilienza adottate.

In questo modo, la direttiva costruisce un modello di responsabilità condivisa: lo Stato non è l’unico garante della sicurezza dei servizi essenziali, ma anche i gestori, pubblici o privati, devono dotarsi di strumenti reali di prevenzione, preparedness, incident response e recovery.

L’approccio risk-based e il peso dei rischi transfrontalieri

Le linee guida della Commissione del 2025 precisano la logica con cui gli Stati dovrebbero applicare la direttiva. L’identificazione dei soggetti critici deve seguire un approccio risk-based, concentrandosi sulle entità più rilevanti per il mantenimento delle funzioni vitali della società e delle attività economiche. Le linee guida raccomandano di considerare sia l’ampiezza della perdita o interruzione del servizio sia la probabilità che tale perdita si verifichi, con particolare attenzione ai rischi cross-sectoral e cross-border, per il loro potenziale di generare effetti a cascata su altri servizi essenziali.

Questo è uno dei profili più moderni del modello europeo. Non si ragiona più per silos. Un’interruzione nel settore energetico può compromettere comunicazioni elettroniche, ospedali, reti di trasporto, sistemi bancari o amministrazione pubblica. Allo stesso modo, un incidente in uno Stato membro può propagarsi rapidamente ad altri. La vulnerabilità viene quindi letta come interdipendenza sistemica.

La complementarità con la NIS2

La direttiva CER non opera isolatamente. Il legislatore europeo l’ha costruita in parallelo con la Direttiva (UE) 2022/2555, nota come NIS2, dedicata alla cibersicurezza. Il programma di lavoro del CERG evidenzia che con CER e NIS2 si è aperta una nuova fase di cooperazione europea, nella quale le due direttive costruiscono insieme un quadro robusto di tutela contro minacce cyber e non cyber.

La distinzione tra le due norme resta importante: la CER riguarda la resilienza complessiva dei soggetti critici rispetto a minacce fisiche, organizzative, naturali e ibride; la NIS2 si concentra specificamente sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Ma il loro rapporto è di complementarità strutturale, perché oggi una minaccia raramente è solo fisica o solo digitale.

La raccomandazione del Consiglio del 2022

Accanto alla direttiva CER, il quadro europeo comprende la Raccomandazione del Consiglio dell’8 dicembre 2022 su un approccio coordinato a livello dell’Unione per rafforzare la resilienza delle infrastrutture critiche. È un atto non vincolante, ma politicamente significativo, adottato in un contesto segnato da sabotaggi, guerra di aggressione russa contro l’Ucraina, campagne ibride e crescente attenzione alle infrastrutture con rilevanza transfrontaliera. La raccomandazione afferma che, pur restando agli Stati membri e agli operatori la responsabilità primaria della sicurezza e dell’erogazione dei servizi essenziali, un coordinamento europeo più stretto è divenuto necessario.

Si articola attorno a tre assi: preparedness, response e international cooperation. In questo quadro si collocano anche gli stress test europei, a partire dal settore energetico, e il rafforzamento della cooperazione con la NATO e con partner internazionali.

Stress test, NATO e cooperazione internazionale

Il programma di lavoro del CERG chiarisce che la raccomandazione del 2022 ha già prodotto effetti operativi. Nel 2023 sono stati condotti stress test nel settore energetico, e i loro risultati alimentano le attività successive di follow-up e rafforzamento della resilienza. Il medesimo programma collega questi sviluppi al più ampio quadro di cooperazione internazionale e al coordinamento con la NATO.

Questo passaggio mostra bene come la resilienza non sia più soltanto materia di regolazione del mercato interno, ma anche componente della sicurezza europea in senso lato.

Il Blueprint del 2024

Un ulteriore tassello della nuova architettura è costituito dal Blueprint per coordinare la risposta a livello UE alle perturbazioni di infrastrutture critiche con rilevanza transfrontaliera significativa, adottato nel 2024. Si tratta di uno strumento destinato a migliorare la cooperazione a livello dell’Unione in caso di crisi che travalichino i confini nazionali.

La logica è evidente: in un sistema interconnesso, la gestione di incidenti gravi non può più essere affidata a risposte puramente nazionali. Servono meccanismi comuni di scambio informativo, coordinamento con gli altri strumenti europei di crisi, supporto tecnico e comunicazione pubblica coerente.

Le linee guida e il template di reporting del 2025

La Comunicazione della Commissione dell’11 settembre 2025, con linee guida non vincolanti e template volontario di reporting, rappresenta il tentativo più concreto di rendere uniforme l’applicazione della direttiva nei diversi ordinamenti nazionali. Non sostituisce la discrezionalità degli Stati membri, ma fornisce una metodologia comune e favorisce una convergenza progressiva delle pratiche nazionali.

Il ruolo del CERG

In questa architettura il Critical Entities Resilience Group svolge una funzione cruciale. Ha il compito di sostenere la Commissione e facilitare la cooperazione tra Stati membri. Il programma di lavoro 2025-2026 mostra chiaramente che il suo obiettivo principale è contribuire alla corretta attuazione del quadro CER, facilitare lo scambio di informazioni e buone pratiche e promuovere una maggiore resilienza dei soggetti critici e delle infrastrutture critiche nell’UE.

La costruzione di una comunità europea della resilienza fondata sulla fiducia è forse uno degli elementi meno visibili ma più importanti dell’intero sistema, perché senza fiducia, condivisione di dati sensibili e cooperazione tra pubblico e privato, la resilienza rischia di restare soltanto un obiettivo formale.

Conclusione

La nuova politica europea in materia di infrastrutture critiche non è una semplice riforma tecnica. È la costruzione di una vera architettura di resilienza sistemica. La direttiva CER, il regolamento delegato sui servizi essenziali, la raccomandazione del 2022, il Blueprint del 2024, le linee guida del 2025 e il lavoro del CERG concorrono tutti allo stesso obiettivo: garantire che i servizi essenziali dell’Unione continuino a funzionare anche in un contesto segnato da sabotaggio, terrorismo, crisi climatiche, attacchi ibridi e crescente interdipendenza digitale.

In definitiva, l’Europa sta cercando di passare da una logica di mera protezione a una logica di governo della continuità. È questo, oggi, il vero significato della resilienza delle infrastrutture critiche.

Autori

* Oliviero Casale è General Manager di UniProfessioni , Innovation Manager certificato UNI 11814 e Mentor Industry 6.0; componente del CtS di Net EU Association; consigliere della Fondazione Communia; Segretraio di AICQ Emilia Romagna e Marche; componente di ISO TC/279 (Innovation management); Cultore della Materia in “Affidabilità Controllo Qualità e Certificazione di Processo e di Prodotto” presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Bologna.

Email: oliviero.casale@uniprofessioni.it

Linkedin: https://linkedin.com/in/olivierocasale/

** Paola Rinaldi è laureata in Fisica e PhD in Ingegneria elettrotecnica; titolare del corso di “Affidabilità, Controllo Qualità e Certificazione di Processo e di Prodotto” nel C.d.L. in Ingegneria Gestionale nell’Università di Bologna; Vicepresidente di Aicq Emilia-Romagna e certificata come Circular Economy Advisor.

Email: paola.rinaldi@unibo.it

Linkedin: https://linkedin.com/in/paola-rinaldi-phd-748b22a0

Industry 6.0, capacità generativa per un futuro governabile

di Oliviero Casale

Industry 6.0, capacità generativa per un futuro governabile non è soltanto uno slogan efficace. È una presa di posizione sul criterio con cui valutare e orientare le scelte industriali in un tempo nel quale la produttività resta necessaria, ma perde la capacità di essere metrica guida esclusiva. Quando filiere, piattaforme digitali, vincoli regolatori, pressioni ambientali e fragilità geopolitiche si combinano, il problema non è più soltanto fare di più con meno, bensì mantenere e ampliare la libertà di azione nel tempo, preservare opzioni e continuità operativa, comporre tensioni tra innovazione, sostenibilità e centralità umana senza trasformare una dimensione in semplice ornamento delle altre. In questa prospettiva Industry 6.0 si configura come un passaggio di fase del governo industriale, nel quale la qualità della traiettoria conta quanto, e spesso più, dei risultati di breve periodo.

Questa impostazione è resa esplicita dal “Manifesto Industry 6.0 in dieci punti”, che offre una griglia interpretativa e operativa per leggere la transizione non come sequenza di adozioni tecnologiche, ma come trasformazione del rapporto tra tecnologia, organizzazione e società dentro un ecosistema integrato. Il Manifesto chiarisce che il baricentro si sposta dalla produttività alla capacità generativa, definita come capacità di produrre futuri praticabili, preservare opzioni nel lungo periodo e mantenere legittimazione e fiducia mentre cambiano vincoli, attori e condizioni di contesto. Il richiamo è rilevante perché impedisce una lettura riduzionista, nella quale Industry 6.0 coinciderebbe con una fabbrica più automatizzata o con un salto incrementale di “smartness”, e impone invece un criterio di governo che include vincoli di tutela, responsabilità e continuità del valore nel tempo.

La capacità generativa, intesa in senso rigoroso, non coincide con una tecnologia e non è un sinonimo di generative AI. È una proprietà sistemica e un criterio di governo che riguarda il modo in cui un ecosistema industriale conserva possibilità e ne crea di nuove mentre cambiano le condizioni del contesto. Misura se un sistema mantiene reversibilità e plasticità, se sa trasformare vincoli in regole progettuali, se riesce a rendere espliciti i trade off e a scegliere consapevolmente cosa preservare, cosa trasformare e cosa rendere deliberatamente modulare. In un sistema generativo, l’efficienza non scompare, ma viene ricollocata dentro una strategia più ampia di robustezza evolutiva, nella quale la performance non è l’unico fine e la continuità del valore nel lungo periodo diventa requisito di legittimazione.

In questo quadro il gemello digitale, secondo l’impostazione del Manifesto, assume un ruolo che va oltre la simulazione. Diventa infrastruttura di governo della fabbrica reale e della filiera, perché collega osservazione, modellazione e azione, consentendo di testare alternative prima e durante l’esecuzione, di rendere visibili vincoli e conseguenze, di ridurre il costo della riconfigurazione e di accelerare cicli decisionali senza perdere tracciabilità. Una fabbrica governabile non è quella che automatizza di più, ma quella che riesce a cambiare assetto con metodo, trasformando la complessità in un processo continuo di apprendimento e riallineamento, nel quale dati, modelli e regole sono parte integrante della capacità di decidere.

L’autonomia distribuita, resa possibile da architetture ad agenti e da sistemi intelligenti specializzati, è descritta nel Manifesto come conseguenza di una progettazione che mette al centro riconfigurabilità e apprendimento, non come fine in sé. L’autonomia diventa valore quando è incardinata in regole, vincoli, soglie e responsabilità chiaramente definite, tali da mantenere controllo, auditabilità e contestabilità delle decisioni anche quando i processi operano end to end. Lo stesso vale quando l’intelligenza si incarna in sistemi fisici e in robotica agentica, nella quale percezione, pianificazione e azione avvengono in ambienti variabili. In assenza di una governance esplicita, la velocità tende a trasformarsi in opacità, e l’opacità è un moltiplicatore di fragilità. Per questo la centralità umana, in Industry 6.0, non coincide con l’esecuzione, ma con l’architettura di responsabilità. Significa definire finalità e limiti non delegabili, presidiare sicurezza e rischio lungo il ciclo di vita, garantire che le scelte siano motivabili e verificabili, e che l’organizzazione mantenga la capacità di comprendere ciò che fa, perché lo fa e quali conseguenze accetta.

Il passaggio di fase diventa ancora più netto quando sostenibilità e circolarità vengono trattate, come nel Manifesto, come vincoli strutturali di progetto e non come capitoli separati. Se la sostenibilità è una tutela, allora entra nelle architetture tecnologiche, nelle scelte di supply chain, nei criteri di procurement e nelle metriche operative, e impone di gestire esternalità e rischi lungo l’intero ciclo di vita. Se la circolarità è una disciplina operativa, allora richiede design for disassembly, manutenzione evolutiva, riuso, rigenerazione, riciclo qualificato e tracciabilità dei materiali, rendendo misurabili e governabili flussi e responsabilità. In questa lettura, sostenibilità, sicurezza e continuità non sono dimensioni parallele, ma variabili co determinanti del governo industriale, perché definiscono che cosa è accettabile preservare e che cosa è necessario trasformare per non consumare il proprio futuro.

Qui si colloca la nozione di antifragilità, che il Manifesto qualifica come proprietà progettuale verificabile. Resistere non basta, e non basta neppure tornare come prima. In contesti instabili serve la capacità di migliorare sotto stress, volatilità e discontinuità, attraverso modularità, interoperabilità, qualità del dato, sicurezza, riduzione del lock in, standard aperti e ridondanze intelligenti. L’antifragilità non è un atteggiamento, ma una combinazione di scelte progettuali e organizzative che determina se un sistema aumenta opzioni e qualità di funzionamento nel tempo, oppure si irrigidisce e diventa vulnerabile a shock. Anche l’adozione di componenti intelligenti va letta in questo quadro, perché può accelerare la riconfigurazione ma può anche introdurre nuove rigidità se non è governata con criteri di portabilità, trasparenza e controllo.

In Industry 6.0, secondo la traiettoria delineata dal Manifesto, l’unità reale di competitività non è più soltanto l’impresa. Competono le reti e competono le condizioni di interoperabilità e fiducia che rendono governabile la rete. Quando dati, modelli e piattaforme diventano asset decisivi, servono infrastrutture cognitive e operative condivise, e talvolta commons di dati capaci di sostenere collaborazione senza perdere responsabilità. L’ecosistema riduce duplicazioni, accelera trasferimento di conoscenza, abilita riconfigurazioni di filiera quando cambiano tecnologie, vincoli regolatori o condizioni geopolitiche, e rende praticabile una competitività intesa come proprietà collettiva. In questo scenario il bene comune, richiamato esplicitamente nel Manifesto come criterio di legittimazione, diventa la condizione che rende governabile l’azione collettiva, perché consente di comporre conflitti di valore, chiarire finalità e costruire fiducia attraverso vincoli di tutela e responsabilità esplicite. Senza legittimazione non c’è continuità della trasformazione, e senza continuità l’innovazione resta episodica, fragile, non scalabile.

L’elemento conclusivo, che in realtà attraversa l’intero impianto, riguarda competenze e capacità di anticipazione. Non basta accumulare specialismi. Serve una competenza di integrazione che sappia leggere segnali deboli, interpretare cambiamenti e trasformarli in scelte operative, tenendo insieme dimensioni tecnologiche, organizzative, sociali, ambientali e istituzionali senza gerarchie riduttive. È questa capacità che rende governabile l’innovazione di sistema.

In definitiva, Industry 6.0 non è la promessa di una fabbrica più smart, ma l’impegno a progettare sistemi e filiere capaci di produrre futuri praticabili, preservare opzioni nel lungo periodo e mantenere fiducia mentre tutto cambia, secondo la traiettoria tracciata dal “Manifesto Industry 6.0”. Dentro questa cornice, la capacità generativa diventa la misura della maturità industriale, e il futuro governabile diventa l’esito di una governance intenzionale, verificabile e orientata alla continuità del valore nel tempo.

Autore

* Oliviero Casale è General Manager di UniProfessioni e Innovation Manager certificato su norma UNI 11814 oltre essere Mentor Industry 6.0; componente del CtS di Net EU Association; consigliere della Fondazione Communia; coordinatore del World Industry 5.0 Forum by Confassociazioni; segretario di AICQ Emilia Romagna e Marche; componente di ISO TC/279 (Innovation management); Cultore della Materia in “Affidabilità Controllo Qualità e Certificazione di Processo e di Prodotto” presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Bologna.

Email: oliviero.casale@uniprofessioni.it

Linkedin: https://linkedin.com/in/olivierocasale/

L’Architettura della Fiducia

La famiglia ISO 322xx e il suo ruolo nella Limited Assurance CSRD per il Revisore Legale

Di Giacomo Dalseno  Revisore legale e Revisore della Sostenibilità

Introduzione: dalla narrazione ESG alla responsabilità legale

Il panorama della reportistica aziendale sta attraversando una trasformazione profonda: si passa da un sistema “a due velocità” – in cui l’informativa finanziaria era governata da principi contabili rigorosi e soggetta a revisione legale, mentre i report di sostenibilità rimanevano spesso descrittivi, volontari e poco standardizzati – a un ecosistema integrato di corporate reporting in cui dati finanziari e dati ESG sono trattati secondo logiche convergenti di affidabilità, comparabilità e responsabilità.

Al centro di questo passaggio si colloca la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), che non si limita a chiedere “più informazioni”, ma innalza il livello qualitativo dell’informativa: introduce l’obbligo di limited assurance sulle informazioni di sostenibilità e rende la doppia materialità il criterio centrale di selezione e presentazione dei temi rilevanti. Per le grandi imprese, il mandato decorre dai bilanci degli esercizi 2024 (pubblicati nel 2025), proiettando il revisore legale nel ruolo di garante – anche sotto il profilo della responsabilità professionale – della qualità e correttezza dell’informativa ESG.

In Italia, la CSRD è stata recepita con il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, che modifica organicamente il TUF, il codice civile e la disciplina degli obblighi di informativa societaria. Il revisore legale (o la società di revisione) cessa di essere un mero validatore di dati contabili per divenire un attore centrale nel presidio dell’integrità ESG, chiamato a esprimere un giudizio sull’attendibilità delle informazioni di sostenibilità e, di fatto, a contribuire alla prevenzione di fenomeni di greenwashing.

Tuttavia, l’attività di assurance – per sua natura – richiede criteri oggettivi: non è possibile attestare la conformità di un processo o la veridicità di un dato se manca uno standard condiviso e verificabile contro cui misurare l’oggetto dell’incarico. Se per il bilancio finanziario i criteri sono i principi IFRS/IAS (o, per alcune realtà, i principi nazionali), l’equivalente per l’architettura dei processi di finanza sostenibile è oggi rappresentato dal lavoro del comitato tecnico ISO/TC 322 “Sustainable Finance” e dalla nascente famiglia di norme ISO 322xx.

Capitolo 1 – Il contesto normativo e la necessità di un linguaggio comune

1.1 Il “gap di assurance” nella finanza sostenibile

Per decenni, la finanza sostenibile ha sofferto di un evidente “assurance gap”:

  • i dati finanziari erano sottoposti a revisione legale con un livello di reasonable assurance, secondo ISA/ISAE e norme nazionali;
  • le informazioni ESG erano spesso pubblicate in report separati, talvolta senza alcun coinvolgimento del revisore, oppure assoggettate a procedure di verifica eterogenee, basate su standard volontari e su definizioni non allineate tra loro.

Questo divario ha generato una serie di criticità:

  • rischio di greenwashing: affermazioni ambientali o sociali non supportate da evidenza robusta;
  • opacità per gli investitori: difficoltà nel confrontare le performance di sostenibilità tra emittenti diversi;
  • rischio legale e reputazionale per i revisori: impossibilità di ancorare la propria opinione a un corpus normativo tecnico univoco.

La CSRD interviene proprio per ridurre questo gap:

  • attribuisce al revisore il compito di esprimere una limited assurance sulle informazioni di sostenibilità, con potenziale evoluzione futura verso livelli più elevati di assurance;
  • fa degli ESRS (European Sustainability Reporting Standards) il criterio principale di reporting;
  • rende evidente il bisogno di standard tecnici di processo che supportino l’implementazione di sistemi ESG affidabili.

Senza una base tecnica quale quella offerta dalla famiglia ISO 322xx, il revisore rischierebbe di fondare il proprio giudizio su criteri frammentari e opinioni soggettive, con un aumento esponenziale dei rischi di contenzioso in caso di controversie sulla veridicità delle affermazioni ESG.

1.2 La risposta dell’ISO: il Comitato Tecnico 322

Per colmare questo vuoto, l’ISO ha istituito il Comitato Tecnico ISO/TC 322 “Sustainable Finance”, con un mandato specifico: sviluppare standard che consentano di integrare in modo sistematico le considerazioni ESG nelle pratiche, nei prodotti e nei processi decisionali delle istituzioni finanziarie e delle grandi imprese.

A differenza di altri comitati focalizzati su aspetti ambientali generali (come il TC 207 per ISO 14001), il TC 322 parla deliberatamente la lingua della finanza:

  • si interfaccia con concetti come portafogli, strumenti di debito, strutture di rischio e controllo interno;
  • mira a standard interoperabili con i processi di risk management, compliance, internal audit e reporting tipici delle banche, degli intermediari e delle grandi corporate.

La famiglia ISO 322xx va dunque vista non come una serie di definizioni isolate, ma come un framework strutturale che fornisce:

  • principi di governance e strategia,
  • strumenti operativi per i prodotti finanziari sostenibili,
  • terminologia condivisa,
  • e, progressivamente, standard per la pianificazione della transizione climatica.

Capitolo 2 – La struttura “a piramide” della famiglia ISO 322xx

2.1 Una mappa concettuale per il revisore

Per orientarsi nella crescente complessità degli standard di finanza sostenibile, è utile adottare un modello “a piramide” che distingue tre livelli principali – strategico, tattico, semantico – con un livello trasversale dedicato alla transizione climatica. Questa struttura aiuta il revisore a collegare i diversi standard ISO alle corrispondenti aree degli ESRS e alle aspettative di governance della CSRD.

2.2 Il vertice strategico: ISO 32210

Al vertice troviamo la ISO 32210:2022 “Sustainable finance – Guidance on the application of sustainability principles to finance”.

È lo standard che definisce il framework di governance e di integrazione della sostenibilità nel modello di business e nei processi decisionali. Per il revisore, ISO 32210 rappresenta il principale punto di riferimento per valutare l’adeguatezza:

  • degli assetti organizzativi e di governance in ottica ESG (in parallelo a quanto richiesto dall’art. 2086 c.c. e dagli ESRS, in particolare ESRS 2 – Strategy, governance e gestione dei rischi, e G1 – Governance);
  • del grado di integrazione degli obiettivi di sostenibilità nel piano industriale, nel budget e nelle politiche operative.

Tra i principi chiave per l’auditor:

  • Governance e cultura (Clause 5.2)
    La sostenibilità deve essere presidiata dal vertice. Il revisore verifica se la responsabilità per gli impatti ESG è formalmente attribuita al CdA o a un comitato dedicato, se esistono competenze ESG nel board e se la remunerazione del management incorpora KPI di sostenibilità coerenti con il piano.
  • Allineamento strategico (Clause 5.3)

ISO 32210 richiede che la strategia di business e le attività dell’organizzazione siano progressivamente allineate agli obiettivi globali, nazionali o regionali di sostenibilità (es. Accordo di Parigi, SDGs), tramite la definizione di obiettivi strategici sugli impatti materiali, l’uso di metriche e KPI, esercizi di benchmarking e gap analysis e, ove necessario, la predisposizione di un transition plan e di un strategy implementation plan per colmare il disallineamento.
In altri termini gli obiettivi ESG devono essere integrati nel piano industriale e non rimanere in documenti separati. Il revisore valuta la coerenza tra impegni di decarbonizzazione e CAPEX/OPEX allocati, e se le scelte di business (es. dismissione di attività ad alta intensità carbonica, sviluppo di prodotti green) sono compatibili con gli obiettivi dichiarati.

  • Gestione dei rischi (Clause 5.4)
    I rischi ESG devono essere trattati con la stessa disciplina dei rischi finanziari. L’auditor verifica se l’organizzazione ha recepito il principio di doppia materialità, integrando sia la prospettiva “outside‑in” (come il clima impatta l’azienda) sia quella “inside‑out” (come l’azienda impatta l’ambiente e la società), in linea con CSRD/ESRS.

2.3 Il livello tattico: strumenti di debito verde (ISO 14030 e futura ISO 32211)

Al centro della piramide si collocano gli standard che disciplinano gli strumenti finanziari utilizzati per canalizzare capitali verso la transizione:

  • La serie ISO 14030 definisce criteri per l’identificazione, la gestione, la rendicontazione e la verifica degli strumenti di debito “verdi” (green bonds, green loans, ecc.).
  • La futura ISO 32211, attualmente in fase di sviluppo, mira a fornire un quadro organico per gli strumenti di finanza sostenibile, rendendo coerenti le pratiche operative con i principi di ISO 32210.

Per il revisore, queste norme offrono una check‑list tecnica per valutare la credibilità degli strumenti labelbased (green, social, sustainability‑linked):

  • Segregazione e tracciabilità dei proventi
    I fondi raccolti tramite strumenti “verdi” devono essere assegnati a progetti eleggibili e tracciati in sistemi dedicati. L’auditor esegue test di dettaglio su movimenti bancari, riconcilia fondi raccolti/fondi assegnati, verifica l’assenza di commistioni con spese non eleggibili.
  • Processo di selezione dei progetti
    L’emittente deve adottare criteri e processi documentati (allineati a tassonomie riconosciute, come la Tassonomia UE). Il revisore verifica se il processo di selezione dei progetti è coerente con i principi DNSH (Do No Significant Harm) e con i criteri ambientali definiti (inclusi quelli ESRS e di tassonomia).
  • Reporting di impatto
    Le metriche di impatto (es. tonnellate di CO₂ evitate, energia rinnovabile prodotta) devono essere calcolate secondo metodologie riconosciute, come ISO 14064 per la contabilizzazione dei gas serra. L’auditor verifica sia la correttezza dei calcoli sia la robustezza metodologica.

2.4 La base semantica: ISO/TR 32220

Alla base della piramide troviamo la dimensione lessicale:

  • ISO/TR 32220:2021 “Sustainable finance — Basic concepts and key initiatives” fornisce un vocabolario tecnico e un quadro delle iniziative di riferimento in finanza sostenibile.

In un contesto in cui termini come “net zero”, “carbon neutral”, “impact investing”, “green bond” sono utilizzati da marketing, regolatori e operatori con accezioni talvolta divergenti, la funzione di ISO/TR 32220 è quella di creare un ponte semantico:

  • riduce il rischio di interpretazioni difformi tra management, revisori, investitori;
  • permette all’auditor di contestare affermazioni fuorvianti basandosi su definizioni strutturate.

Esempi:

  • “Asset sostenibile”: se un immobile viene definito “sostenibile” solo per la presenza di alcune tecnologie (es. illuminazione LED), ma presenta prestazioni energetiche molto scadenti, il revisore può richiamare le definizioni ISO per evidenziare che la qualifica “sostenibile” richiede criteri più sostanziali e misurabili.
  • “Transition risk”: ISO/TR 32220 aiuta a declinare la categoria in rischi normativi, tecnologici, di mercato, reputazionali, strumenti utili al mapping richiesto da ESRS E1 sui rischi climatici.

2.5 Il livello trasversale: ISO/DTS 32212 e la pianificazione della transizione

In modo trasversale ai tre livelli si colloca la ISO/DTS 32212 (in corso di sviluppo), dedicata al net zero transition planning per le istituzioni finanziarie.

Lo standard mira a fornire:

  • principi e fasi di un processo strutturato di pianificazione della transizione (analisi di contesto, definizione di pathway, target, leve di decarbonizzazione, integrazione in strategia e risk management);
  • requisiti sulla qualità dei dati, sui sistemi e sui controlli a supporto;
  • un quadro di riferimento che dialoghi con le disclosure richieste da ESRS E1 e IFRS S2 in materia di transition plans.

Per il revisore, ISO/DTS 32212 diventa il riferimento operativo per valutare la credibilità del piano di transizione, soprattutto quando occorre attestare la limited assurance su:

  • compatibilità del modello di business con 1,5 °C / neutralità 2050 (ESRS E1‑1);
  • allineamento dei target a scenari climatici riconosciuti;
  • integrazione del piano nelle politiche di credito, di investimento e di gestione del rischio.

In questo senso, la famiglia ISO 322xx può essere considerata come una architettura di riferimento per i sistemi di governance e controllo interno sulla sostenibilità, a supporto degli obblighi di reporting e assurance introdotti dalla CSRD.

Capitolo 3 – La matrice di correlazione: ISO 322xx, ESRS, CSRD e revisione legale

Per tradurre questa architettura in uno strumento operativo per il revisore, è utile utilizzare una matrice di correlazione tra:

  • livello della piramide ISO 322xx,
  • norma ISO specifica,
  • funzione nel bilancio di sostenibilità/CSRD,
  • domanda chiave di assurance (in ottica SSAE Italia / ISAE 3000).
Livello piramideNorma specificaFunzione nel bilancio CSRDDomanda chiave del revisore (SSAE Italia)
StrategicoISO 32210Governance, strategia, risk oversight“Esiste evidenza che il CdA governi in modo informato i rischi e le opportunità ESG e climatiche?”
TransizioneISO/DTS 32212 (in sviluppo)Credibilità del piano net zero e compatibilità 1,5 °C“Il piano net zero è supportato da pathway, target, dati e risorse reali, o è un documento solo formale?”
TatticoISO 14030, futura ISO 32211Strumenti finanziari (green bonds, green loans, ecc.)“I proventi degli strumenti ‘verdi’ sono stati selezionati, allocati e tracciati secondo criteri robusti?”
SemanticoISO/TR 32220Linguaggio e definizioni“I termini usati nel report (net zero, impatto, asset sostenibile) sono aderenti alle definizioni ISO?”
OperativoISO 14064Integrità del dato climatico“I dati sulle emissioni GHG sono calcolati e riportati secondo standard tecnici e verificabili?”

Questa matrice consente di:

  • collegare ciascun livello ISO a specifiche disclosure ESRS (in particolare E1 per il clima e ESRS 2 per governance/strategia);
  • individuare rapidamente per quali ambiti la banca o la corporate dispone già di processi allineati e per quali emergono gap di conformità o di maturità;
  • strutturare il programma di lavoro di assurance sugli elementi più critici (es. piano di transizione climatica, strumenti di debito verde, rischio di greenwashing semantico).

Capitolo 4 – Lo standard italiano SSAE (Italia) e il raccordo con ISAE 3000

4.1 Il quadro nazionale dopo il D.Lgs. 125/2024

Il recepimento della CSRD in Italia con il D.Lgs. 125/2024 ha introdotto in modo esplicito la figura del revisore della sostenibilità e ha previsto che l’attività di attestazione sulle informazioni ESG sia svolta secondo un quadro di standard nazionali coerente con gli standard internazionali.

In questo contesto si colloca lo standard nazionale di attestazione sulla sostenibilità (SSAE Italia), adottato come riferimento per gli incarichi di assurance sulle informazioni di sostenibilità. Lo SSAE Italia:

  • si ispira alla struttura e ai principi di ISAE 3000 (Revised);
  • è calibrato sul quadro normativo europeo e nazionale (CSRD, ESRS, D.Lgs. 125/2024);
  • definisce il perimetro, le responsabilità e le modalità di svolgimento degli incarichi di assurance su base limited o, progressivamente, reasonable.

4.2 Integrazione con ISAE 3000 (Revised) e ruolo della famiglia ISO 322xx

Lo SSAE Italia si fonda su ISAE 3000 (Revised), adattandone i principi al contesto CSRD. Per il revisore, questo si traduce in tre conseguenze operative:

  1. Procedure rigorose di assurance
    Il revisore deve progettare e svolgere procedure proporzionate al livello di assurance richiesto:
    1. per la Limited Assurance (richiesta inizialmente dalla CSRD), l’enfasi è su analisi di coerenza, walkthrough, test selettivi;
    1. per eventuali Reasonable Assurance future, occorreranno test più estesi su controlli, dati e modelli.
  2. Scetticismo professionale potenziato
    La presenza di stime, scenari e forward‑looking information nel reporting ESG richiede un uso particolarmente intenso dello scetticismo professionale, specialmente nel valutare la plausibilità dei piani di transizione e la robustezza delle assunzioni sottostanti.
  3. Uso di criteri adeguati (framework tecnico)
    Mentre lo SSAE Italia definisce “come” eseguire l’engagement di assurance, la famiglia ISO 322xx fornisce il criterio tecnico su “cosa” valutare, in particolare:
    1. adeguatezza della governance e dell’integrazione della sostenibilità (ISO 32210);
    1. solidità dei piani di transizione climatica (ISO/DTS 32212);
    1. corretto utilizzo degli strumenti di debito verde (ISO 14030, futura ISO 32211);
    1. uso coerente della terminologia e delle definizioni (ISO/TR 32220);
    1. integrità dei dati GHG (ISO 14064 e altri standard GHG).

In questo quadro, il revisore legale diventa direttamente responsabile, nei limiti del proprio mandato di assurance, dell’attestazione sull’informativa di sostenibilità e della ragionevolezza delle affermazioni ESG dichiarate, facendo leva su ESRS come criteri di reporting e su ISO 322xx come criteri tecnici di processo.

4.3 CNDCEC, Assirevi e l’adeguatezza degli assetti ESG

Le linee interpretative di CNDCEC e Assirevi convergono nel richiedere che:

  • gli assetti organizzativi (art. 2086 c.c.) siano valutati anche in chiave ESG;
  • gli strumenti di finanza sostenibile (es. green bond, sustainability‑linked instruments) siano oggetto di verifiche dettagliate sulla segregazione dei flussi, sul rispetto dei criteri di eleggibilità e sugli impatti dichiarati.

In questo contesto:

  • la ISO 32210 rappresenta una best practice per valutare la coerenza degli assetti di governance e controllo interno con le aspettative di CSRD/ESRS;
  • la ISO 14030 (e in prospettiva la 32211) costituisce un criterio tecnico per verificare i processi a supporto di prodotti di debito verde e di altre forme di finanza sostenibile.

Conclusioni

La famiglia ISO 322xx si propone come la struttura portante su cui costruire la credibilità della finanza sostenibile nel contesto CSRD. Per il revisore legale, e in particolare per il revisore della sostenibilità in Italia:

  • offre una mappa leggibile per collegare governance, strategia, strumenti finanziari, dati e linguaggio a standard internazionali coerenti;
  • permette di trasformare impegni e narrazioni ESG in oggetti verificabili, riducendo il rischio di greenwashing e di incoerenze rilevanti;
  • supporta l’applicazione dello SSAE Italia, basato su ISAE 3000 (Revised), fornendo i criteri tecnici per valutare la qualità dei processi e dei sistemi che generano l’informativa di sostenibilità.

In un contesto in cui la CSRD e il D.Lgs. 125/2024 rendono la sostenibilità una materia di revisione legale a tutti gli effetti, la combinazione tra:

  • ESRS (come standard di reporting vincolanti),
  • SSAE Italia / ISAE 3000 (Revised) (come standard di assurance),
  • ISO 322xx (come architettura tecnica di governance, strumenti e dati),

costituisce l’“architettura della fiducia” su cui il mercato può fare affidamento per distinguere la sostenibilità autentica da quella solo dichiarata.

Dott. GIACOMO DALSENO – Revisore Legale

Dottore in Fisica ad indirizzo applicativo presso l’Università di Bologna. Iscritto da oltre 30 anni all’Albo Nazionale dei Revisori Legali del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) sezione A. Opero come Revisore Legale con una solida esperienza nel settore. Attualmente, ricopro il ruolo di Presidente di diversi Collegi Sindacali e di Revisione Legale, offrendo una vasta competenza nel controllo contabile e nella governance aziendale.

Nell’ambito dell’AICQ Emilia Romagna, sono impegnato in alcune delle principali funzioni associative: Vice Presidente di AICQ Emilia Romagna. Coordinatore del Gruppo ESG di AICQ Emilia Romagna. Vice Presidente del Settore AICQ Education e formatore certificato della stessa.

Ho ricoperto in passato ruoli di rilievo come Vice Presidente e membro del Consiglio Nazionale dell’Unione Nazionale Revisori Legali (UNRL), contribuendo alla crescita e al consolidamento della professione a livello nazionale.

Finanza sostenibile e normazione tecnica internazionale

di Oliviero Casale e Paola Rinaldi

Dalla compliance informativa alla disciplina della transizione, il ruolo della serie ISO 32200

La finanza sostenibile, nella sua configurazione contemporanea, non è più descrivibile come un insieme di prodotti “green” collocati ai margini dell’offerta finanziaria. È un’evoluzione strutturale del modo in cui le istituzioni finanziarie definiscono orientamento strategico, traducono tale orientamento in scelte operative e rendono verificabili le dichiarazioni pubbliche mediante dati comparabili e processi tracciabili. Questa trasformazione si manifesta lungo tre assi che tendono a sovrapporsi. Integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance nelle decisioni di investimento e di credito. Gestione di rischi, opportunità e impatti, con crescente attenzione alla doppia materialità. Trasparenza come infrastruttura di mercato, perché senza disclosure comparabili e senza basi terminologiche solide, la sostenibilità resta esposta a frammentazione e greenwashing. “ISO/TR 32220:2021” riconosce che la pratica della finanza sostenibile evolve rapidamente e che occorre stabilizzare concetti e termini d’uso comune per facilitare la comunicazione tra attori su scala globale, chiarendo al contempo che l’ampia accettazione di un termine non equivale a un endorsement formale tramite il processo di consenso proprio degli International Standards con requisiti. [2]

Il contesto europeo 2025

Ambizione, disponibilità dei dati e semplificazione come variabile competitiva

Nel quadro europeo, l’architettura regolatoria della finanza sostenibile si è consolidata attraverso obblighi di disclosure e classificazioni che richiedono dati, procedure e responsabilità interne robuste. Il Regolamento (UE) 2019/2088 ha imposto un livello nuovo di trasparenza sui rischi di sostenibilità e sulle caratteristiche dei prodotti finanziari. [7] Il Regolamento (UE) 2020/852 ha istituito la tassonomia come framework per facilitare gli investimenti sostenibili, demandando a criteri tecnici e atti delegati la concreta operazionalizzazione del concetto di attività ecosostenibile e i modelli di rendicontazione e i KPI. [6] La stratificazione tra Regolamento Tassonomia e atti delegati su criteri e disclosure è ricostruita anche nella nota “Taxonomy_Note”, utile per comprendere evoluzione dei template e segmentazione per tipologia di soggetto. [8]

Il 2025 introduce però una variabile ulteriore che incide direttamente sull’implementazione e, di conseguenza, sulla domanda di standardizzazione tecnica. È la semplificazione come politica economica e come risposta alla complessità operativa del reporting. La proposta COM(2025) 80 final inserisce il tema in una cornice di competitività e resilienza, richiamando gli oneri di conformità associati a CSRD e CSDDD e l’obiettivo politico di ridurre gli obblighi informativi almeno del 25 per cento, con un’agenda che dichiara la necessità di andare oltre un approccio incrementale e di agire con maggiore audacia nella razionalizzazione delle regole. [9] Nella stessa proposta viene esplicitata la logica di contenimento delle ripercussioni a cascata lungo la catena del valore, ricordando che la CSRD richiede informazioni sulla catena del valore nella misura necessaria a comprendere impatti, rischi e opportunità, e che esiste già un limite che impedisce agli ESRS di imporre richieste alle PMI oltre un principio proporzionato, limite che la proposta intende estendere e rafforzare, applicandolo direttamente all’impresa che rendiconta e proteggendo tutte le imprese fino a 1.000 dipendenti, non soltanto le PMI. [9]

In tale quadro, COM(2025) 80 final presenta una traiettoria di ricalibrazione che tocca quattro snodi rilevanti per gli operatori finanziari e per la credibilità dell’ecosistema informativo. Primo snodo è la soglia. La proposta indica che una proposta legislativa distinta presentata parallelamente ridurrebbe di circa l’80 per cento il numero di imprese soggette a obblighi vincolanti di rendicontazione, escludendo grandi imprese con meno di 1.000 dipendenti e le PMI quotate, con obblighi concentrati sulle grandi imprese con più di 1.000 dipendenti e con ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 50 milioni di euro o bilancio superiore a 25 milioni di euro. [9] Secondo snodo è il canale volontario. Per le imprese fuori obbligo, la Commissione propone un principio proporzionato basato sul VSME elaborato dall’EFRAG, da adottare con atto delegato, e preannuncia nel frattempo una raccomandazione sulla rendicontazione volontaria per rispondere alla domanda del mercato. [9] Terzo snodo è l’architettura degli standard. La proposta indica l’assenza di standard settoriali, evitando un aumento del numero di elementi informativi. [9] Quarto snodo è l’assurance. La proposta afferma l’eliminazione della possibilità di passare da un obbligo di attestazione della conformità con livello di sicurezza limitato a un obbligo finalizzato all’acquisizione di un livello di ragionevole sicurezza, al fine di chiarire che non ci saranno futuri aumenti dei costi di attestazione, sostituendo inoltre l’adozione di standard di assurance entro il 2026 con la pubblicazione di orientamenti mirati nello stesso anno. [9]

La dimensione istituzionale e procedurale di questa ricalibrazione è documentata dalla nota del Consiglio del 13 ottobre 2025, che ricostruisce l’istituzione del sottogruppo Antici dedicato alla semplificazione, l’adozione accelerata delle misure “stop-the-clock” su CSRD e CS3D e il raggiungimento di un mandato negoziale sul fascicolo “contenutistico”. [10] La stessa nota rende più preciso il profilo delle soglie e degli alleggerimenti. In materia CSRD, ricorda la proposta della Commissione di innalzare la soglia a 1.000 dipendenti ed escludere le PMI quotate, e aggiunge che il mandato del Consiglio ha introdotto una soglia aggiuntiva di ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 450 milioni di euro, oltre a semplificazioni sulle disposizioni di attestazione della conformità. [10] Per la CSDDD, pur non essendo oggetto originario della proposta quanto all’ambito, la nota segnala che il Consiglio ha aumentato le soglie a 5.000 dipendenti e a 1,5 miliardi di euro di fatturato netto, e ha rinviato di due anni l’obbligo di adottare piani di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, mantenendo meccanismi di estensione degli obblighi di individuazione e valutazione in presenza di informazioni oggettive e verificabili oltre i partner commerciali diretti. [10]

In parallelo, la “Platform on Sustainable Finance” nel report di febbraio 2025 collega in modo molto operativo disponibilità dei dati, coerenza dell’assurance e maturità dei controlli interni, insistendo sulla necessità che le imprese applichino alla disclosure di sostenibilità controlli interni analoghi a quelli dell’informativa finanziaria e richiamando la necessità di guidance tempestiva sull’assurance del reporting tassonomico e su soglie e principi di materialità, in un percorso che punta alla ragionevole assurance nel tempo. [4]

Questo quadro spiega perché la normazione ISO abbia oggi un ruolo abilitante. In un ambiente in cui la regolazione evolve e tende a semplificare, gli standard internazionali possono offrire una piattaforma metodologica che stabilizza processi e responsabilità interne e consente di produrre informazioni coerenti senza moltiplicare i costi di compliance.

ISO/TC 322 e la costruzione di una serie coerente per la finanza sostenibile

La serie ISO/TC 322 può essere letta come una filiera logica che parte dai concetti, passa ai principi e alle modalità di implementazione organizzativa e arriva ai requisiti su prodotti, transizione e dati. “ISO/TR 32220:2021” svolge la funzione di base concettuale e lessico condiviso, organizzando i termini in aree che includono concetti di base, principi e regolazione, prodotti e servizi, verifica e disclosure, iniziative e organizzazioni internazionali, e chiarendo che la selezione privilegia fonti sovranazionali o autorità nazionali e termini di interesse internazionale. [2] “ISO 32210:2022” costruisce l’architettura organizzativa, traducendo la sostenibilità in un framework di principi e guida all’implementazione che si estende dalla governance alla misurazione e al reporting. [1] Su questa base si collocano i documenti applicativi, tra cui “ISO/TS 32211” sui prodotti e servizi e, soprattutto, “ISO/FDIS 32212” [12] sulla pianificazione della transizione net zero, che porta la finanza sostenibile dentro un dispositivo di strategic transition planning con requisiti e raccomandazioni destinati alle istituzioni finanziarie.

ISO 32210 come architettura organizzativa

Il punto di partenza che rende operativa la sostenibilità

ISO 32210:2022 rende esplicito che la sostenibilità, nel settore finanziario, deve essere governata come un sistema e non come un insieme di iniziative isolate. Il documento struttura i principi lungo una catena logica che include governance e cultura, allineamento strategico e obiettivi, gestione di rischi e opportunità e valutazione degli impatti, coinvolgimento degli stakeholder, monitoraggio e misurazione, reporting e trasparenza con assurance, fino al miglioramento continuo e all’incremento dell’ambizione. [1] Sul piano applicativo, il valore aggiunto dello standard è la capacità di ancorare la sostenibilità a output organizzativi verificabili, tra cui una sustainability statement o policy, obiettivi strategici su temi materiali, metriche e KPI, responsabilità di vertice, stakeholder engagement, registri di impatti materiali, benchmarking e gap analysis, transition plan, strategic implementation plan, scenario analysis e piani di mitigazione, reporting pubblico e, ove applicabile, assurance esterna. [1]

La connessione con l’Europa 2025 è diretta. La proposta COM(2025) 80 final insiste sul contenimento degli effetti a cascata lungo la catena del valore e sul rafforzamento di limiti e proporzionalità, elementi che richiedono alle istituzioni finanziarie un presidio più maturo delle proprie richieste informative verso clienti e controparti e una maggiore disciplina nella definizione di ciò che è realmente necessario, quindi materialmente rilevante. [9] ISO 32210 offre una base metodologica per tale disciplina, perché collega materialità, governance, coinvolgimento degli stakeholder e sistemi di misurazione e reporting a un ciclo di miglioramento continuo, rendendo più naturale l’allineamento tra richieste informative esterne e capacità interne di produzione del dato. [1] Laddove l’architettura europea ricalibri soglie e obblighi e riduca l’ampiezza del perimetro vincolante, la stabilità del sistema di gestione interno diventa un fattore di continuità e di qualità dell’informazione, utile anche per preservare comparabilità e credibilità complessiva del framework. [9] [10]

ISO/TR 32220 come infrastruttura semantica e mappa delle iniziative

“ISO/TR 32220:2021” è cruciale perché la finanza sostenibile è un dominio in cui lessico e categorie determinano la sostanza delle decisioni. Il report chiarisce che, data la rapida evoluzione della pratica e la presenza di approcci regionali e nazionali differenti, è necessario disporre di concetti e termini di uso comune per facilitare comprensione e comunicazione tra regolatori, banche, asset manager, investitori, iniziative internazionali e ricercatori, selezionandoli in base alla loro diffusione e alle fonti di riferimento. [2] Questa funzione diventa ancora più importante quando, come mostrano COM(2025) 80 final e lo stato di avanzamento dei lavori in Consiglio, il sistema normativo viene ricalibrato per semplificare, modificare soglie e ridefinire modalità di assurance, senza perdere coerenza e credibilità. [9] [10] La stabilità semantica consente, in pratica, di mantenere comparabilità anche mentre cambiano perimetri, tempi e strumenti di rendicontazione.

ISO/FDIS 32212 e la disciplina della transizione net zero

Dalla dichiarazione di intenti alla pianificazione strategica integrata

“ISO/FDIS 32212 Sustainable finance — Net zero transition planning for financial institutions” porta la serie ISO/TC 322 nel punto in cui oggi si concentra l’attenzione del mercato, la qualità dei piani di transizione. Il documento, in fase di approvazione, specifica requisiti e raccomandazioni e guidance correlata per la pianificazione strategica della transizione delle istituzioni finanziarie, con l’obiettivo di proteggere e accrescere valore sostenendo la risposta e il contributo a un’economia globale net zero e climaticamente resiliente, e con un esplicito allineamento alle finalità di temperatura e resilienza dell’Accordo di Parigi. La rilevanza è duplice. Da un lato, la norma rende la transizione un oggetto governabile tramite policy e processi robusti integrati nelle attività finanziarie, includendo lending, assicurazione, investimenti come asset owner e asset manager e attività di mercato dei capitali, limitatamente a ciò che l’istituzione può controllare o influenzare. Dall’altro, limita l’uso opportunistico dello standard affermando che non sono accettabili dichiarazioni di conformità se non quando tutti i requisiti sono incorporati nei processi e soddisfatti senza esclusioni.

In un contesto europeo che discute rinvii, soglie e semplificazioni, questo punto assume un significato specifico. Se una parte del perimetro rendicontativo viene rinviata o resa meno estesa, la domanda di credibilità si sposta ancora di più sulla qualità dei piani di transizione e sulla capacità di dimostrare coerenza tra obiettivi, target e scelte operative. [9] [10] ISO/FDIS 32212 offre quindi una piattaforma tecnica che rafforza la “disciplina interna” della transizione [12], rendendo meno dipendente la credibilità dal solo impianto di reporting e più dipendente dalla robustezza dei processi e dall’integrazione nelle attività core, in piena coerenza con la logica di ISO 32210. [1]

Le norme in lavorazione come completamento del quadro

Prodotti, dati, tecnologia e mercati dei carbon credit

La robustezza dell’impianto ISO/TC 322 aumenta se si osserva che, oltre alla pianificazione della transizione, la serie presidia i due fattori che più influenzano credibilità e comparabilità, cioè prodotti e dati. “ISO/TS 32211” affronta requisiti e guida per prodotti e servizi di finanza sostenibile, agendo sul rischio di ambiguità commerciale e greenwashing lato offerta. “ISO/AWI TS 32214” interviene sul tema dell’interoperabilità informativa nei mercati dei crediti di carbonio, fissando un data model di riferimento e una tassonomia comune per descrivere progetti e unità, escludendo la valutazione della qualità dei crediti e la standardizzazione dei processi di creazione e verifica [13]. “ISO/WD TS 32219” lavora sul linguaggio e sui casi d’uso ICT relativi a impatti e rischi, includendo tecnologie in uso e un set minimo di indicatori, coerentemente con la centralità che i documenti UE 2025 attribuiscono a qualità e disponibilità dei dati e a un percorso di assurance capace di ridurre interpretazioni soggettive. [4] [5] [13]

Regolazione che si ricalibra e standard che stabilizzano l’operatività

Il 2025 europeo mostra una traiettoria chiara. La finanza sostenibile resta un pilastro della transizione, ma la sua architettura normativa viene ricalibrata per essere più praticabile e competitiva, attraverso proposte legislative, procedure accelerate, mandati negoziali e misure di semplificazione, con un’attenzione esplicita a soglie, catena del valore e assurance. [9] [10] In questo contesto, la serie ISO/TC 322 costituisce un’infrastruttura tecnica che consente alle istituzioni finanziarie di tenere insieme tre esigenze. Allineamento strategico e accountability interna. Coerenza e comparabilità dei dati. Credibilità della transizione, in particolare attraverso dispositivi di pianificazione net zero strutturati e non selettivi. [1] [2] La finanza sostenibile, così intesa, non è più soltanto un tema di compliance. È una capacità organizzativa che deve essere governata, misurata e resa auditabile, proprio mentre la regolazione tenta di ridurre il rumore e preservare il segnale.

Finanza sostenibile e sostenibilità integrale. Il richiamo di Papa Francesco

Parlando di finanza sostenibile, assume rilievo l’intervento che Papa Francesco ha rivolto ai partecipanti ai “Dialoghi per una finanza integralmente sostenibile” il 3 giugno 2024. Il Santo Padre richiama la responsabilità di “congiungere l’efficacia e l’efficienza con la sostenibilità integrale, l’inclusione e l’etica”, invitando a non fermarsi al livello esortativo ma a “guardare al funzionamento della finanza” per individuare punti deboli e immaginare correttivi concreti, perché in gioco vi è la dignità delle persone più fragili e la giustizia sociale. In questo orizzonte, la frase più netta resta quella che va assunta come criterio di discernimento permanente. “Il denaro deve servire e non governare”. È un richiamo che, letto insieme alla critica del “paradigma tecnocratico” e alla richiesta di una nuova cultura capace di dare spazio a un’etica solida e a una responsabilità verso la casa comune, suggerisce che la finanza sostenibile non può ridursi a un adempimento, ma deve rimanere una scelta di indirizzo che orienta metodi, standard e decisioni al bene reale delle comunità.


Autori

* Oliviero Casale è General Manager di UniProfessioni e Innovation Manager certificato; componente del CtS di Net EU Association; consigliere della Fondazione Communia; coordinatore del World Industry 5.0 Forum by Confassociazioni; segretraio di AICQ Emilia Romagna e Marche; componente di ISO TC/279 (Innovation management); Cultore della Materia in “Affidabilità Controllo Qualità e Certificazione di Processo e di Prodotto” presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Bologna.

Email: oliviero.casale@uniprofessioni.it

Linkedin: https://linkedin.com/in/olivierocasale/

** Paola Rinaldi è laureata in Fisica e PhD in Ingegneria elettrotecnica; titolare del corso di “Affidabilità, Controllo Qualità e Certificazione di Processo e di Prodotto” nel C.d.L. in Ingegneria Gestionale nell’Università di Bologna; Vicepresidente di Aicq Emilia-Romagna e certificata come Circular Economy Advisor.

Email: paola.rinaldi@unibo.it

Linkedin: https://linkedin.com/in/paola-rinaldi-phd-748b22a0


Bibliografia

[1] ISO 32210:2022 Sustainable finance — Principles and guidance. ISO, 2022.

[2] ISO/TR 32220:2021 Sustainable finance — Basic concepts and key initiatives.

[3] European Commission. “Communication and press material on the Omnibus package for sustainability reporting and due diligence.” European Commission, 26 Feb. 2025. Press material.

[4] Platform on Sustainable Finance. “Simplifying the EU Taxonomy to Foster Sustainable Finance. Report on Usability and Data.” European Commission, Feb. 2025. Report.

[5] European Commission. “Illustrative examples and templates. Delegated Act amending the Taxonomy Disclosures, Climate and Environmental Delegated Acts.” European Commission, 4 Jul. 2025. Technical annex and templates.

[6] European Parliament and Council of the European Union. “Regulation (EU) 2020/852 on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment.” Official Journal of the European Union, 2020. Regulation text.

[7] European Parliament and Council of the European Union. “Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector.” Official Journal of the European Union, 2019. Regulation text.

[8] Internal synthesis note. “Taxonomy_Note.” n.p., n.d. Working note on EU Taxonomy delegated acts and disclosure templates.

[9] Commissione europea. “Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità.” COM(2025) 80 final, 26 Feb. 2025. Proposta legislativa.

[10] Consiglio dell’Unione europea. “Pacchetti legislativi omnibus riguardanti la semplificazione – Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori.” Doc. 13787/25, 13 Oct. 2025. Nota del Segretariato generale del Consiglio.

[11] ISO/TS 32211 [Under development] Sustainable finance — Products and services — Requirements and guidance.

[12] ISO/FDIS 32212 [Under development] Sustainable finance — Net zero transition planning for financial institutions.

[13] ISO/AWI TS 32214 [Under development] Data Model for Carbon Credit Markets.

[14] ISO/WD TS 32219 [Under development] Sustainable Finance — Guidance on impacts, risks and information technology terms, concepts and use cases.

Etica, integrità e governance dello sport nel quadro di IWA 46:2024.

di Oliviero Casale* e Paola Rinaldi**

  1. Introduzione. Etica e rilevanza pubblica dello sport
    Nel contesto contemporaneo lo sport non può essere compreso come semplice attività agonistica o ambito ricreativo, ma deve essere interpretato come uno spazio di rilevanza pubblica in cui convergono dimensioni politiche, economiche, sociali ed educative. Il documento IWA 46:2024 — Ethics and integrity in sport — Guidelines riconosce esplicitamente che tale centralità espone lo sport a tensioni sistemiche che incidono sulla sua credibilità e sulla sua capacità di mantenere coerenza con i valori che dichiara di incarnare, quali giustizia, rispetto, equità, integrità e fair play. Tali tensioni non derivano soltanto da condotte individuali devianti, ma da dinamiche strutturali che riguardano assetti di governance, processi decisionali, pratiche finanziarie e rapporti di potere.
    Lo sport appare così attraversato da fenomeni quali corruzione, manipolazione delle competizioni, conflitti di interesse, deficit di trasparenza e violazioni dei diritti degli atleti, che producono una progressiva erosione della fiducia pubblica e istituzionale. In questo quadro, l’etica non è trattata come elemento ornamentale o moralistico, bensì come principio infrastrutturale dell’azione organizzativa, capace di orientare decisioni, strutture e responsabilità collettive.

Un'immagine concettuale e surreale di un gigantesco stadio sportivo moderno in costruzione o parziale rovina. Le fondamenta profonde e i pilastri portanti sotterranei sono fatti di un materiale luminoso, solido e pulito, con incise a laser le parole "ETICA", "INTEGRITÀ", "GIUSTIZIA" e "FAIR PLAY". Queste fondamenta sostengono la struttura. Tuttavia, le parti superiori dello stadio (le tribune, gli uffici dirigenziali, le sale VIP) sono fatte di materiali che si stanno sgretolando, arrugginiti e pieni di crepe scure da cui esce fumo nero, simboleggiando la corruzione e le tensioni sistemiche. Il cielo sopra è tempestoso e grigio, riflettendo la perdita di fiducia pubblica. Lo stile è fotografico, iperrealistico ma simbolico.
  1. L’etica come orizzonte valoriale e matrice culturale
    Nel glossario dell’IWA 46, l’etica è definita come “corpo di valori, comprendente l’insieme dei principi morali che governano il comportamento”, definizione che, nel contesto sportivo, viene ulteriormente qualificata attraverso il riferimento a valori quali il rispetto di sé, le pari opportunità, il miglioramento personale, il rispetto degli altri, la tutela della salute dei partecipanti, l’amicizia tra i popoli e la ricerca dell’eccellenza. Tale formulazione restituisce una concezione ampia e stratificata dell’etica, che non coincide con un insieme di prescrizioni comportamentali, ma si configura come orizzonte valoriale e culturale all’interno del quale prendono forma identità, relazioni e pratiche sportive.
    L’etica appare dunque come matrice simbolica e educativa attraverso cui lo sport contribuisce alla formazione dei soggetti e delle comunità, promuovendo riconoscimento reciproco, responsabilità e inclusione. Essa integra una dimensione normativa — relativa alla definizione di condotte legittime — e una dimensione teleologica, volta a orientare la pratica sportiva verso finalità di crescita umana e sociale. In tale prospettiva, lo sport è interpretato non solo come competizione, ma come spazio di costruzione della cittadinanza e di sviluppo comunitario.

Nota 1. Il riferimento alla funzione valoriale e sociale dello sport è ricavato dai passaggi introduttivi della IWA 46 sul ruolo dello sport nella società e sull’impatto delle condotte non etiche.


  1. Etica e integrità: coerenza tra valori e istituzioni
    Il documento introduce, accanto al concetto di etica, la nozione di sport integrity, intesa come principio di coerenza tra valori dichiarati, decisioni organizzative e pratiche effettivamente adottate dagli attori e dalle istituzioni sportive. In tale prospettiva, etica e integrità risultano concettualmente distinte ma funzionalmente interdipendenti: l’etica costituisce il quadro dei valori di riferimento, mentre l’integrità rappresenta la condizione nella quale tali valori si traducono in comportamenti coerenti, verificabili e trasparenti.
    La rottura di questa coerenza — attraverso corruzione, opacità decisionale, manipolazioni regolative o conflitti di interesse — non produce soltanto una violazione morale, ma determina una frattura istituzionale, che compromette la legittimazione pubblica dell’organizzazione sportiva. La IWA 46 mette in evidenza come la mancanza di integrità generi rischi reputazionali, legali, finanziari e fiduciari, con effetti che si estendono oltre i confini dell’organizzazione e investono l’intero ecosistema sportivo.
    L’etica appare così come condizione di sostenibilità istituzionale, nella misura in cui l’integrità diventa il luogo di traduzione organizzativa dei valori.

Nota 2. L’interpretazione della distinzione funzionale tra etica e integrità deriva dalla lettura sistemica delle sezioni dedicate agli impatti organizzativi delle condotte non etiche.


  1. L’etica come principio sistemico di governance
    Uno degli elementi più innovativi dell’IWA 46 consiste nel collocare l’etica al centro della governance delle organizzazioni sportive. Il documento attribuisce al top management la responsabilità di integrare i principi di etica e integrità nella strategia complessiva, nella definizione di politiche, obiettivi, azioni e processi di monitoraggio e miglioramento. L’etica assume così la forma di principio organizzativo ex ante, che orienta la distribuzione del potere, la configurazione degli organi decisionali, la definizione delle responsabilità e la trasparenza dei procedimenti deliberativi.
    In questa prospettiva, la governance non è intesa come mera struttura formale, ma come spazio nel quale l’etica viene negoziata, tradotta e istituzionalizzata nelle pratiche decisionali. L’etica assume una funzione architettonica: essa non interviene soltanto a posteriori come criterio sanzionatorio, ma contribuisce a modellare la forma stessa dell’organizzazione sportiva.

Nota 3. Il rinvio alla responsabilità del top management e all’integrazione sistemica dei principi etici è basato sulle sezioni della IWA 46 dedicate alla strategia e all’organizzazione.


  1. Democrazia organizzativa, trasparenza e responsabilità del potere
    Il documento mette in relazione etica e principi democratici interni, evidenziando come equilibrio tra funzioni, tracciabilità delle decisioni, pubblicità degli atti e limitazione dei mandati costituiscano dispositivi etici volti a prevenire abuso di potere e concentrazione decisionale. La democrazia organizzativa è così interpretata come condizione strutturale di integrità: attraverso separazione delle funzioni, responsabilità chiaramente definite e possibilità di controllo, l’organizzazione diventa meno vulnerabile a dinamiche oligarchiche e opacità istituzionale.
    Il controllo non viene presentato unicamente come meccanismo ispettivo, ma come strumento di apprendimento organizzativo e di maturazione istituzionale. In questo senso, la governance etica è concepita come processo riflessivo continuo, orientato a prevenire le derive patologiche del potere.

Nota 4. Tale interpretazione ha carattere ermeneutico e sviluppa le implicazioni istituzionali dei principi di trasparenza e responsabilità richiamati nel documento.


  1. Cultura etica e interiorizzazione istituzionale
    Accanto alla dimensione strutturale, la IWA 46 attribuisce rilievo alla dimensione culturale dell’etica. L’organizzazione è chiamata a promuovere codici etici, carte dei valori, formazione e comunicazione interna, con l’obiettivo di favorire un processo di interiorizzazione collettiva dei principi di integrità. L’etica non è presentata come imposizione normativa unilaterale, ma come pratica condivisa che si costruisce attraverso partecipazione, confronto e progressiva adesione.
    La legittimità dell’organizzazione dipende così non solo dalla conformità formale alle norme, ma dalla capacità di trasformare il riferimento ai valori in abitudine istituzionale e cultura professionale.

  1. Etica, rischio e razionalità organizzativa
    La IWA 46 adotta un approccio fortemente orientato alla valutazione e gestione del rischio, invitando le organizzazioni sportive a considerare la propria situazione, identificare rischi etici e di integrità, stabilire priorità di intervento e definire azioni coerenti. In tale quadro, l’etica non è un mero orizzonte simbolico, ma un oggetto di analisi organizzativa, che richiede strumenti di diagnosi, sistemi di controllo, indicatori e processi di revisione periodica.
    Ne deriva una saldatura tra dimensione etica e dimensione manageriale: i valori vengono integrati in pratiche di pianificazione, monitoraggio e miglioramento continuo, configurando una razionalità sistemica dell’integrità.

  1. L’etica nella prassi: ambiti di declinazione operativa
    Il documento traduce tale impianto in molteplici ambiti operativi — trasparenza finanziaria, anticorruzione, conflitti di interesse, whistleblowing, antidoping, manipolazione delle competizioni, tutela degli atleti, prevenzione di violenza e discriminazione — nei quali l’etica si istituzionalizza in procedure, protocolli e dispositivi di responsabilità. Tali ambiti non rappresentano sezioni tematiche isolate, ma luoghi nei quali i principi etici vengono messi alla prova della prassi e resi strutturalmente operativi.

  1. Tutela materiale e sociale degli atleti come responsabilità etica della governance
    La IWA 46 introduce, in maniera particolarmente significativa, una declinazione dell’etica organizzativa che riguarda la protezione materiale e sociale degli atleti, interpretata come responsabilità diretta del vertice organizzativo e come componente essenziale della buona governance. Nella sezione dedicata ai principi di governance, il documento richiede infatti che le organizzazioni sportive siano in grado di identificare situazioni di vulnerabilità e insicurezza sociale, istituendo organismi dedicati alla prevenzione degli esiti negativi e al controllo delle azioni pianificate. In questo quadro, il top management è chiamato non soltanto a dichiarare un impegno formale, ma a tradurre tale impegno in politiche esplicite di protezione, dotate di risorse adeguate, strumenti di monitoraggio e sanzioni in caso di inadempienza, e ad assumere un obbligo di coerenza tra decisioni organizzative e tutela effettiva degli atleti.
    La tutela è qui interpretata in senso ampio: essa comprende la protezione socio-professionale degli atleti registrati e professionisti, la previsione di reti territoriali di referenti incaricati di diffondere la politica di protezione, il riconoscimento del valore della doppia carriera e il sostegno alla transizione professionale post-agonistica. Particolarmente rilevante è la previsione di organismi interni di rappresentanza e di interlocuzione — come comitati atleti o strutture di dialogo sociale — che svolgono una funzione di mediazione tra atleti e vertici organizzativi, favorendo processi partecipativi e forme di rappresentanza collettiva. In tal modo, la protezione non è concepita come intervento assistenziale, ma come dimensione relazionale e dialogica della governance, fondata sulla cooperazione, sull’ascolto e sulla corresponsabilità.
    Questa impostazione rafforza ulteriormente la lettura dell’etica come principio sistemico: la protezione materiale e sociale degli atleti non è presentata come misura accessoria o residuale, bensì come parte integrante dell’identità istituzionale dell’organizzazione sportiva, che assume il compito di prendersi cura dei propri membri lungo l’intero ciclo di vita sportiva e professionale. In tale prospettiva, la politica di protezione contribuisce sia alla credibilità etica dell’organizzazione, sia alla qualità del suo contributo allo spazio pubblico, poiché la tutela delle persone che operano nello sport diventa condizione di giustizia organizzativa, di sostenibilità istituzionale e — in senso più ampio — di promozione del bene comune.

  1. Il bene comune come orizzonte implicito della governance sportiva
    Il documento non utilizza esplicitamente la categoria di bene comune, ma il concetto può essere ricostruito per via ermeneutica a partire dai riferimenti alla fiducia pubblica, al ruolo sociale dello sport e alla responsabilità istituzionale della governance. Lo sport è presentato come realtà “al cuore di numerosi aspetti della società”, e le condotte non etiche sono descritte come fattori che erodono la fiducia di pubblico, governi e investitori e compromettono i valori che lo sport intende promuovere.
    Quando la IWA 46 richiama la necessità di rafforzare la fiducia nello sport, promuovere trasparenza e conformità ai principi democratici e svilupparne il ruolo nella società, essa riconduce implicitamente le organizzazioni sportive a una funzione pubblica allargata. In questo senso, l’insistenza sulla responsabilità degli organi direttivi e sulla prevenzione dei rischi di abuso di potere non tutela soltanto l’organizzazione, ma l’intera comunità che subisce gli effetti delle decisioni sportive.
    Letta in questa prospettiva, la IWA 46 può essere interpretata come un tentativo di normare la responsabilità delle organizzazioni sportive non solo verso i propri membri, ma verso un orizzonte di bene comune, inteso come insieme di condizioni istituzionali — trasparenza, equità, sicurezza, inclusione — che consentono allo sport di contribuire stabilmente allo sviluppo umano e sociale delle comunità di riferimento.

Nota 5. Il riferimento al bene comune ha natura interpretativa ed è ricostruito a partire dal lessico della fiducia pubblica e del ruolo sociale dello sport presenti nel documento.


  1. Conclusioni. Etica, responsabilità pubblica e maturità istituzionale
    L’analisi della IWA 46 consente di coglierne la natura di documento che, pur non configurandosi formalmente come uno standard di sistema di gestione, opera come quadro normativo-culturale capace di incidere in profondità sulla forma istituzionale delle organizzazioni sportive. La prospettiva proposta non riduce l’etica a dimensione moralistica o meramente sanzionatoria, ma la riconfigura come principio sistemico di governo delle organizzazioni, in cui valori, processi decisionali, configurazioni di potere e responsabilità pubblica risultano strutturalmente interconnessi.
    Ciò che emerge con particolare chiarezza è che l’integrità non è trattata come requisito accessorio o come vincolo regolativo imposto dall’esterno, ma come condizione costitutiva di sostenibilità istituzionale. La coerenza tra valori dichiarati e pratiche organizzative diventa infatti il presupposto della legittimazione sociale dello sport, della sua capacità di generare fiducia e di esercitare un ruolo pubblico riconoscibile nello spazio democratico. In questo senso, la IWA 46 contribuisce a spostare l’attenzione dal singolo comportamento deviante alla dimensione strutturale delle patologie organizzative, evidenziando come corruzione, opacità decisionale e abuso di potere rappresentino non soltanto violazioni etiche, ma forme di crisi della governance.
    Allo stesso tempo, l’enfasi posta sulla tutela materiale e sociale degli atleti rafforza la lettura dello sport come comunità istituzionale responsabile delle persone che la abitano. La protezione socio-professionale, il sostegno alla doppia carriera, le strutture di rappresentanza e dialogo interno, così come i presidi di prevenzione della vulnerabilità e dell’insicurezza, delineano una concezione dell’etica che si traduce in cura, responsabilità e riconoscimento. L’organizzazione sportiva non è vista soltanto come produttrice di risultati agonistici, ma come luogo in cui si intrecciano biografie, percorsi formativi, traiettorie lavorative e fragilità sociali: la tutela degli atleti diventa pertanto espressione concreta di giustizia organizzativa.
    Sotto questo profilo, la IWA 46 può essere letta come uno strumento che favorisce la maturazione dello sport da semplice settore d’attività a istituzione pubblica responsabile, capace di integrare logiche manageriali, dimensione etica e orientamento al bene comune. La dimensione di risk management e miglioramento continuo — pur non formalizzata nel linguaggio dei sistemi di gestione — introduce una razionalità riflessiva, nella quale la governance non è configurata come struttura statica, ma come processo di apprendimento organizzativo permanente.
    Le implicazioni di questa prospettiva sono rilevanti sia sul piano teorico sia su quello applicativo. Dal punto di vista teorico, la IWA 46 contribuisce a consolidare una visione dello sport come campo istituzionale ad alta intensità etica, nel quale la legittimità organizzativa deriva dalla capacità di tenere insieme valori, diritti, trasparenza e inclusione. Dal punto di vista operativo, il documento sollecita le organizzazioni sportive a trasformare le indicazioni etiche in politiche, procedure e strutture stabili, superando l’approccio episodico o emergenziale e promuovendo invece una cultura organizzativa integrata dell’integrità.
    Resta aperta, ed è forse il terreno più delicato e promettente, la questione della traduzione concreta di questo impianto nei diversi contesti nazionali, istituzionali e sportivi. Le sfide riguardano la capacità di garantire risorse adeguate, di evitare il rischio di formalismi organizzativi privi di effettività, di consolidare le forme di partecipazione e rappresentanza degli atleti e di sviluppare indicatori in grado di misurare non solo la conformità, ma la reale maturità etica delle organizzazioni.
    In conclusione, la IWA 46 appare come un passo significativo nel percorso di istituzionalizzazione dell’etica nello sport: non un semplice strumento tecnico, ma un dispositivo di orientamento culturale e politico-organizzativo, che invita le organizzazioni sportive a riconoscersi come attori responsabili nello spazio pubblico, chiamati a contribuire — attraverso pratiche di integrità, tutela e trasparenza — alla costruzione di una comunità sportiva più giusta, inclusiva e socialmente rilevante.

Bibliografia essenziale
— ISO, IWA 46:2024 — Ethics and integrity in sport — Guidelines.
— ISO 37001:2016, Anti-bribery management systems.
— ISO 37002:2021, Whistleblowing management systems.
— Council of Europe, Recommendations and sport governance framework.


Autori
Oliviero Casale è General Manager di UniProfessioni e Innovation Manager certificato; consigliere della Fondazione Communia; coordinatore del World Industry 5.0 Forum by Confassociazioni; componente di ISO TC/279 (Innovation management); Cultore della Materia in “Affidabilità Controllo Qualità e Certificazione di Processo e di Prodotto” presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Bologna e Segretario di AICQ Emilia-Romagna e Marche.

Paola Rinaldi è laureata in Fisica e PhD in Ingegneria elettrotecnica; titolare del corso di Affidabilità, Controllo Qualità e Certificazione di Processo e di Prodotto nel C.d.L. in Ingegneria Gestionale nell’Università di Bologna; Vicepresidente di AICQ Emilia-Romagna e Marche e certificata come Circular Economy Advisor.