di Oliviero Casale, General Manager di UniProfessioni e Segretario di AICQ Emilia Romagna – Marche
Il 2 luglio 2026 rappresenta un passaggio rilevante per il mercato europeo della finanza sostenibile, perché da quella data trova applicazione il Regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, dedicato alla trasparenza e all’integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance, comunemente indicate come rating ESG. Il testo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 12 dicembre 2024, modifica anche il Regolamento (UE) 2019/2088, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, e il Regolamento (UE) 2023/2859, relativo al punto di accesso unico europeo, confermando che i rating ESG non sono più soltanto prodotti informativi utilizzati dagli operatori del mercato, ma elementi sempre più rilevanti dell’infrastruttura regolatoria della finanza sostenibile.
La portata della data del 2 luglio 2026 deve essere ricostruita con precisione, poiché essa riguarda l’applicazione del Regolamento europeo e non l’entrata in vigore di un decreto legislativo italiano già definitivo di adeguamento del Testo unico della finanza. L’articolo 53 del Regolamento stabilisce che il testo entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che si applica a decorrere dal 2 luglio 2026; sul piano nazionale, invece, il Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026 ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo di adeguamento del TUF al Regolamento (UE) 2024/3005, prevedendo anche disposizioni correttive al D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, relativo alla riforma organica dei mercati dei capitali e delle società di capitali.
Questa distinzione consente di evitare una lettura impropria dell’iter nazionale, perché il dossier parlamentare qualifica il provvedimento come Atto del Governo n. 416, recante lo schema di decreto legislativo di adeguamento del TUF alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/3005, con annuncio alle Camere in data 23 giugno 2026 e termine per l’espressione del parere parlamentare fissato al 2 agosto 2026. La norma di delega è costituita dagli articoli 1 e 10 della legge 17 marzo 2026, n. 36, nonché dall’articolo 19, comma 4, della legge 5 marzo 2024, n. 21; ne deriva che, alla data di redazione, l’Italia non può essere considerata come già definitivamente adeguata, ma si trova nella fase di completamento del raccordo tra il TUF e la nuova disciplina europea.

L’oggetto del Regolamento: fornitori e attività di rating ESG
Nel disegno del Regolamento, il profilo centrale non è l’imposizione di un nuovo obbligo generalizzato a carico delle imprese valutate, ma la regolazione delle attività di rating ESG svolte da fornitori che operano nel mercato europeo. L’articolo 2 stabilisce infatti che la disciplina si applica ai rating ESG emessi da fornitori operanti nell’Unione, ricomprendendo sia i fornitori stabiliti nell’Unione che emettono e pubblicano o distribuiscono rating ESG, sia i fornitori stabiliti fuori dall’Unione che li distribuiscono, mediante abbonamento o altro rapporto contrattuale, a imprese finanziarie regolamentate, imprese rientranti nell’ambito della direttiva contabile o della direttiva trasparenza, istituzioni dell’Unione o autorità pubbliche degli Stati membri.
La nozione di rating ESG adottata dal Regolamento è ampia e guarda alla sostanza dell’attività svolta, perché comprende un parere, un punteggio o una combinazione di entrambi, relativi al profilo o alle caratteristiche di un elemento valutato rispetto a fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani o di governance, oppure alla sua esposizione a rischi o impatti connessi a tali fattori, purché il giudizio sia fondato su una metodologia consolidata e su un sistema definito di categorie di rating. La qualificazione giuridica non dipende quindi dall’etichetta commerciale utilizzata dal fornitore, ma dalla funzione effettiva del prodotto o servizio offerto al mercato.
Il Regolamento interviene sul processo attraverso cui il rating, il parere o il punteggio vengono emessi, pubblicati o distribuiti, con l’obiettivo di rafforzare integrità, trasparenza, responsabilità, buona governance e indipendenza dei fornitori, anche in funzione di prevenzione del greenwashing e del social washing. Il dossier parlamentare italiano ricostruisce questo impianto evidenziando che la disciplina europea mira a migliorare l’affidabilità delle informazioni ESG utilizzate nei mercati finanziari e a rafforzare la tutela degli investitori e dei consumatori, senza per questo trasformare il rating in una certificazione di sostenibilità dell’impresa o dello strumento finanziario valutato.
ESMA, fornitori extra-UE e ruolo della Consob
L’ESMA, Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, assume un ruolo centrale nel nuovo sistema, poiché i fornitori di rating ESG stabiliti nell’Unione dovranno essere autorizzati dall’Autorità europea e saranno soggetti alla sua vigilanza, mentre i fornitori stabiliti fuori dall’Unione potranno operare nel mercato europeo attraverso i meccanismi previsti dal Regolamento, ossia equivalenza, avallo o riconoscimento. Attraverso questa impostazione, il legislatore europeo intende evitare che il mercato interno sia esposto a giudizi ESG prodotti secondo standard non coerenti con le garanzie richieste dall’ordinamento dell’Unione.
Nel raccordo con l’ordinamento italiano, lo schema di decreto legislativo interviene in modo mirato sul TUF e, in attuazione dell’articolo 30 del Regolamento, introduce il nuovo articolo 4-bis.1, con il quale la Consob viene individuata quale autorità competente a esercitare le funzioni e i poteri previsti dal Regolamento (UE) 2024/3005 in materia di trasparenza e integrità delle attività di rating ESG. La scelta appare coerente con il ruolo istituzionale della Consob nella tutela degli investitori, nella vigilanza sui mercati e nel presidio della trasparenza informativa, anche perché i rating ESG incidono progressivamente sulle decisioni di investimento, sull’accesso ai capitali e sulla valutazione dei rischi di sostenibilità.
Lo stesso schema di decreto contiene, accanto all’adeguamento al Regolamento sui rating ESG, anche disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 47/2026, che è invece già un decreto legislativo definitivo e vigente. Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2026, Supplemento ordinario n. 14, ed è vigente dal 29 aprile 2026; le correzioni previste nello schema sui rating ESG riguardano rinvii interni, refusi e coordinamenti resi necessari dalla recente riforma dei mercati dei capitali, ma non devono essere confuse con l’adeguamento sostanziale al Regolamento europeo sui rating ESG.
Trasparenza, metodologie e limiti del nuovo quadro
Il nuovo quadro europeo non introduce una metodologia unica di rating ESG, e questo profilo assume particolare rilievo per le imprese, per gli investitori e per gli utilizzatori dei rating, perché il Regolamento richiede trasparenza, solidità organizzativa, prevenzione dei conflitti di interesse e tracciabilità delle metodologie senza imporre un modello valutativo uniforme. L’articolo 28 sancisce infatti il principio di non interferenza, stabilendo che né l’ESMA, né la Commissione, né le autorità pubbliche degli Stati membri possono interferire con il contenuto dei rating ESG o con le relative metodologie.
In questa prospettiva, i rating ESG continueranno a essere giudizi strutturati, fondati su metodologie, fonti, ponderazioni e assunzioni proprie dei singoli fornitori, ma gli elementi che concorrono alla loro costruzione dovranno essere resi più chiari, verificabili e leggibili per il mercato. Per gli utenti dei rating, il cambiamento non consiste nell’accedere a una misura unica e pienamente comparabile della sostenibilità, ma nel poter comprendere meglio il modo in cui il giudizio è costruito, quali dati sono stati utilizzati, quali limiti metodologici lo accompagnano e quali conflitti di interesse devono essere prevenuti o gestiti.
La disciplina europea prevede anche un regime transitorio, rilevante soprattutto per i fornitori di rating ESG che già operavano nell’Unione alla data di entrata in vigore del Regolamento. Tali soggetti devono comunicare all’ESMA, entro il 2 agosto 2026, se intendono continuare a operare nell’Unione e devono presentare domanda di autorizzazione o riconoscimento entro quattro mesi dal 2 luglio 2026; in mancanza di tale domanda, il Regolamento prevede la cessazione delle attività, mentre per i piccoli fornitori di rating ESG è stabilito uno specifico termine di comunicazione all’ESMA entro il 2 novembre 2026, qualora intendano proseguire l’attività nell’Unione.
Impatto per le imprese italiane
Per le imprese italiane, l’impatto del Regolamento deve essere letto distinguendo il livello diretto da quello indiretto. Il primo riguarda direttamente i fornitori di rating ESG, ossia le persone giuridiche la cui attività comprende l’emissione e la pubblicazione o distribuzione di rating ESG su base professionale, chiamate ad affrontare obblighi autorizzativi, organizzativi, metodologici e di vigilanza; il secondo interessa le imprese valutate, gli emittenti, le società quotate, le grandi imprese soggette a rendicontazione di sostenibilità, le PMI inserite in filiere complesse e le aziende che cercano capitale, credito o investitori qualificati, sulle quali il nuovo quadro può incidere attraverso le dinamiche informative del mercato.
Non viene introdotto un obbligo generalizzato per tutte le imprese italiane di ottenere un rating ESG, ma aumenta la rilevanza della qualità, della coerenza e della tracciabilità dei dati ESG su cui banche, investitori, fondi, clienti industriali e capofiliera costruiscono le proprie valutazioni. Una banca o un investitore potranno attribuire maggiore valore a rating prodotti da soggetti autorizzati, vigilati e obbligati a rendere più comprensibili metodologie, fonti e limiti del giudizio; allo stesso tempo, un’impresa valutata sulla base di dati incompleti, disallineati o non documentati potrebbe risultare penalizzata non per effetto di un obbligo normativo diretto, ma per il modo in cui il mercato utilizza informazioni ESG sempre più regolate e confrontabili.
Il Regolamento non sostituisce la CSRD, gli ESRS, la rendicontazione di sostenibilità o la due diligence, ma si colloca accanto a questi strumenti all’interno di un quadro europeo progressivamente più integrato. La rendicontazione di sostenibilità descrive in modo ordinato politiche, azioni, obiettivi, metriche, perimetri e responsabilità dell’impresa, mentre il rating ESG utilizza informazioni disponibili per costruire, secondo una determinata metodologia, un giudizio sintetico su profili, rischi, impatti o caratteristiche dell’entità o dello strumento valutato; confondere questi piani significa attribuire al rating una funzione che non gli appartiene e, al tempo stesso, sottovalutare l’importanza della qualità dei dati aziendali che lo alimentano.
Per le associazioni di imprese, questo passaggio merita attenzione perché non riguarda soltanto gli operatori finanziari o i provider specializzati, ma incide progressivamente sulla relazione tra imprese e mercato. Una valutazione ESG più regolata, trasparente e tracciabile può favorire la fiducia degli investitori, ma richiede alle imprese di presidiare meglio le proprie informazioni, di evitare dichiarazioni generiche non supportate da evidenze e di considerare i dati ESG come parte del linguaggio ordinario della competitività, dell’accesso al credito e della reputazione.
Conclusione
Il 2 luglio 2026 non deve essere presentato come la data dalla quale tutte le imprese italiane sono obbligate ad avere un rating ESG, né come il momento in cui l’Italia ha già concluso definitivamente l’adeguamento del TUF. Si tratta, più correttamente, della data dalla quale il Regolamento europeo sui rating ESG diventa applicabile e apre una nuova fase di regolazione del mercato delle valutazioni di sostenibilità, mentre l’Italia, attraverso lo schema di decreto legislativo approvato in via preliminare il 10 giugno 2026 e trasmesso alle Camere come Atto del Governo n. 416, sta completando il raccordo nazionale, individuando nella Consob l’autorità competente e correggendo alcuni profili tecnici del D.Lgs. 47/2026.
Ne deriva un quadro nel quale i rating ESG continueranno a essere giudizi strutturati, costruiti sulla base di metodologie, dati e criteri di ponderazione propri dei singoli fornitori, mentre l’attività di chi li emette e li pubblica o distribuisce nell’Unione europea viene ricondotta a regole più definite in materia di autorizzazione o riconoscimento, vigilanza, trasparenza metodologica, gestione dei conflitti di interesse e responsabilità verso il mercato. Per le imprese, il cambiamento più concreto consisterà nella crescente importanza della qualità delle informazioni ESG rese disponibili, poiché proprio tali informazioni alimentano valutazioni che incidono sempre più su finanza, reputazione, filiere e accesso ai capitali.
Scheda di sintesi
| Riferimento | Contenuto essenziale |
| Regolamento (UE) 2024/3005 | Disciplina la trasparenza e l’integrità delle attività di rating ESG e modifica i Regolamenti (UE) 2019/2088 e 2023/2859. |
| 27 novembre 2024 | Data di adozione del Regolamento europeo. |
| 12 dicembre 2024 | Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
| 1° gennaio 2025 | Entrata in vigore, quale ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
| 2 aprile 2026 | Termine previsto dal Regolamento per la designazione, da parte degli Stati membri, dell’autorità competente nazionale. |
| 10 giugno 2026 | Approvazione in esame preliminare, da parte del Consiglio dei Ministri, dello schema di decreto legislativo italiano di adeguamento del TUF. |
| 23 giugno 2026 | Annuncio alle Camere dell’Atto del Governo n. 416. |
| 2 luglio 2026 | Data di applicazione del Regolamento (UE) 2024/3005. |
| 2 agosto 2026 | Termine per il parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo italiano e termine entro il quale i fornitori di rating ESG già operanti nell’Unione alla data di entrata in vigore del Regolamento devono comunicare all’ESMA l’intenzione di continuare l’attività. |
| 2 novembre 2026 | Termine per la presentazione della domanda di autorizzazione o riconoscimento da parte dei fornitori già operanti nell’Unione alla data di entrata in vigore del Regolamento che non accedono al regime temporaneo per piccoli fornitori; per questi ultimi, termine per la notifica all’ESMA dell’intenzione di avvalersi del regime temporaneo previsto dall’articolo 5 del Regolamento. |
| D.Lgs. 47/2026 | Decreto già vigente sulla riforma dei mercati dei capitali, pubblicato in G.U. il 14 aprile 2026 ed entrato in vigore il 29 aprile 2026; lo schema sui rating ESG contiene anche correzioni e coordinamenti a tale decreto. |
| Consob | Autorità nazionale competente individuata dallo schema italiano di adeguamento. |
| ESMA | Autorità europea competente per autorizzazione, riconoscimento, vigilanza e tenuta del registro dei fornitori di rating ESG. |
Riferimenti essenziali
• Regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, pubblicato nella GUUE del 12 dicembre 2024.
• Schema di decreto legislativo recante adeguamento del TUF al Regolamento (UE) 2024/3005, Atto del Governo n. 416.
• D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2026, Supplemento ordinario n. 14.
• Documento di ricerca CNDCEC-FNC, Il decreto di attuazione della Legge Capitali, 28 aprile 2026.
• Comunicazione della Commissione C/2024/6792 sulla rendicontazione di sostenibilità, pubblicata nella GUUE del 13 novembre 2024, come riferimento di contesto sul quadro CSRD/ESRS/SFDR.