2026 – Corso per Auditor di Terza Parte dei Sistemi di Gestione Ambientale secondo UNI EN ISO 14001:2026 (40 ore)

di Giacomo Dalseno

Le Federate AICQ Emilia-Romagna, Sicilia e Tosco-Ligure organizzano un corso di qualificazione per Auditor di Terza Parte dei Sistemi di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2026, della durata complessiva di 40 ore, per il quale è stato richiesto il riconoscimento ad AICQ SICEV. Il percorso formativo è strutturato in videoconferenza nelle giornate del 20, 22 e 26 maggio 2026 e 3, 5 giugno 2026, con orario 9:00–13:00 e 14:00–18:00.

Il corso è concepito come strumento di sviluppo delle competenze tecniche e professionali necessarie a condurre audit di terza parte sui Sistemi di Gestione Ambientale, in coerenza con i requisiti della UNI EN ISO 14001:2026. Il superamento degli esami finali consente di accedere all’esame per l’iscrizione al registro degli Auditor di terza parte di Sistemi di Gestione Ambientali di AICQ SICEV, Organismo di Certificazione accreditato da ACCREDIA per la certificazione di figure professionali che operano nel mondo dei sistemi di gestione.

Struttura didattica e programma

Il percorso è articolato in due moduli, per un totale di cinque giornate complessive, con alternanza di lezioni frontali, esercitazioni pratiche e casi di studio.

  • Modulo A – 16 ore
    Dedicato al processo di audit e alla qualificazione degli auditor secondo UNI EN ISO 19011, con richiami alla UNI EN ISO 14001:2026 e alla UNI EN ISO 17021-1. Nelle prime due giornate, svolte in videoconferenza, sono approfonditi i principi e i vantaggi della High Level Structure, l’integrazione dei sistemi di gestione, la pianificazione e conduzione degli audit, nonché i rischi e le opportunità in ambito di audit; il modulo si conclude con una prova di verifica.
  • Modulo B – 24 ore
    Dedicato all’applicazione specifica e pratica delle tecniche di audit ambientale in riferimento allo Standard ISO 14001, con particolare attenzione a pianificazione, esecuzione, presentazione dei risultati e rapporto finale. Il programma comprende test di ingresso sulla ISO 14001, verifica della conformità legislativa ambientale, analisi delle cogenze, audit di un sistema di gestione ambientale, test per auditor interno, casi di studio (stage 1 e stage 2) con role playing, approfondimenti su organismi di certificazione e accreditamento e test finale per auditor di terza parte.

Obiettivi formativi

Gli obiettivi principali del corso sono:

  • conoscere in modo approfondito i requisiti della ISO 14001:2026 e la loro applicazione pratica in organizzazioni di diversa complessità;
  • fornire tecniche e strumenti per condurre audit di terza parte efficaci, in linea con le linee guida UNI EN ISO 19011 e con i requisiti della certificazione di parte terza.

Al termine del percorso, previo superamento dei test relativi ai moduli A e B, verrà rilasciato un attestato di superamento esame e qualifica di Auditor di Terza Parte del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2026 riconosciuto AICQ SICEV.

Destinatari e prerequisiti

Il corso è rivolto ad addetti e responsabili dei sistemi di gestione, consulenti, manager e professionisti che operano in ambito ambientale o che intendono qualificarsi come auditor di terza parte. Sono richiesti una buona conoscenza della UNI EN ISO 14001:2015, delle normative e dei documenti applicabili ai Sistemi di Gestione Ambientale, nonché un’esperienza di base nel settore.

Per l’accesso al solo Modulo B (tre giornate) è inoltre necessario aver frequentato e superato l’esame finale di un corso valutatori AICQ o riconosciuto SICEV di 40 ore relativo ai sistemi di gestione per la qualità (edizione 2015).

Docenza, metodologia e materiale didattico

La docenza è affidata a professionisti qualificati AICQ SICEV. La didattica prevede lezioni frontali in videoconferenza, integrate da esercitazioni, simulazioni di audit e role playing su casi di studio. Ai partecipanti viene fornita una dispensa del corso su supporto elettronico.

Durata, quote di partecipazione e condizioni

La durata complessiva è di cinque giorni, per un totale di 40 ore.

Quote di partecipazione:

  • Corso completo 40 ore: 1.200,00 € a persona (IVA esente).
  • Soci AICQ – Corso 40 ore:
    • 1.200,00 € (IVA esente) con contestuale iscrizione ad AICQ 2026;
    • 950,00 € (IVA esente) per soci AICQ.
  • Corso Auditor interno 24 ore: 1.000,00 € a persona (IVA esente).
  • Soci AICQ – Corso 24 ore:
    • 1.000,00 € (IVA esente) con contestuale iscrizione ad AICQ 2026;
    • 750,00 € (IVA esente) per soci AICQ.

È previsto uno sconto del 10% per tre o più iscritti appartenenti alla stessa organizzazione, non cumulabile con lo sconto soci. Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 5 partecipanti.

Iscrizioni e informazioni

Le iscrizioni si effettuano tramite l’apposita scheda allegata alla locandina, da inviare compilata via e‑mail agli indirizzi indicati, unitamente alla copia del bonifico. Il pagamento dovrà avvenire prima dell’inizio del corso; a seguito dell’iscrizione, i partecipanti riceveranno le istruzioni per il versamento e le credenziali di accesso alla videoconferenza.

Per ulteriori informazioni organizzative e conferma dell’avvio del corso è possibile contattare la Presidenza AICQ Emilia-Romagna, che invierà comunicazione di conferma iscrizione via e‑mail.

2026-Locandina-ISO-14001-AICQ-ER

Infrastrutture critiche e soggetti critici: la nuova architettura europea della resilienza

di Oliviero Casale e Paola Rinaldi

Infrastrutture critiche e soggetti critici: la nuova architettura europea della resilienza

L’Unione europea ha progressivamente trasformato il proprio approccio alla sicurezza delle infrastrutture critiche. Per molto tempo il quadro europeo è stato centrato soprattutto sulla protezione di singole infrastrutture strategiche, in particolare nei settori dell’energia e dei trasporti. Oggi, invece, il baricentro si è spostato verso un concetto più ampio e più adatto al contesto contemporaneo: la resilienza dei soggetti critici, cioè delle entità pubbliche o private che garantiscono servizi essenziali al funzionamento della società e dell’economia.

Questa evoluzione non è una semplice modifica terminologica. Riflette un cambiamento profondo nella percezione del rischio. Guerra ibrida, sabotaggio, terrorismo, eventi climatici estremi, vulnerabilità delle supply chain, interdipendenze digitali e transfrontaliere impongono un modello più sofisticato: non basta proteggere un’infrastruttura, bisogna garantire che i servizi essenziali continuino a funzionare anche in presenza di gravi perturbazioni. È questo il principio che anima la Direttiva (UE) 2022/2557, la cosiddetta CER Directive.

Le definizioni chiave: soggetto critico, infrastruttura critica, servizio essenziale, resilienza

Per comprendere davvero la riforma europea bisogna partire dalle definizioni contenute nella direttiva.

La direttiva definisce soggetto critico come un soggetto pubblico o privato individuato da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 6, appartenente a una delle categorie previste nell’allegato. Non si tratta quindi di una qualifica generica o intuitiva: un’entità diventa “critica” perché, a seguito di una valutazione nazionale, viene formalmente identificata come tale.

La stessa direttiva definisce infrastruttura critica come un elemento, un impianto, un’attrezzatura, una rete o un sistema, o una parte di essi, necessari per la fornitura di un servizio essenziale. Questa definizione è importante perché mostra che il diritto europeo non abbandona affatto il concetto di infrastruttura critica: semplicemente lo inserisce in una cornice più ampia, in cui conta non solo il bene materiale, ma la funzione che esso rende possibile.

Il servizio essenziale, a sua volta, è definito come un servizio fondamentale per il mantenimento di funzioni vitali della società, di attività economiche, della salute e della sicurezza pubbliche o dell’ambiente. È questa nozione a spiegare perché il tema delle infrastrutture critiche riguarda ormai ambiti molto più ampi di quelli tradizionali.

Infine, la direttiva definisce la resilienza come la capacità di un soggetto critico di prevenire, attenuare, assorbire un incidente, proteggersi da esso, rispondervi, resistervi, adattarvisi e ripristinare le proprie capacità operative. In questa definizione si vede bene il cambio di paradigma: la sicurezza non coincide più con l’assenza di rischio, ma con la capacità di continuare a operare anche quando il rischio si materializza.

Una formulazione molto vicina compare anche nella raccomandazione del Consiglio del 2022, che parla della resilienza delle infrastrutture critiche come capacità di prevenire, proteggere, rispondere, resistere, attenuare, assorbire, adattarsi o riprendersi da eventi che perturbano in modo significativo la fornitura di servizi essenziali. Questo conferma che il lessico europeo lavora contemporaneamente sul piano delle infrastrutture e su quello dei soggetti che le gestiscono.

Dal vecchio modello ECI alla direttiva CER

La direttiva CER abroga la precedente disciplina del 2008 sulle European Critical Infrastructures, limitata ai settori energia e trasporti e centrata soprattutto sulla protezione di infrastrutture con impatto transfrontaliero. Quel modello è stato ritenuto insufficiente, perché troppo focalizzato sulle singole strutture e non abbastanza capace di cogliere il carattere interconnesso e sistemico delle vulnerabilità contemporanee. La nuova direttiva parte invece dall’idea che i soggetti che erogano servizi essenziali svolgano un ruolo indispensabile per il mantenimento delle funzioni vitali della società e delle attività economiche nel mercato interno.

Il punto di svolta sta qui: l’attenzione non si concentra più solo sull’infrastruttura come asset materiale, ma sull’entità che eroga il servizio e sulla sua capacità di prevenire, resistere, assorbire, reagire e recuperare da incidenti naturali o antropici. Il primo Programma biennale di lavoro 2025-2026 del Critical Entities Resilience Group lo esplicita chiaramente, parlando del passaggio dal concetto più limitato di protezione delle infrastrutture critiche a quello più ampio di resilienza dei soggetti critici.

I settori della nuova resilienza europea

La portata della direttiva CER emerge anche dall’ampiezza dei settori coperti. Il nuovo quadro si applica a undici settori: energia, trasporti, bancario, infrastrutture dei mercati finanziari, sanità, acqua potabile, acque reflue, infrastrutture digitali, pubblica amministrazione, spazio e produzione, trasformazione e distribuzione alimentare. Questo elenco mostra che l’Unione europea considera la criticità in termini sistemici: la continuità della vita collettiva dipende ormai da reti, dati, logistica, amministrazione, finanza e filiere produttive non meno che da centrali o oleodotti.

Per rendere concretamente applicabile questo quadro, la Commissione ha adottato il Regolamento delegato (UE) 2023/2450, che stabilisce un elenco non esaustivo di servizi essenziali nei settori e sottosettori della direttiva. Tale elenco serve alle autorità competenti per effettuare la valutazione del rischio e, successivamente, per individuare i soggetti critici. La sua natura non esaustiva è significativa: l’Unione fissa un perimetro comune, ma lascia agli Stati membri un margine di adattamento alle specificità nazionali.

L’elenco dei servizi essenziali: la traduzione operativa della direttiva

Il regolamento delegato del 2023 rappresenta uno snodo decisivo, perché traduce la direttiva in un catalogo operativo di servizi. In campo energetico comprende, tra l’altro, fornitura, distribuzione, trasmissione e produzione di energia elettrica, teleriscaldamento, petrolio, gas e idrogeno. Nei trasporti ricomprende trasporto aereo, ferroviario, marittimo, fluviale e su strada, insieme alla gestione delle relative infrastrutture. Copre inoltre raccolta di depositi e concessione di prestiti nel settore bancario, sedi di negoziazione e sistemi di compensazione nei mercati finanziari, assistenza sanitaria e produzione di medicinali, fornitura di acqua potabile, trattamento delle acque reflue, servizi DNS, cloud, data center e comunicazioni elettroniche nel digitale, servizi delle amministrazioni centrali, infrastrutture terrestri di supporto ai servizi spaziali e grandi attività di logistica, stoccaggio, distribuzione e produzione nella filiera alimentare.

Questo elenco chiarisce un punto spesso poco compreso nel dibattito pubblico: l’infrastruttura critica non coincide necessariamente con un bene fisico isolato. In molti casi, la criticità riguarda un servizio e l’insieme dei sistemi, delle reti, delle piattaforme e delle organizzazioni che lo rendono possibile.

Gli obblighi degli Stati membri

La direttiva CER affida agli Stati membri la responsabilità primaria di costruire il sistema nazionale della resilienza. Devono adottare una strategia nazionale, effettuare valutazioni periodiche dei rischi, identificare i soggetti critici sulla base dei risultati di tali valutazioni, sostenerli nel rafforzamento della propria resilienza e garantire che le autorità competenti dispongano di poteri, risorse e mezzi adeguati per vigilare sul rispetto della normativa.

Le scadenze sono particolarmente rilevanti: il recepimento nazionale doveva essere completato entro il 17 ottobre 2024; le norme si applicano dal 18 ottobre 2024; gli Stati membri devono effettuare la valutazione dei rischi entro il 17 gennaio 2026 e identificare i soggetti critici entro il 17 luglio 2026. Queste date mostrano che il 2025 e il 2026 rappresentano la fase in cui il sistema europeo passa dalla legislazione all’attuazione concreta.

Gli obblighi dei soggetti critici

Una volta identificati, i soggetti critici sono tenuti a effettuare proprie valutazioni dei rischi, adottare misure tecniche, organizzative e di sicurezza adeguate a rafforzare la resilienza e notificare gli incidenti significativi alle autorità nazionali. Per i soggetti che forniscono servizi essenziali in sei o più Stati membri, il sistema europeo prevede anche missioni consultive supplementari, destinate a fornire pareri sulla valutazione del rischio e sulle misure di resilienza adottate.

In questo modo, la direttiva costruisce un modello di responsabilità condivisa: lo Stato non è l’unico garante della sicurezza dei servizi essenziali, ma anche i gestori, pubblici o privati, devono dotarsi di strumenti reali di prevenzione, preparedness, incident response e recovery.

L’approccio risk-based e il peso dei rischi transfrontalieri

Le linee guida della Commissione del 2025 precisano la logica con cui gli Stati dovrebbero applicare la direttiva. L’identificazione dei soggetti critici deve seguire un approccio risk-based, concentrandosi sulle entità più rilevanti per il mantenimento delle funzioni vitali della società e delle attività economiche. Le linee guida raccomandano di considerare sia l’ampiezza della perdita o interruzione del servizio sia la probabilità che tale perdita si verifichi, con particolare attenzione ai rischi cross-sectoral e cross-border, per il loro potenziale di generare effetti a cascata su altri servizi essenziali.

Questo è uno dei profili più moderni del modello europeo. Non si ragiona più per silos. Un’interruzione nel settore energetico può compromettere comunicazioni elettroniche, ospedali, reti di trasporto, sistemi bancari o amministrazione pubblica. Allo stesso modo, un incidente in uno Stato membro può propagarsi rapidamente ad altri. La vulnerabilità viene quindi letta come interdipendenza sistemica.

La complementarità con la NIS2

La direttiva CER non opera isolatamente. Il legislatore europeo l’ha costruita in parallelo con la Direttiva (UE) 2022/2555, nota come NIS2, dedicata alla cibersicurezza. Il programma di lavoro del CERG evidenzia che con CER e NIS2 si è aperta una nuova fase di cooperazione europea, nella quale le due direttive costruiscono insieme un quadro robusto di tutela contro minacce cyber e non cyber.

La distinzione tra le due norme resta importante: la CER riguarda la resilienza complessiva dei soggetti critici rispetto a minacce fisiche, organizzative, naturali e ibride; la NIS2 si concentra specificamente sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. Ma il loro rapporto è di complementarità strutturale, perché oggi una minaccia raramente è solo fisica o solo digitale.

La raccomandazione del Consiglio del 2022

Accanto alla direttiva CER, il quadro europeo comprende la Raccomandazione del Consiglio dell’8 dicembre 2022 su un approccio coordinato a livello dell’Unione per rafforzare la resilienza delle infrastrutture critiche. È un atto non vincolante, ma politicamente significativo, adottato in un contesto segnato da sabotaggi, guerra di aggressione russa contro l’Ucraina, campagne ibride e crescente attenzione alle infrastrutture con rilevanza transfrontaliera. La raccomandazione afferma che, pur restando agli Stati membri e agli operatori la responsabilità primaria della sicurezza e dell’erogazione dei servizi essenziali, un coordinamento europeo più stretto è divenuto necessario.

Si articola attorno a tre assi: preparedness, response e international cooperation. In questo quadro si collocano anche gli stress test europei, a partire dal settore energetico, e il rafforzamento della cooperazione con la NATO e con partner internazionali.

Stress test, NATO e cooperazione internazionale

Il programma di lavoro del CERG chiarisce che la raccomandazione del 2022 ha già prodotto effetti operativi. Nel 2023 sono stati condotti stress test nel settore energetico, e i loro risultati alimentano le attività successive di follow-up e rafforzamento della resilienza. Il medesimo programma collega questi sviluppi al più ampio quadro di cooperazione internazionale e al coordinamento con la NATO.

Questo passaggio mostra bene come la resilienza non sia più soltanto materia di regolazione del mercato interno, ma anche componente della sicurezza europea in senso lato.

Il Blueprint del 2024

Un ulteriore tassello della nuova architettura è costituito dal Blueprint per coordinare la risposta a livello UE alle perturbazioni di infrastrutture critiche con rilevanza transfrontaliera significativa, adottato nel 2024. Si tratta di uno strumento destinato a migliorare la cooperazione a livello dell’Unione in caso di crisi che travalichino i confini nazionali.

La logica è evidente: in un sistema interconnesso, la gestione di incidenti gravi non può più essere affidata a risposte puramente nazionali. Servono meccanismi comuni di scambio informativo, coordinamento con gli altri strumenti europei di crisi, supporto tecnico e comunicazione pubblica coerente.

Le linee guida e il template di reporting del 2025

La Comunicazione della Commissione dell’11 settembre 2025, con linee guida non vincolanti e template volontario di reporting, rappresenta il tentativo più concreto di rendere uniforme l’applicazione della direttiva nei diversi ordinamenti nazionali. Non sostituisce la discrezionalità degli Stati membri, ma fornisce una metodologia comune e favorisce una convergenza progressiva delle pratiche nazionali.

Il ruolo del CERG

In questa architettura il Critical Entities Resilience Group svolge una funzione cruciale. Ha il compito di sostenere la Commissione e facilitare la cooperazione tra Stati membri. Il programma di lavoro 2025-2026 mostra chiaramente che il suo obiettivo principale è contribuire alla corretta attuazione del quadro CER, facilitare lo scambio di informazioni e buone pratiche e promuovere una maggiore resilienza dei soggetti critici e delle infrastrutture critiche nell’UE.

La costruzione di una comunità europea della resilienza fondata sulla fiducia è forse uno degli elementi meno visibili ma più importanti dell’intero sistema, perché senza fiducia, condivisione di dati sensibili e cooperazione tra pubblico e privato, la resilienza rischia di restare soltanto un obiettivo formale.

Conclusione

La nuova politica europea in materia di infrastrutture critiche non è una semplice riforma tecnica. È la costruzione di una vera architettura di resilienza sistemica. La direttiva CER, il regolamento delegato sui servizi essenziali, la raccomandazione del 2022, il Blueprint del 2024, le linee guida del 2025 e il lavoro del CERG concorrono tutti allo stesso obiettivo: garantire che i servizi essenziali dell’Unione continuino a funzionare anche in un contesto segnato da sabotaggio, terrorismo, crisi climatiche, attacchi ibridi e crescente interdipendenza digitale.

In definitiva, l’Europa sta cercando di passare da una logica di mera protezione a una logica di governo della continuità. È questo, oggi, il vero significato della resilienza delle infrastrutture critiche.

Autori

* Oliviero Casale è General Manager di UniProfessioni , Innovation Manager certificato UNI 11814 e Mentor Industry 6.0; componente del CtS di Net EU Association; consigliere della Fondazione Communia; Segretraio di AICQ Emilia Romagna e Marche; componente di ISO TC/279 (Innovation management); Cultore della Materia in “Affidabilità Controllo Qualità e Certificazione di Processo e di Prodotto” presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Bologna.

Email: oliviero.casale@uniprofessioni.it

Linkedin: https://linkedin.com/in/olivierocasale/

** Paola Rinaldi è laureata in Fisica e PhD in Ingegneria elettrotecnica; titolare del corso di “Affidabilità, Controllo Qualità e Certificazione di Processo e di Prodotto” nel C.d.L. in Ingegneria Gestionale nell’Università di Bologna; Vicepresidente di Aicq Emilia-Romagna e certificata come Circular Economy Advisor.

Email: paola.rinaldi@unibo.it

Linkedin: https://linkedin.com/in/paola-rinaldi-phd-748b22a0

L’Architettura della Fiducia

La famiglia ISO 322xx e il suo ruolo nella Limited Assurance CSRD per il Revisore Legale

Di Giacomo Dalseno  Revisore legale e Revisore della Sostenibilità

Introduzione: dalla narrazione ESG alla responsabilità legale

Il panorama della reportistica aziendale sta attraversando una trasformazione profonda: si passa da un sistema “a due velocità” – in cui l’informativa finanziaria era governata da principi contabili rigorosi e soggetta a revisione legale, mentre i report di sostenibilità rimanevano spesso descrittivi, volontari e poco standardizzati – a un ecosistema integrato di corporate reporting in cui dati finanziari e dati ESG sono trattati secondo logiche convergenti di affidabilità, comparabilità e responsabilità.

Al centro di questo passaggio si colloca la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), che non si limita a chiedere “più informazioni”, ma innalza il livello qualitativo dell’informativa: introduce l’obbligo di limited assurance sulle informazioni di sostenibilità e rende la doppia materialità il criterio centrale di selezione e presentazione dei temi rilevanti. Per le grandi imprese, il mandato decorre dai bilanci degli esercizi 2024 (pubblicati nel 2025), proiettando il revisore legale nel ruolo di garante – anche sotto il profilo della responsabilità professionale – della qualità e correttezza dell’informativa ESG.

In Italia, la CSRD è stata recepita con il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, che modifica organicamente il TUF, il codice civile e la disciplina degli obblighi di informativa societaria. Il revisore legale (o la società di revisione) cessa di essere un mero validatore di dati contabili per divenire un attore centrale nel presidio dell’integrità ESG, chiamato a esprimere un giudizio sull’attendibilità delle informazioni di sostenibilità e, di fatto, a contribuire alla prevenzione di fenomeni di greenwashing.

Tuttavia, l’attività di assurance – per sua natura – richiede criteri oggettivi: non è possibile attestare la conformità di un processo o la veridicità di un dato se manca uno standard condiviso e verificabile contro cui misurare l’oggetto dell’incarico. Se per il bilancio finanziario i criteri sono i principi IFRS/IAS (o, per alcune realtà, i principi nazionali), l’equivalente per l’architettura dei processi di finanza sostenibile è oggi rappresentato dal lavoro del comitato tecnico ISO/TC 322 “Sustainable Finance” e dalla nascente famiglia di norme ISO 322xx.

Capitolo 1 – Il contesto normativo e la necessità di un linguaggio comune

1.1 Il “gap di assurance” nella finanza sostenibile

Per decenni, la finanza sostenibile ha sofferto di un evidente “assurance gap”:

  • i dati finanziari erano sottoposti a revisione legale con un livello di reasonable assurance, secondo ISA/ISAE e norme nazionali;
  • le informazioni ESG erano spesso pubblicate in report separati, talvolta senza alcun coinvolgimento del revisore, oppure assoggettate a procedure di verifica eterogenee, basate su standard volontari e su definizioni non allineate tra loro.

Questo divario ha generato una serie di criticità:

  • rischio di greenwashing: affermazioni ambientali o sociali non supportate da evidenza robusta;
  • opacità per gli investitori: difficoltà nel confrontare le performance di sostenibilità tra emittenti diversi;
  • rischio legale e reputazionale per i revisori: impossibilità di ancorare la propria opinione a un corpus normativo tecnico univoco.

La CSRD interviene proprio per ridurre questo gap:

  • attribuisce al revisore il compito di esprimere una limited assurance sulle informazioni di sostenibilità, con potenziale evoluzione futura verso livelli più elevati di assurance;
  • fa degli ESRS (European Sustainability Reporting Standards) il criterio principale di reporting;
  • rende evidente il bisogno di standard tecnici di processo che supportino l’implementazione di sistemi ESG affidabili.

Senza una base tecnica quale quella offerta dalla famiglia ISO 322xx, il revisore rischierebbe di fondare il proprio giudizio su criteri frammentari e opinioni soggettive, con un aumento esponenziale dei rischi di contenzioso in caso di controversie sulla veridicità delle affermazioni ESG.

1.2 La risposta dell’ISO: il Comitato Tecnico 322

Per colmare questo vuoto, l’ISO ha istituito il Comitato Tecnico ISO/TC 322 “Sustainable Finance”, con un mandato specifico: sviluppare standard che consentano di integrare in modo sistematico le considerazioni ESG nelle pratiche, nei prodotti e nei processi decisionali delle istituzioni finanziarie e delle grandi imprese.

A differenza di altri comitati focalizzati su aspetti ambientali generali (come il TC 207 per ISO 14001), il TC 322 parla deliberatamente la lingua della finanza:

  • si interfaccia con concetti come portafogli, strumenti di debito, strutture di rischio e controllo interno;
  • mira a standard interoperabili con i processi di risk management, compliance, internal audit e reporting tipici delle banche, degli intermediari e delle grandi corporate.

La famiglia ISO 322xx va dunque vista non come una serie di definizioni isolate, ma come un framework strutturale che fornisce:

  • principi di governance e strategia,
  • strumenti operativi per i prodotti finanziari sostenibili,
  • terminologia condivisa,
  • e, progressivamente, standard per la pianificazione della transizione climatica.

Capitolo 2 – La struttura “a piramide” della famiglia ISO 322xx

2.1 Una mappa concettuale per il revisore

Per orientarsi nella crescente complessità degli standard di finanza sostenibile, è utile adottare un modello “a piramide” che distingue tre livelli principali – strategico, tattico, semantico – con un livello trasversale dedicato alla transizione climatica. Questa struttura aiuta il revisore a collegare i diversi standard ISO alle corrispondenti aree degli ESRS e alle aspettative di governance della CSRD.

2.2 Il vertice strategico: ISO 32210

Al vertice troviamo la ISO 32210:2022 “Sustainable finance – Guidance on the application of sustainability principles to finance”.

È lo standard che definisce il framework di governance e di integrazione della sostenibilità nel modello di business e nei processi decisionali. Per il revisore, ISO 32210 rappresenta il principale punto di riferimento per valutare l’adeguatezza:

  • degli assetti organizzativi e di governance in ottica ESG (in parallelo a quanto richiesto dall’art. 2086 c.c. e dagli ESRS, in particolare ESRS 2 – Strategy, governance e gestione dei rischi, e G1 – Governance);
  • del grado di integrazione degli obiettivi di sostenibilità nel piano industriale, nel budget e nelle politiche operative.

Tra i principi chiave per l’auditor:

  • Governance e cultura (Clause 5.2)
    La sostenibilità deve essere presidiata dal vertice. Il revisore verifica se la responsabilità per gli impatti ESG è formalmente attribuita al CdA o a un comitato dedicato, se esistono competenze ESG nel board e se la remunerazione del management incorpora KPI di sostenibilità coerenti con il piano.
  • Allineamento strategico (Clause 5.3)

ISO 32210 richiede che la strategia di business e le attività dell’organizzazione siano progressivamente allineate agli obiettivi globali, nazionali o regionali di sostenibilità (es. Accordo di Parigi, SDGs), tramite la definizione di obiettivi strategici sugli impatti materiali, l’uso di metriche e KPI, esercizi di benchmarking e gap analysis e, ove necessario, la predisposizione di un transition plan e di un strategy implementation plan per colmare il disallineamento.
In altri termini gli obiettivi ESG devono essere integrati nel piano industriale e non rimanere in documenti separati. Il revisore valuta la coerenza tra impegni di decarbonizzazione e CAPEX/OPEX allocati, e se le scelte di business (es. dismissione di attività ad alta intensità carbonica, sviluppo di prodotti green) sono compatibili con gli obiettivi dichiarati.

  • Gestione dei rischi (Clause 5.4)
    I rischi ESG devono essere trattati con la stessa disciplina dei rischi finanziari. L’auditor verifica se l’organizzazione ha recepito il principio di doppia materialità, integrando sia la prospettiva “outside‑in” (come il clima impatta l’azienda) sia quella “inside‑out” (come l’azienda impatta l’ambiente e la società), in linea con CSRD/ESRS.

2.3 Il livello tattico: strumenti di debito verde (ISO 14030 e futura ISO 32211)

Al centro della piramide si collocano gli standard che disciplinano gli strumenti finanziari utilizzati per canalizzare capitali verso la transizione:

  • La serie ISO 14030 definisce criteri per l’identificazione, la gestione, la rendicontazione e la verifica degli strumenti di debito “verdi” (green bonds, green loans, ecc.).
  • La futura ISO 32211, attualmente in fase di sviluppo, mira a fornire un quadro organico per gli strumenti di finanza sostenibile, rendendo coerenti le pratiche operative con i principi di ISO 32210.

Per il revisore, queste norme offrono una check‑list tecnica per valutare la credibilità degli strumenti labelbased (green, social, sustainability‑linked):

  • Segregazione e tracciabilità dei proventi
    I fondi raccolti tramite strumenti “verdi” devono essere assegnati a progetti eleggibili e tracciati in sistemi dedicati. L’auditor esegue test di dettaglio su movimenti bancari, riconcilia fondi raccolti/fondi assegnati, verifica l’assenza di commistioni con spese non eleggibili.
  • Processo di selezione dei progetti
    L’emittente deve adottare criteri e processi documentati (allineati a tassonomie riconosciute, come la Tassonomia UE). Il revisore verifica se il processo di selezione dei progetti è coerente con i principi DNSH (Do No Significant Harm) e con i criteri ambientali definiti (inclusi quelli ESRS e di tassonomia).
  • Reporting di impatto
    Le metriche di impatto (es. tonnellate di CO₂ evitate, energia rinnovabile prodotta) devono essere calcolate secondo metodologie riconosciute, come ISO 14064 per la contabilizzazione dei gas serra. L’auditor verifica sia la correttezza dei calcoli sia la robustezza metodologica.

2.4 La base semantica: ISO/TR 32220

Alla base della piramide troviamo la dimensione lessicale:

  • ISO/TR 32220:2021 “Sustainable finance — Basic concepts and key initiatives” fornisce un vocabolario tecnico e un quadro delle iniziative di riferimento in finanza sostenibile.

In un contesto in cui termini come “net zero”, “carbon neutral”, “impact investing”, “green bond” sono utilizzati da marketing, regolatori e operatori con accezioni talvolta divergenti, la funzione di ISO/TR 32220 è quella di creare un ponte semantico:

  • riduce il rischio di interpretazioni difformi tra management, revisori, investitori;
  • permette all’auditor di contestare affermazioni fuorvianti basandosi su definizioni strutturate.

Esempi:

  • “Asset sostenibile”: se un immobile viene definito “sostenibile” solo per la presenza di alcune tecnologie (es. illuminazione LED), ma presenta prestazioni energetiche molto scadenti, il revisore può richiamare le definizioni ISO per evidenziare che la qualifica “sostenibile” richiede criteri più sostanziali e misurabili.
  • “Transition risk”: ISO/TR 32220 aiuta a declinare la categoria in rischi normativi, tecnologici, di mercato, reputazionali, strumenti utili al mapping richiesto da ESRS E1 sui rischi climatici.

2.5 Il livello trasversale: ISO/DTS 32212 e la pianificazione della transizione

In modo trasversale ai tre livelli si colloca la ISO/DTS 32212 (in corso di sviluppo), dedicata al net zero transition planning per le istituzioni finanziarie.

Lo standard mira a fornire:

  • principi e fasi di un processo strutturato di pianificazione della transizione (analisi di contesto, definizione di pathway, target, leve di decarbonizzazione, integrazione in strategia e risk management);
  • requisiti sulla qualità dei dati, sui sistemi e sui controlli a supporto;
  • un quadro di riferimento che dialoghi con le disclosure richieste da ESRS E1 e IFRS S2 in materia di transition plans.

Per il revisore, ISO/DTS 32212 diventa il riferimento operativo per valutare la credibilità del piano di transizione, soprattutto quando occorre attestare la limited assurance su:

  • compatibilità del modello di business con 1,5 °C / neutralità 2050 (ESRS E1‑1);
  • allineamento dei target a scenari climatici riconosciuti;
  • integrazione del piano nelle politiche di credito, di investimento e di gestione del rischio.

In questo senso, la famiglia ISO 322xx può essere considerata come una architettura di riferimento per i sistemi di governance e controllo interno sulla sostenibilità, a supporto degli obblighi di reporting e assurance introdotti dalla CSRD.

Capitolo 3 – La matrice di correlazione: ISO 322xx, ESRS, CSRD e revisione legale

Per tradurre questa architettura in uno strumento operativo per il revisore, è utile utilizzare una matrice di correlazione tra:

  • livello della piramide ISO 322xx,
  • norma ISO specifica,
  • funzione nel bilancio di sostenibilità/CSRD,
  • domanda chiave di assurance (in ottica SSAE Italia / ISAE 3000).
Livello piramideNorma specificaFunzione nel bilancio CSRDDomanda chiave del revisore (SSAE Italia)
StrategicoISO 32210Governance, strategia, risk oversight“Esiste evidenza che il CdA governi in modo informato i rischi e le opportunità ESG e climatiche?”
TransizioneISO/DTS 32212 (in sviluppo)Credibilità del piano net zero e compatibilità 1,5 °C“Il piano net zero è supportato da pathway, target, dati e risorse reali, o è un documento solo formale?”
TatticoISO 14030, futura ISO 32211Strumenti finanziari (green bonds, green loans, ecc.)“I proventi degli strumenti ‘verdi’ sono stati selezionati, allocati e tracciati secondo criteri robusti?”
SemanticoISO/TR 32220Linguaggio e definizioni“I termini usati nel report (net zero, impatto, asset sostenibile) sono aderenti alle definizioni ISO?”
OperativoISO 14064Integrità del dato climatico“I dati sulle emissioni GHG sono calcolati e riportati secondo standard tecnici e verificabili?”

Questa matrice consente di:

  • collegare ciascun livello ISO a specifiche disclosure ESRS (in particolare E1 per il clima e ESRS 2 per governance/strategia);
  • individuare rapidamente per quali ambiti la banca o la corporate dispone già di processi allineati e per quali emergono gap di conformità o di maturità;
  • strutturare il programma di lavoro di assurance sugli elementi più critici (es. piano di transizione climatica, strumenti di debito verde, rischio di greenwashing semantico).

Capitolo 4 – Lo standard italiano SSAE (Italia) e il raccordo con ISAE 3000

4.1 Il quadro nazionale dopo il D.Lgs. 125/2024

Il recepimento della CSRD in Italia con il D.Lgs. 125/2024 ha introdotto in modo esplicito la figura del revisore della sostenibilità e ha previsto che l’attività di attestazione sulle informazioni ESG sia svolta secondo un quadro di standard nazionali coerente con gli standard internazionali.

In questo contesto si colloca lo standard nazionale di attestazione sulla sostenibilità (SSAE Italia), adottato come riferimento per gli incarichi di assurance sulle informazioni di sostenibilità. Lo SSAE Italia:

  • si ispira alla struttura e ai principi di ISAE 3000 (Revised);
  • è calibrato sul quadro normativo europeo e nazionale (CSRD, ESRS, D.Lgs. 125/2024);
  • definisce il perimetro, le responsabilità e le modalità di svolgimento degli incarichi di assurance su base limited o, progressivamente, reasonable.

4.2 Integrazione con ISAE 3000 (Revised) e ruolo della famiglia ISO 322xx

Lo SSAE Italia si fonda su ISAE 3000 (Revised), adattandone i principi al contesto CSRD. Per il revisore, questo si traduce in tre conseguenze operative:

  1. Procedure rigorose di assurance
    Il revisore deve progettare e svolgere procedure proporzionate al livello di assurance richiesto:
    1. per la Limited Assurance (richiesta inizialmente dalla CSRD), l’enfasi è su analisi di coerenza, walkthrough, test selettivi;
    1. per eventuali Reasonable Assurance future, occorreranno test più estesi su controlli, dati e modelli.
  2. Scetticismo professionale potenziato
    La presenza di stime, scenari e forward‑looking information nel reporting ESG richiede un uso particolarmente intenso dello scetticismo professionale, specialmente nel valutare la plausibilità dei piani di transizione e la robustezza delle assunzioni sottostanti.
  3. Uso di criteri adeguati (framework tecnico)
    Mentre lo SSAE Italia definisce “come” eseguire l’engagement di assurance, la famiglia ISO 322xx fornisce il criterio tecnico su “cosa” valutare, in particolare:
    1. adeguatezza della governance e dell’integrazione della sostenibilità (ISO 32210);
    1. solidità dei piani di transizione climatica (ISO/DTS 32212);
    1. corretto utilizzo degli strumenti di debito verde (ISO 14030, futura ISO 32211);
    1. uso coerente della terminologia e delle definizioni (ISO/TR 32220);
    1. integrità dei dati GHG (ISO 14064 e altri standard GHG).

In questo quadro, il revisore legale diventa direttamente responsabile, nei limiti del proprio mandato di assurance, dell’attestazione sull’informativa di sostenibilità e della ragionevolezza delle affermazioni ESG dichiarate, facendo leva su ESRS come criteri di reporting e su ISO 322xx come criteri tecnici di processo.

4.3 CNDCEC, Assirevi e l’adeguatezza degli assetti ESG

Le linee interpretative di CNDCEC e Assirevi convergono nel richiedere che:

  • gli assetti organizzativi (art. 2086 c.c.) siano valutati anche in chiave ESG;
  • gli strumenti di finanza sostenibile (es. green bond, sustainability‑linked instruments) siano oggetto di verifiche dettagliate sulla segregazione dei flussi, sul rispetto dei criteri di eleggibilità e sugli impatti dichiarati.

In questo contesto:

  • la ISO 32210 rappresenta una best practice per valutare la coerenza degli assetti di governance e controllo interno con le aspettative di CSRD/ESRS;
  • la ISO 14030 (e in prospettiva la 32211) costituisce un criterio tecnico per verificare i processi a supporto di prodotti di debito verde e di altre forme di finanza sostenibile.

Conclusioni

La famiglia ISO 322xx si propone come la struttura portante su cui costruire la credibilità della finanza sostenibile nel contesto CSRD. Per il revisore legale, e in particolare per il revisore della sostenibilità in Italia:

  • offre una mappa leggibile per collegare governance, strategia, strumenti finanziari, dati e linguaggio a standard internazionali coerenti;
  • permette di trasformare impegni e narrazioni ESG in oggetti verificabili, riducendo il rischio di greenwashing e di incoerenze rilevanti;
  • supporta l’applicazione dello SSAE Italia, basato su ISAE 3000 (Revised), fornendo i criteri tecnici per valutare la qualità dei processi e dei sistemi che generano l’informativa di sostenibilità.

In un contesto in cui la CSRD e il D.Lgs. 125/2024 rendono la sostenibilità una materia di revisione legale a tutti gli effetti, la combinazione tra:

  • ESRS (come standard di reporting vincolanti),
  • SSAE Italia / ISAE 3000 (Revised) (come standard di assurance),
  • ISO 322xx (come architettura tecnica di governance, strumenti e dati),

costituisce l’“architettura della fiducia” su cui il mercato può fare affidamento per distinguere la sostenibilità autentica da quella solo dichiarata.

Dott. GIACOMO DALSENO – Revisore Legale

Dottore in Fisica ad indirizzo applicativo presso l’Università di Bologna. Iscritto da oltre 30 anni all’Albo Nazionale dei Revisori Legali del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) sezione A. Opero come Revisore Legale con una solida esperienza nel settore. Attualmente, ricopro il ruolo di Presidente di diversi Collegi Sindacali e di Revisione Legale, offrendo una vasta competenza nel controllo contabile e nella governance aziendale.

Nell’ambito dell’AICQ Emilia Romagna, sono impegnato in alcune delle principali funzioni associative: Vice Presidente di AICQ Emilia Romagna. Coordinatore del Gruppo ESG di AICQ Emilia Romagna. Vice Presidente del Settore AICQ Education e formatore certificato della stessa.

Ho ricoperto in passato ruoli di rilievo come Vice Presidente e membro del Consiglio Nazionale dell’Unione Nazionale Revisori Legali (UNRL), contribuendo alla crescita e al consolidamento della professione a livello nazionale.

Finanza sostenibile e normazione tecnica internazionale

di Oliviero Casale e Paola Rinaldi

Dalla compliance informativa alla disciplina della transizione, il ruolo della serie ISO 32200

La finanza sostenibile, nella sua configurazione contemporanea, non è più descrivibile come un insieme di prodotti “green” collocati ai margini dell’offerta finanziaria. È un’evoluzione strutturale del modo in cui le istituzioni finanziarie definiscono orientamento strategico, traducono tale orientamento in scelte operative e rendono verificabili le dichiarazioni pubbliche mediante dati comparabili e processi tracciabili. Questa trasformazione si manifesta lungo tre assi che tendono a sovrapporsi. Integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance nelle decisioni di investimento e di credito. Gestione di rischi, opportunità e impatti, con crescente attenzione alla doppia materialità. Trasparenza come infrastruttura di mercato, perché senza disclosure comparabili e senza basi terminologiche solide, la sostenibilità resta esposta a frammentazione e greenwashing. “ISO/TR 32220:2021” riconosce che la pratica della finanza sostenibile evolve rapidamente e che occorre stabilizzare concetti e termini d’uso comune per facilitare la comunicazione tra attori su scala globale, chiarendo al contempo che l’ampia accettazione di un termine non equivale a un endorsement formale tramite il processo di consenso proprio degli International Standards con requisiti. [2]

Il contesto europeo 2025

Ambizione, disponibilità dei dati e semplificazione come variabile competitiva

Nel quadro europeo, l’architettura regolatoria della finanza sostenibile si è consolidata attraverso obblighi di disclosure e classificazioni che richiedono dati, procedure e responsabilità interne robuste. Il Regolamento (UE) 2019/2088 ha imposto un livello nuovo di trasparenza sui rischi di sostenibilità e sulle caratteristiche dei prodotti finanziari. [7] Il Regolamento (UE) 2020/852 ha istituito la tassonomia come framework per facilitare gli investimenti sostenibili, demandando a criteri tecnici e atti delegati la concreta operazionalizzazione del concetto di attività ecosostenibile e i modelli di rendicontazione e i KPI. [6] La stratificazione tra Regolamento Tassonomia e atti delegati su criteri e disclosure è ricostruita anche nella nota “Taxonomy_Note”, utile per comprendere evoluzione dei template e segmentazione per tipologia di soggetto. [8]

Il 2025 introduce però una variabile ulteriore che incide direttamente sull’implementazione e, di conseguenza, sulla domanda di standardizzazione tecnica. È la semplificazione come politica economica e come risposta alla complessità operativa del reporting. La proposta COM(2025) 80 final inserisce il tema in una cornice di competitività e resilienza, richiamando gli oneri di conformità associati a CSRD e CSDDD e l’obiettivo politico di ridurre gli obblighi informativi almeno del 25 per cento, con un’agenda che dichiara la necessità di andare oltre un approccio incrementale e di agire con maggiore audacia nella razionalizzazione delle regole. [9] Nella stessa proposta viene esplicitata la logica di contenimento delle ripercussioni a cascata lungo la catena del valore, ricordando che la CSRD richiede informazioni sulla catena del valore nella misura necessaria a comprendere impatti, rischi e opportunità, e che esiste già un limite che impedisce agli ESRS di imporre richieste alle PMI oltre un principio proporzionato, limite che la proposta intende estendere e rafforzare, applicandolo direttamente all’impresa che rendiconta e proteggendo tutte le imprese fino a 1.000 dipendenti, non soltanto le PMI. [9]

In tale quadro, COM(2025) 80 final presenta una traiettoria di ricalibrazione che tocca quattro snodi rilevanti per gli operatori finanziari e per la credibilità dell’ecosistema informativo. Primo snodo è la soglia. La proposta indica che una proposta legislativa distinta presentata parallelamente ridurrebbe di circa l’80 per cento il numero di imprese soggette a obblighi vincolanti di rendicontazione, escludendo grandi imprese con meno di 1.000 dipendenti e le PMI quotate, con obblighi concentrati sulle grandi imprese con più di 1.000 dipendenti e con ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 50 milioni di euro o bilancio superiore a 25 milioni di euro. [9] Secondo snodo è il canale volontario. Per le imprese fuori obbligo, la Commissione propone un principio proporzionato basato sul VSME elaborato dall’EFRAG, da adottare con atto delegato, e preannuncia nel frattempo una raccomandazione sulla rendicontazione volontaria per rispondere alla domanda del mercato. [9] Terzo snodo è l’architettura degli standard. La proposta indica l’assenza di standard settoriali, evitando un aumento del numero di elementi informativi. [9] Quarto snodo è l’assurance. La proposta afferma l’eliminazione della possibilità di passare da un obbligo di attestazione della conformità con livello di sicurezza limitato a un obbligo finalizzato all’acquisizione di un livello di ragionevole sicurezza, al fine di chiarire che non ci saranno futuri aumenti dei costi di attestazione, sostituendo inoltre l’adozione di standard di assurance entro il 2026 con la pubblicazione di orientamenti mirati nello stesso anno. [9]

La dimensione istituzionale e procedurale di questa ricalibrazione è documentata dalla nota del Consiglio del 13 ottobre 2025, che ricostruisce l’istituzione del sottogruppo Antici dedicato alla semplificazione, l’adozione accelerata delle misure “stop-the-clock” su CSRD e CS3D e il raggiungimento di un mandato negoziale sul fascicolo “contenutistico”. [10] La stessa nota rende più preciso il profilo delle soglie e degli alleggerimenti. In materia CSRD, ricorda la proposta della Commissione di innalzare la soglia a 1.000 dipendenti ed escludere le PMI quotate, e aggiunge che il mandato del Consiglio ha introdotto una soglia aggiuntiva di ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 450 milioni di euro, oltre a semplificazioni sulle disposizioni di attestazione della conformità. [10] Per la CSDDD, pur non essendo oggetto originario della proposta quanto all’ambito, la nota segnala che il Consiglio ha aumentato le soglie a 5.000 dipendenti e a 1,5 miliardi di euro di fatturato netto, e ha rinviato di due anni l’obbligo di adottare piani di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, mantenendo meccanismi di estensione degli obblighi di individuazione e valutazione in presenza di informazioni oggettive e verificabili oltre i partner commerciali diretti. [10]

In parallelo, la “Platform on Sustainable Finance” nel report di febbraio 2025 collega in modo molto operativo disponibilità dei dati, coerenza dell’assurance e maturità dei controlli interni, insistendo sulla necessità che le imprese applichino alla disclosure di sostenibilità controlli interni analoghi a quelli dell’informativa finanziaria e richiamando la necessità di guidance tempestiva sull’assurance del reporting tassonomico e su soglie e principi di materialità, in un percorso che punta alla ragionevole assurance nel tempo. [4]

Questo quadro spiega perché la normazione ISO abbia oggi un ruolo abilitante. In un ambiente in cui la regolazione evolve e tende a semplificare, gli standard internazionali possono offrire una piattaforma metodologica che stabilizza processi e responsabilità interne e consente di produrre informazioni coerenti senza moltiplicare i costi di compliance.

ISO/TC 322 e la costruzione di una serie coerente per la finanza sostenibile

La serie ISO/TC 322 può essere letta come una filiera logica che parte dai concetti, passa ai principi e alle modalità di implementazione organizzativa e arriva ai requisiti su prodotti, transizione e dati. “ISO/TR 32220:2021” svolge la funzione di base concettuale e lessico condiviso, organizzando i termini in aree che includono concetti di base, principi e regolazione, prodotti e servizi, verifica e disclosure, iniziative e organizzazioni internazionali, e chiarendo che la selezione privilegia fonti sovranazionali o autorità nazionali e termini di interesse internazionale. [2] “ISO 32210:2022” costruisce l’architettura organizzativa, traducendo la sostenibilità in un framework di principi e guida all’implementazione che si estende dalla governance alla misurazione e al reporting. [1] Su questa base si collocano i documenti applicativi, tra cui “ISO/TS 32211” sui prodotti e servizi e, soprattutto, “ISO/FDIS 32212” [12] sulla pianificazione della transizione net zero, che porta la finanza sostenibile dentro un dispositivo di strategic transition planning con requisiti e raccomandazioni destinati alle istituzioni finanziarie.

ISO 32210 come architettura organizzativa

Il punto di partenza che rende operativa la sostenibilità

ISO 32210:2022 rende esplicito che la sostenibilità, nel settore finanziario, deve essere governata come un sistema e non come un insieme di iniziative isolate. Il documento struttura i principi lungo una catena logica che include governance e cultura, allineamento strategico e obiettivi, gestione di rischi e opportunità e valutazione degli impatti, coinvolgimento degli stakeholder, monitoraggio e misurazione, reporting e trasparenza con assurance, fino al miglioramento continuo e all’incremento dell’ambizione. [1] Sul piano applicativo, il valore aggiunto dello standard è la capacità di ancorare la sostenibilità a output organizzativi verificabili, tra cui una sustainability statement o policy, obiettivi strategici su temi materiali, metriche e KPI, responsabilità di vertice, stakeholder engagement, registri di impatti materiali, benchmarking e gap analysis, transition plan, strategic implementation plan, scenario analysis e piani di mitigazione, reporting pubblico e, ove applicabile, assurance esterna. [1]

La connessione con l’Europa 2025 è diretta. La proposta COM(2025) 80 final insiste sul contenimento degli effetti a cascata lungo la catena del valore e sul rafforzamento di limiti e proporzionalità, elementi che richiedono alle istituzioni finanziarie un presidio più maturo delle proprie richieste informative verso clienti e controparti e una maggiore disciplina nella definizione di ciò che è realmente necessario, quindi materialmente rilevante. [9] ISO 32210 offre una base metodologica per tale disciplina, perché collega materialità, governance, coinvolgimento degli stakeholder e sistemi di misurazione e reporting a un ciclo di miglioramento continuo, rendendo più naturale l’allineamento tra richieste informative esterne e capacità interne di produzione del dato. [1] Laddove l’architettura europea ricalibri soglie e obblighi e riduca l’ampiezza del perimetro vincolante, la stabilità del sistema di gestione interno diventa un fattore di continuità e di qualità dell’informazione, utile anche per preservare comparabilità e credibilità complessiva del framework. [9] [10]

ISO/TR 32220 come infrastruttura semantica e mappa delle iniziative

“ISO/TR 32220:2021” è cruciale perché la finanza sostenibile è un dominio in cui lessico e categorie determinano la sostanza delle decisioni. Il report chiarisce che, data la rapida evoluzione della pratica e la presenza di approcci regionali e nazionali differenti, è necessario disporre di concetti e termini di uso comune per facilitare comprensione e comunicazione tra regolatori, banche, asset manager, investitori, iniziative internazionali e ricercatori, selezionandoli in base alla loro diffusione e alle fonti di riferimento. [2] Questa funzione diventa ancora più importante quando, come mostrano COM(2025) 80 final e lo stato di avanzamento dei lavori in Consiglio, il sistema normativo viene ricalibrato per semplificare, modificare soglie e ridefinire modalità di assurance, senza perdere coerenza e credibilità. [9] [10] La stabilità semantica consente, in pratica, di mantenere comparabilità anche mentre cambiano perimetri, tempi e strumenti di rendicontazione.

ISO/FDIS 32212 e la disciplina della transizione net zero

Dalla dichiarazione di intenti alla pianificazione strategica integrata

“ISO/FDIS 32212 Sustainable finance — Net zero transition planning for financial institutions” porta la serie ISO/TC 322 nel punto in cui oggi si concentra l’attenzione del mercato, la qualità dei piani di transizione. Il documento, in fase di approvazione, specifica requisiti e raccomandazioni e guidance correlata per la pianificazione strategica della transizione delle istituzioni finanziarie, con l’obiettivo di proteggere e accrescere valore sostenendo la risposta e il contributo a un’economia globale net zero e climaticamente resiliente, e con un esplicito allineamento alle finalità di temperatura e resilienza dell’Accordo di Parigi. La rilevanza è duplice. Da un lato, la norma rende la transizione un oggetto governabile tramite policy e processi robusti integrati nelle attività finanziarie, includendo lending, assicurazione, investimenti come asset owner e asset manager e attività di mercato dei capitali, limitatamente a ciò che l’istituzione può controllare o influenzare. Dall’altro, limita l’uso opportunistico dello standard affermando che non sono accettabili dichiarazioni di conformità se non quando tutti i requisiti sono incorporati nei processi e soddisfatti senza esclusioni.

In un contesto europeo che discute rinvii, soglie e semplificazioni, questo punto assume un significato specifico. Se una parte del perimetro rendicontativo viene rinviata o resa meno estesa, la domanda di credibilità si sposta ancora di più sulla qualità dei piani di transizione e sulla capacità di dimostrare coerenza tra obiettivi, target e scelte operative. [9] [10] ISO/FDIS 32212 offre quindi una piattaforma tecnica che rafforza la “disciplina interna” della transizione [12], rendendo meno dipendente la credibilità dal solo impianto di reporting e più dipendente dalla robustezza dei processi e dall’integrazione nelle attività core, in piena coerenza con la logica di ISO 32210. [1]

Le norme in lavorazione come completamento del quadro

Prodotti, dati, tecnologia e mercati dei carbon credit

La robustezza dell’impianto ISO/TC 322 aumenta se si osserva che, oltre alla pianificazione della transizione, la serie presidia i due fattori che più influenzano credibilità e comparabilità, cioè prodotti e dati. “ISO/TS 32211” affronta requisiti e guida per prodotti e servizi di finanza sostenibile, agendo sul rischio di ambiguità commerciale e greenwashing lato offerta. “ISO/AWI TS 32214” interviene sul tema dell’interoperabilità informativa nei mercati dei crediti di carbonio, fissando un data model di riferimento e una tassonomia comune per descrivere progetti e unità, escludendo la valutazione della qualità dei crediti e la standardizzazione dei processi di creazione e verifica [13]. “ISO/WD TS 32219” lavora sul linguaggio e sui casi d’uso ICT relativi a impatti e rischi, includendo tecnologie in uso e un set minimo di indicatori, coerentemente con la centralità che i documenti UE 2025 attribuiscono a qualità e disponibilità dei dati e a un percorso di assurance capace di ridurre interpretazioni soggettive. [4] [5] [13]

Regolazione che si ricalibra e standard che stabilizzano l’operatività

Il 2025 europeo mostra una traiettoria chiara. La finanza sostenibile resta un pilastro della transizione, ma la sua architettura normativa viene ricalibrata per essere più praticabile e competitiva, attraverso proposte legislative, procedure accelerate, mandati negoziali e misure di semplificazione, con un’attenzione esplicita a soglie, catena del valore e assurance. [9] [10] In questo contesto, la serie ISO/TC 322 costituisce un’infrastruttura tecnica che consente alle istituzioni finanziarie di tenere insieme tre esigenze. Allineamento strategico e accountability interna. Coerenza e comparabilità dei dati. Credibilità della transizione, in particolare attraverso dispositivi di pianificazione net zero strutturati e non selettivi. [1] [2] La finanza sostenibile, così intesa, non è più soltanto un tema di compliance. È una capacità organizzativa che deve essere governata, misurata e resa auditabile, proprio mentre la regolazione tenta di ridurre il rumore e preservare il segnale.

Finanza sostenibile e sostenibilità integrale. Il richiamo di Papa Francesco

Parlando di finanza sostenibile, assume rilievo l’intervento che Papa Francesco ha rivolto ai partecipanti ai “Dialoghi per una finanza integralmente sostenibile” il 3 giugno 2024. Il Santo Padre richiama la responsabilità di “congiungere l’efficacia e l’efficienza con la sostenibilità integrale, l’inclusione e l’etica”, invitando a non fermarsi al livello esortativo ma a “guardare al funzionamento della finanza” per individuare punti deboli e immaginare correttivi concreti, perché in gioco vi è la dignità delle persone più fragili e la giustizia sociale. In questo orizzonte, la frase più netta resta quella che va assunta come criterio di discernimento permanente. “Il denaro deve servire e non governare”. È un richiamo che, letto insieme alla critica del “paradigma tecnocratico” e alla richiesta di una nuova cultura capace di dare spazio a un’etica solida e a una responsabilità verso la casa comune, suggerisce che la finanza sostenibile non può ridursi a un adempimento, ma deve rimanere una scelta di indirizzo che orienta metodi, standard e decisioni al bene reale delle comunità.


Autori

* Oliviero Casale è General Manager di UniProfessioni e Innovation Manager certificato; componente del CtS di Net EU Association; consigliere della Fondazione Communia; coordinatore del World Industry 5.0 Forum by Confassociazioni; segretraio di AICQ Emilia Romagna e Marche; componente di ISO TC/279 (Innovation management); Cultore della Materia in “Affidabilità Controllo Qualità e Certificazione di Processo e di Prodotto” presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Bologna.

Email: oliviero.casale@uniprofessioni.it

Linkedin: https://linkedin.com/in/olivierocasale/

** Paola Rinaldi è laureata in Fisica e PhD in Ingegneria elettrotecnica; titolare del corso di “Affidabilità, Controllo Qualità e Certificazione di Processo e di Prodotto” nel C.d.L. in Ingegneria Gestionale nell’Università di Bologna; Vicepresidente di Aicq Emilia-Romagna e certificata come Circular Economy Advisor.

Email: paola.rinaldi@unibo.it

Linkedin: https://linkedin.com/in/paola-rinaldi-phd-748b22a0


Bibliografia

[1] ISO 32210:2022 Sustainable finance — Principles and guidance. ISO, 2022.

[2] ISO/TR 32220:2021 Sustainable finance — Basic concepts and key initiatives.

[3] European Commission. “Communication and press material on the Omnibus package for sustainability reporting and due diligence.” European Commission, 26 Feb. 2025. Press material.

[4] Platform on Sustainable Finance. “Simplifying the EU Taxonomy to Foster Sustainable Finance. Report on Usability and Data.” European Commission, Feb. 2025. Report.

[5] European Commission. “Illustrative examples and templates. Delegated Act amending the Taxonomy Disclosures, Climate and Environmental Delegated Acts.” European Commission, 4 Jul. 2025. Technical annex and templates.

[6] European Parliament and Council of the European Union. “Regulation (EU) 2020/852 on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment.” Official Journal of the European Union, 2020. Regulation text.

[7] European Parliament and Council of the European Union. “Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector.” Official Journal of the European Union, 2019. Regulation text.

[8] Internal synthesis note. “Taxonomy_Note.” n.p., n.d. Working note on EU Taxonomy delegated acts and disclosure templates.

[9] Commissione europea. “Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità.” COM(2025) 80 final, 26 Feb. 2025. Proposta legislativa.

[10] Consiglio dell’Unione europea. “Pacchetti legislativi omnibus riguardanti la semplificazione – Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori.” Doc. 13787/25, 13 Oct. 2025. Nota del Segretariato generale del Consiglio.

[11] ISO/TS 32211 [Under development] Sustainable finance — Products and services — Requirements and guidance.

[12] ISO/FDIS 32212 [Under development] Sustainable finance — Net zero transition planning for financial institutions.

[13] ISO/AWI TS 32214 [Under development] Data Model for Carbon Credit Markets.

[14] ISO/WD TS 32219 [Under development] Sustainable Finance — Guidance on impacts, risks and information technology terms, concepts and use cases.

Dai beni comuni ai planetary commons: quando la questione non è più la distribuzione, ma la possibilità stessa dei beni

di Oliviero Casate, Segretario di AICQ Emilia Romagna e Marche

La riflessione sui beni comuni nasce e si sviluppa in un mondo nel quale le condizioni di fondo della vita sociale, economica e istituzionale sono assunte come relativamente stabili. In questo contesto, il problema centrale è la distribuzione e la governance dei beni. Chi può accedere, a quali condizioni, con quali diritti e attraverso quali regole collettive. La distinzione tra beni pubblici, beni comuni e beni comuni globali consente di articolare risposte diverse a seconda della scala, degli attori coinvolti e delle modalità di tutela.

Questa impostazione, ben rappresentata dalla tassonomia UNESCO, è corretta, utile e necessaria. Essa fotografa un mondo nel quale il nodo fondamentale è organizzare l’uso e la protezione dei beni, evitando esclusioni indebite, appropriazioni private o fallimenti della governance. Anche quando l’orizzonte si amplia fino ai beni comuni globali, il problema resta quello di costruire regimi di cooperazione efficaci in assenza di un’autorità sovrana globale. Il lessico rimane quello dei beni, dei diritti, delle istituzioni e delle regole.

Tuttavia, questo impianto presuppone implicitamente che il mondo entro cui tali beni esistono continui a funzionare. Presuppone che le condizioni materiali, ecologiche e sistemiche che rendono possibile parlare di beni restino sullo sfondo come dato stabile. È precisamente questo presupposto che oggi viene meno.

Il rapporto “Global Catastrophic Risks 2026” mostra che il problema preliminare non è più soltanto come distribuire e governare i beni, ma la perdita progressiva delle condizioni sistemiche che rendono possibile qualsiasi bene, pubblico, comune o globale. Quando tali condizioni si deteriorano, la questione dei beni non scompare, ma diventa secondaria rispetto a una domanda più radicale. Non chi ha accesso a cosa, ma se esiste ancora il contesto che rende sensato parlare di accesso, uso e governance.

È in questo passaggio che la riflessione sui beni comuni incontra il proprio limite concettuale. I beni comuni, per definizione, sono oggetti di uso, cura e gestione collettiva. Anche nella loro dimensione globale, essi restano beni, cioè entità rispetto alle quali ha senso discutere di distribuzione, tutela e responsabilità. Ma quando ciò che è in gioco sono le condizioni sistemiche del pianeta, non ci troviamo più di fronte a beni in senso proprio.

Da qui la necessità di spostare lo sguardo dai beni comuni ai planetary commons. Non come categoria aggiuntiva, né come semplice estensione dei beni comuni globali, ma come livello concettuale distinto. I planetary commons non sono beni da distribuire o risorse da gestire, ma sistemi regolativi che rendono possibile l’esistenza stessa di beni, istituzioni e diritti. Essi non sono oggetto di uso, ma condizioni di possibilità dell’uso. Non sono governabili come beni, perché pongono vincoli che precedono la decisione politica.

Il passaggio dai beni comuni ai planetary commons segna quindi uno slittamento profondo. Si passa da una logica centrata sulla giustizia distributiva a una logica centrata sulla stabilità sistemica. Si passa da problemi di governance a problemi di custodia. Si passa da un mondo in cui il conflitto riguarda l’allocazione dei beni a un mondo in cui è in gioco la continuità del contesto che rende i beni pensabili.

Questo non rende obsolete le categorie dei beni comuni, pubblici o globali. Al contrario, ne rivela la dipendenza da un livello più profondo. Senza planetary commons funzionali, non esistono beni da distribuire, né diritti da garantire, né governance da esercitare. La politica dei beni presuppone un mondo abitabile. Quando tale abitabilità diventa incerta, la questione primaria non è più come governare i beni, ma come preservare le condizioni che rendono possibile qualsiasi forma di bene.

Il passaggio dai beni comuni ai planetary commons non è un raffinamento teorico, ma una necessità storica. È il riconoscimento che la riflessione sulla giustizia, sulla governance e sui diritti deve oggi poggiare su una base più radicale. Prima dei beni, viene il mondo che li rende possibili.

In questo orizzonte si colloca anche la sollecitazione costante che Papa Francesco ha rivolto, lungo tutto il suo magistero, alla cura della Terra come dimensione inseparabile del bene comune. Non si tratta di un richiamo accessorio o tematico, ma di un vero spostamento di prospettiva. Quando Francesco parla di casa comune, quando intreccia ambiente, giustizia sociale, destino degli ultimi e responsabilità intergenerazionale, egli mette implicitamente in discussione l’idea che il problema centrale sia soltanto la distribuzione dei beni o la loro corretta governance. Il suo sguardo anticipa una soglia più profonda, nella quale ciò che è in gioco non è più soltanto chi accede a cosa e a quali condizioni, ma la tenuta stessa delle condizioni che rendono possibile parlare di beni, diritti e istituzioni. In questo senso, la sua insistenza sul legame tra degrado ambientale e degrado umano apre naturalmente alla necessità di ripensare il lessico dei beni comuni, spingendo la riflessione oltre la logica distributiva e verso una responsabilità di custodia dei sistemi che regolano la vita del pianeta. È qui che il richiamo al bene comune, così centrale nel suo vocabolario, smette di essere una categoria etico-sociale tradizionale e diventa una domanda radicale sulla possibilità stessa di un mondo abitabile, anticipando, di fatto, il passaggio concettuale dai beni comuni ai planetary commons.

Fonte: Global Catastrophic Risks 2026 https://globalchallenges.org/gcr-2026/

Autore

Oliviero Casale è General Manager di UniProfessioni e Innovation Manager certificato; consigliere della Fondazione Communia; coordinatore del World Industry 5.0 Forum by Confassociazioni; componente di ISO TC/279 (Innovation management); Cultore della Materia presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Bologna e Segretario di AICQ Emilia-Romagna e Marche.

Convegno Regionale Rete A.Mi.Co. Data: 26 novembre 2025

Discorso del Presidente di AICQ Emilia-Romagna Marco Antonio Imbesi

Qualità, Rete, Futuro: La Visione Condivisa di AICQ e A.Mi.Co.

Audio originale dell’intervento

Buongiorno a tutti.

Pregiatissimi Dirigenti Scolastici, docenti, gentili ospiti, e un saluto particolare al rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale Benvenuti, sia a voi qui in presenza al Liceo Sabin , sia a tutti coloro che ci seguono da remoto.

Vorrei iniziare con un ringraziamento sentito alla Dottoressa Rossella Fabbri e a tutto il Liceo Sabin di Bologna, non solo per l’ospitalità di oggi, ma per l’impegno fondamentale che svolgono come scuola capofila della Rete A.Mi.Co.

Sono qui oggi nel mio ruolo di Presidente dell’AICQ Emilia-Romagna, l’Associazione Italiana Cultura Qualità. La nostra missione, da sempre, è promuovere i principi e gli strumenti della “qualità totale” in tutti i settori della società. E non c’è settore più strategico della scuola.

Per questo è nato il nostro settore AICQ Education: perché crediamo che investire sulla qualità nella scuola significhi investire sulla qualità della società futura.

Ma AICQ non lavora da sola. Il successo della nostra azione in ambito scolastico è indissolubilmente legato alla Rete A.Mi.Co. Questo convegno è la celebrazione di una partnership che non nasce oggi.

Il progetto A.Mi.Co. – acronimo di Autovalutazione Miglioramento Continuo – è nato nel 2009 e si è strutturato come accordo formale di rete nel 2012. Sono sedici anni che, insieme, promuoviamo la “qualità” del servizio formativo nella nostra regione.

In questo decennio, AICQ Education è stata orgogliosa di essere il partner privilegiato e l’ente scientifico di riferimento per la formazione della rete.

Cosa abbiamo fatto in questi anni? Abbiamo affiancato le scuole nell’applicazione delle normative ministeriali, come il Regolamento SNV; abbiamo sostenuto i dirigenti e i docenti nella costruzione dei percorsi di autovalutazione e dei piani di miglioramento. Abbiamo diffuso la cultura della valutazione non come giudizio, ma come “conoscenza, valorizzazione, miglioramento”, utilizzando strumenti concreti della Qualità come l’analisi di processo e il ciclo PDCA.

Oggi, però, non siamo qui solo per guardare al passato. Siamo qui per lanciare il futuro.

Il titolo di questo convegno, “Il futuro è già qui“, è la perfetta sintesi del nostro nuovo Progetto Triennale 2025-2028. Un progetto che abbiamo intitolato “La ‘Qualità totale’ nella scuola-comunità”.

Questo futuro poggia su tre pilastri tematici che oggi sono ineludibili:

  1. Intelligenza Artificiale: Una rivoluzione che non possiamo subire passivamente, ma che dobbiamo governare con competenza.
  2. Processi organizzativi e didattici: Per continuare a innovare e migliorare l’efficacia del nostro agire quotidiano.
  3. Relazioni e Mindfulness: Perché la scuola è, prima di tutto, una comunità di persone. Il benessere, la gestione dello stress e la “gioia di apprendere” sono il fondamento di ogni apprendimento.

E siamo particolarmente fieri di una novità di questo triennio: l’estensione delle nostre azioni formative non solo ai docenti, ma anche ai genitori, per costruire una “scuola-comunità” che sia davvero coesa.

Le relatrici e i relatori che seguiranno approfondiranno proprio queste tematiche, mostrandoci la sinergia tra associazionismo, IA, processi e mindfulness .

Questo convegno non è solo un momento formativo; è un invito. È l’invito che AICQ e Rete A.Mi.Co. rivolgono a tutte le scuole dell’Emilia-Romagna: aderite al nostro accordo triennale, entrate a far parte di una rete che da anni dimostra di saper supportare concretamente le scuole nel loro percorso verso la qualità.

Grazie per la vostra presenza, e buon lavoro a tutti noi.

Cop30, il clima come bene comune

Nel solco di Papa Francesco

di Oliviero Casale e Gerardo Solimine

Tra il 10 e il 21 novembre 2025 i rappresentanti di quasi tutti i Paesi del mondo si riuniscono a Belém, in Brasile, per la Cop30, la trentesima conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico. Prima ancora delle sessioni ufficiali, tra il 3 e il 9 novembre, si svolgono gli incontri preparatori in cui i delegati affinano le posizioni dei diversi gruppi negoziali: grandi economie industrializzate, Paesi meno sviluppati, piccole isole minacciate dall’innalzamento del mare, Stati africani, Paesi emergenti. Nel linguaggio dei documenti si parla di “Parti della Convenzione”, di “organi sussidiari”, di “sessioni congiunte”, ma al cuore del processo resta una domanda semplice: che cosa vogliamo fare, insieme, di questo pianeta che condividiamo?

Belém non è un luogo qualsiasi. È una porta sull’Amazzonia, uno dei cuori verdi della Terra, dove la crisi climatica e la questione del bene comune diventano immediatamente visibili: deforestazione, incendi, conflitti per la terra; ma anche resistenza di comunità indigene, progetti di conservazione, scelte politiche che possono cambiare la traiettoria di interi ecosistemi. Difendere quella foresta non è un gesto estetico o sentimentale: significa difendere un pezzo essenziale dell’equilibrio climatico globale, qualcosa che appartiene a tutti, anche a chi non metterà mai piede in Amazzonia.

Papa Francesco, all’inizio dell’enciclica Laudato si’, ricorda che la Terra è “casa comune” e insieme “sorella” e “madre”: ci sostiene, ci governa, ci nutre, ma “protesta per il male che le provochiamo” quando la trattiamo come oggetto da saccheggiare e non come dono da custodire.

È un modo profondamente concreto di dire che il clima, l’aria, l’acqua, il suolo non sono proprietà di qualcuno, ma beni comuni affidati alla responsabilità di tutti.

Cop30 arriva precisamente a questo incrocio: tra una crisi ormai evidente e la possibilità di riconoscere – o tradire – il carattere comune del bene climatico.


Dopo il Global Stocktake: la verità dei dati e la responsabilità condivisa

Cop30 si colloca cronologicamente dopo il primo Global Stocktake, la grande “radiografia” collettiva dello stato dell’azione climatica globale prevista dall’Accordo di Parigi. Il bilancio, adottato nel 2023, è stato chiaro: con gli impegni attuali il mondo non è in traiettoria per limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5 °C. Lo confermano anche i dati raccolti dall’OCSE nel Climate Action Monitor 2025, che parla di emissioni globali ancora in crescita fino al 2023 e di politiche insufficienti a colmare i gap di mitigazione.

Non si tratta solo di una curva che sale su un grafico: dietro quei numeri ci sono ondate di calore, incendi, siccità, alluvioni, perdita di raccolti, migrazioni forzate. È ciò che Laudato si’ chiama “una sola e complessa crisi socio-ambientale”: la degradazione dell’ambiente naturale e quella dell’ambiente umano procedono insieme, e “non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale”.

È qui che l’idea di bene comune diventa decisiva. Se il clima è una condizione di base per la vita dignitosa di miliardi di persone, proteggerlo o distruggerlo non è mai un fatto solo tecnico: è una scelta morale e politica che riguarda il modo in cui concepiamo la giustizia, la solidarietà, la fraternità.

Cop30 è l’anno in cui i Paesi devono presentare una nuova generazione di piani climatici nazionali, i cosiddetti NDC (Nationally Determined Contributions), con un orizzonte al 2035 e un livello di ambizione superiore ai precedenti.

In teoria questi piani dovevano essere comunicati entro l’inizio del 2025; in pratica, a pochi mesi dall’apertura della conferenza molti governi erano ancora in ritardo, come rileva anche lo studio del Parlamento europeo dedicato a Cop30.

Per questo, a Belém non si discute solo di nuove promesse: si misura il divario tra impegni annunciati e azioni reali. È una sorta di esame di coscienza collettivo, in cui ogni Stato deve rispondere – almeno politicamente – a una domanda precisa: quanto siamo disposti a cambiare, davvero, per difendere un bene che non appartiene solo a noi?


Finanza climatica: numeri, giustizia e destino condiviso

Uno dei punti più sensibili dei negoziati riguarda la finanza climatica. Per anni il dibattito si è concentrato sull’obiettivo, mai pienamente raggiunto, dei 100 miliardi di dollari l’anno da mobilitare a favore dei Paesi in via di sviluppo. Oggi è evidente che quella cifra è largamente insufficiente: i bisogni per adattamento, mitigazione, perdite e danni si misurano in migliaia di miliardi.

A partire da COP28 e COP29, il processo negoziale ha portato all’adozione di un nuovo obiettivo collettivo di finanza climatica, con l’idea di arrivare progressivamente a mobilitare fino a 1,3 trilioni di dollari l’anno entro il 2035, con almeno 300 miliardi di fondi pubblici a favore dei Paesi più vulnerabili. Cop30 è il momento in cui questo percorso – la cosiddetta “Baku to Belém Roadmap” – deve cominciare a tradursi in meccanismi concreti, strumenti operativi, criteri di trasparenza.

Qui il linguaggio della finanza incontra quello della dottrina sociale della Chiesa. Laudato si’ ricorda che la politica non deve sottomettersi all’economia, e l’economia non deve sottomettersi alla tecnocrazia, ma deve porsi “al servizio della vita, specialmente della vita umana”, pensando al bene comune e ai più deboli.

Se le risorse vengono mobilitate solo per difendere i patrimoni di pochi, lasciando esposti milioni di persone alla fame, alle alluvioni, alla perdita di territorio, la finanza climatica tradisce il suo scopo. Se invece viene orientata a rafforzare le capacità dei Paesi vulnerabili, a sostenere l’adattamento, a compensare perdite e danni subiti da comunità che hanno contribuito pochissimo alle emissioni storiche, allora diventa uno strumento concreto di giustizia e bene comune.


Mitigazione, adattamento, perdite e danni: tre facce della cura della casa comune

Nei testi negoziali si parla spesso di tre pilastri: mitigazione, adattamento, perdite e danni (Loss & Damage). Dietro queste parole tecniche si nasconde un modo di guardare alla Terra come casa comune.

  • Mitigazione: significa frenare il riscaldamento riducendo drasticamente le emissioni di gas serra e aumentando la capacità degli ecosistemi di assorbirli. È il capitolo che parla di transizione energetica, rinnovabili, efficienza, uscita graduale dai combustibili fossili. Senza mitigazione, la casa comune si scalda fino a diventare inabitabile per molti.
  • Adattamento: riconosce che il clima è già cambiato e continuerà a farlo, anche nello scenario migliore. Si tratta allora di rendere le comunità più resilienti: costruire città più ombreggiate e ventilate, rafforzare le difese costiere, adattare l’agricoltura, proteggere le risorse idriche, sviluppare sistemi sanitari capaci di reggere alle ondate di calore e alle nuove malattie. A Cop30 si lavora alla concretizzazione dell’Obiettivo Globale sull’Adattamento (Global Goal on Adaptation), con indicatori che permettano di capire se il mondo sta davvero proteggendo le popolazioni più esposte.
  • Perdite e danni: riguarda ciò che non si è riusciti – o voluti – evitare, pur sapendo. Case spazzate via da un ciclone, territori resi improduttivi dalla salinizzazione, isole minacciate dall’innalzamento del mare: qui la domanda è dura e diretta, chi paga quando il bene comune climatico è stato compromesso, provocando danni irreversibili a intere comunità?

La costituzione di un Fondo per perdite e danni è stata una delle decisioni più significative delle ultime COP; a Belém il tema torna con forza, perché non basta creare un fondo: bisogna finanziarlo adeguatamente, renderlo accessibile, definirne criteri di giustizia.

Laudato si’ invita a “ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri” e ricorda che le conseguenze più pesanti del degrado ambientale cadono sui più deboli. Il pilastro delle perdite e danni è, in fondo, il tentativo di dare una risposta – ancora insufficiente, ma necessaria – a quel grido.


Article 6 e mercati del carbonio: tra integrità e speculazione

Un altro cantiere aperto a Cop30 è quello dell’Articolo 6 dell’Accordo di Parigi, che regola la cooperazione internazionale e i meccanismi di mercato per la riduzione delle emissioni. L’idea è che un Paese possa finanziare azioni di mitigazione in un altro Paese (ad esempio un progetto di riforestazione o di energia rinnovabile) e, in certi casi, conteggiare una parte di quei risultati nei propri obiettivi.

Sulla carta, questi strumenti potrebbero facilitare progetti utili al bene comune: protezione delle foreste, transizione energetica nei Paesi con meno risorse, innovazione tecnologica. Ma il rischio è alto:

  • doppio conteggio delle stesse riduzioni;
  • progetti che violano i diritti delle comunità locali;
  • crediti di scarsa qualità che offrono solo un’illusione di “compensazione”;
  • mercati opachi che trasformano il clima in un puro strumento di speculazione.

Per questo, molti attori della società civile chiedono regole severe: integrità ambientale, trasparenza, partecipazione delle comunità, rispetto dei diritti umani. Solo così i meccanismi dell’Articolo 6 possono contribuire alla tutela della casa comune invece di diventarne una nuova forma di sfruttamento.

La dottrina sociale della Chiesa ricorda che il mercato, da solo, non garantisce il bene comune e che “la politica non deve sottomettersi all’economia”. Applicato all’Articolo 6, questo significa che i mercati del carbonio hanno senso solo se incastonati dentro una cornice etica chiara, che riconosca il primato della dignità delle persone e della tutela degli ecosistemi sulle logiche di profitto di breve periodo.


“Casa comune” e “famiglia umana”: la visione di Laudato si’ e Fratelli tutti

Quello che in sede ONU viene chiamato “bene comune globale” trova una forte risonanza nel magistero recente della Chiesa.

Laudato si’ parla della Terra come “casa comune” e denuncia “l’uso irresponsabile e l’abuso dei beni che Dio ha posto in lei”, ricordando che “più di cinquant’anni fa” Paolo VI aveva già avvertito del rischio di una “catastrofe ecologica” provocata dallo sfruttamento sconsiderato della natura.

La crisi ecologica è letta come “grido della terra e grido dei poveri” e come frutto di un’idea distorta di dominio, che dimentica che l’essere umano è parte della natura e non suo padrone assoluto.

Le Schede di lettura della Laudato si’ sintetizzano così: “non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale”. Da qui l’idea di “ecologia integrale”: prendersi cura della natura significa anche combattere la povertà, restituire dignità agli esclusi, costruire relazioni sociali giuste.

La fraternità universale descritta da Papa Francesco in Fratelli tutti è il volto umano di questa visione ecologica: “Fratelli tutti, sorelle tutte” non è solo un saluto, ma l’annuncio che siamo “sulla stessa barca”, chiamati a costruire un mondo in cui il “si salvi chi può” non si trasformi nel “tutti contro tutti”.

Cardinale Zuppi, commentando l’enciclica, sottolinea che se non recuperiamo “la passione condivisa per una comunità di appartenenza e di solidarietà, alla quale destinare tempo, impegno e beni”, l’illusione di sicurezza crollerà e lascerà spazio alla polarizzazione e ai conflitti.

È un modo diverso di dire ciò che i negoziati sul clima mostrano ogni anno: o il bene comune lo costruiamo insieme, o non lo avremo affatto.


Europa, responsabilità e solidarietà: un laboratorio di bene comune

Nel discorso ai Capi di Stato e di governo dell’Unione Europea per il 60° dei Trattati di Roma, Papa Francesco ha ricordato che all’origine del progetto europeo non c’è solo il calcolo degli interessi economici, ma “una particolare concezione della vita a misura d’uomo, fraterna e giusta”.

Il cuore del progetto, diceva, è la persona, con la sua dignità trascendente, e il primo elemento della vitalità europea è la solidarietà, intesa come volontà di mettere l’unità e il bene comune al di sopra dei soli interessi nazionali. Quando questo spirito viene meno, riemergono muri, diffidenze, conflitti.

Applicato al tema del clima, questo messaggio è chiarissimo: l’Europa può essere laboratorio di bene comune climatico solo se tiene insieme sviluppo, giustizia sociale ed equilibrio ecologico, evitando di ridurre le politiche ambientali a oneri tecnici o a strumenti di competizione interna.

Laudato si’ invita a pensare la politica e l’economia “in dialogo, al servizio della vita” e non piegate a una logica di profitto che genera “precarietà e insicurezza” e alimenta la cultura dello scarto. Cop30, nel contesto globale, chiede all’Europa e agli altri attori storicamente più responsabili delle emissioni di assumere fino in fondo questo ruolo: non solo leader tecnologici, ma costruttori di giustizia climatica.


Educazione, partecipazione, cittadinanza ecologica

Le COP non sono fatte solo di capi di Stato. Intorno e dentro la Cop30 si muovono delegazioni di giovani, associazioni, comunità indigene, città, università, movimenti di base. Una parte di questo fermento è collegata a un pilastro poco conosciuto ma fondamentale: ACE – Action for Climate Empowerment.

ACE comprende educazione, formazione, accesso all’informazione, partecipazione pubblica, collaborazione internazionale. È l’idea che senza cittadini informati e coinvolti la migliore delle strategie climatiche resta lettera morta.

La guida dell’UNESCO “Let’s talk about COP30” traduce questo in percorsi per le scuole: invita studenti e studentesse a comprendere che cos’è una Conferenza delle Parti, a collegare le decisioni di Belém con le esperienze quotidiane, a immaginare messaggi da inviare ai negoziatori.

Anche Laudato si’ insiste sulla educazione alla “cittadinanza ecologica”, che non si limita a informare ma propone stili di vita nuovi, capaci di “esercitare una sana pressione” su chi detiene il potere politico ed economico. Si parla di piccoli gesti – ridurre sprechi, differenziare i rifiuti, usare meno plastica, risparmiare acqua, preferire il trasporto pubblico, piantare alberi – come parte di una conversione ecologica più profonda, personale e comunitaria.

La logica è la stessa che anima Cop30: tutto è collegato, e la casa comune si custodisce con decisioni globali e scelte quotidiane, con trattati internazionali e con abitudini di consumo, con politiche industriali e con relazioni di prossimità.


Giustizia intergenerazionale: il bene comune nel tempo

Quando parliamo di bene comune, spesso pensiamo a qualcosa che condividiamo nello spazio: un parco, una piazza, un fiume, l’aria di una città. Il clima ci costringe ad allargare lo sguardo: il bene comune climatico è anche quello che condividiamo nel tempo, con le generazioni che verranno.

Laudato si’ parla apertamente di “debito ecologico” lasciato ai bambini e ai giovani, e chiede: “Che tipo di mondo vogliamo lasciare a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini che stanno crescendo?”.

È una domanda che Cop30 rende politicamente concreta: gli obiettivi al 2035 e al 2050 non sono numeri astratti, ma descrizioni implicite del mondo in cui vivranno i nostri figli e nipoti.

Nel suo magistero, Papa Francesco ha più volte insistito sul fatto che il clima – come la pace – è un terreno dove si misura la nostra fedeltà alla responsabilità verso le generazioni future: nessuno ha il diritto di ipotecare il futuro degli altri per preservare intatti i propri privilegi presenti.

Quando a Belém si discute se alzare o abbassare un obiettivo, se accelerare o rallentare l’uscita dai combustibili fossili, se finanziare o no gli adattamenti nei Paesi vulnerabili, è come se, invisibilmente, nella sala fossero presenti anche i bambini che oggi non votano, non negoziano, non siedono ai tavoli, ma che erediteranno le conseguenze di quelle decisioni.


Oltre il fatalismo e l’illusione: la via esigente del bene comune

Di fronte alla crisi climatica è facile rifugiarsi in due atteggiamenti opposti ma ugualmente paralizzanti:

  • il fatalismo (“è troppo tardi, non c’è più niente da fare”);
  • l’illusione tecnologica (“qualche soluzione miracolosa ci salverà all’ultimo minuto”).

Laudato si’ mette in guardia da entrambi: da una parte invita a riconoscere “la grandezza, l’urgenza e la bellezza della sfida” che ci sta davanti, dall’altra critica la “fiducia cieca nelle soluzioni tecniche” che sposta sempre più in là le decisioni difficili.

Il bene comune chiede una terza via, più esigente: prendere sul serio sia i limiti del pianeta sia le potenzialità della cooperazione umana, sapendo che ogni decimo di grado di riscaldamento evitato, ogni ecosistema protetto, ogni comunità resa più resiliente fanno una differenza concreta in termini di vite, lavoro, salute.

Cop30 non è il luogo dei miracoli, né l’ultima occasione in assoluto. Ma è uno di quei momenti in cui l’umanità può scegliere se rallentare la corsa verso scenari catastrofici o rimanere ferma a guardare. È uno specchio delle nostre priorità, delle nostre paure, ma anche delle nostre speranze.


Un invito a riconoscere e custodire il bene comune

Guardata con gli occhi del bene comune, Cop30 non è solo una conferenza di capi di Stato, ma un passaggio di responsabilità tra generazioni, tra popoli, tra credenti e non credenti.

La domanda che la attraversa – anche quando non viene esplicitata – è semplice e radicale: siamo disposti a trattare il clima, l’ambiente, la Terra come beni condivisi, da custodire con cura e giustizia, o continueremo a viverli come un magazzino da svuotare finché ce n’è?

Papa Francesco scrive che “la sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la preoccupazione di unire tutta la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale”, e invita a una “nuova solidarietà universale”.

Cardinale Zuppi, rileggendo Fratelli tutti, parla di una “alleanza inclusiva” che sostituisca la logica delle contrapposizioni e dei muri con quella dei ponti e dell’incontro.

Cop30 è uno dei luoghi in cui questa alleanza può cominciare a prendere forma, pur tra limiti, fragilità, compromessi imperfetti. Ma perché questo avvenga non basta il lavoro dei tecnici e dei negoziatori: serve una coscienza diffusa del clima e dell’ambiente come bene comune.

Significa:

  • riconoscere che la casa comune è ferita, ma non irreparabilmente;
  • capire che la giustizia climatica è parte integrante della giustizia sociale;
  • sostenere politiche coraggiose, anche quando chiedono cambiamenti nei nostri stili di vita;
  • educare le nuove generazioni a sentirsi parte di una “famiglia universale”, in cui “tutto è collegato”.

In questo senso, nessuno può davvero girarsi dall’altra parte. Non possiamo controllare da soli l’esito di una conferenza mondiale, ma possiamo scegliere da che parte stare: dalla parte dell’indifferenza o da quella della cura; dalla parte dell’egoismo miope o da quella del bene comune; dalla parte di chi considera il clima un problema per esperti o da quella di chi lo riconosce come il respiro stesso della nostra vita condivisa.


Bibliografia essenziale

  • UNFCCC, COP 30 Overview Schedule 2025
  • European Parliament, The COP30 Climate Change Conference (ECTI_STU(2025)778579_EN)
  • OECD, The Climate Action Monitor 2025
  • UNESCO, Let’s talk about COP30 – Teacher’s Guide
  • Papa Francesco, Laudato si’ – Sulla cura della casa comune
  • Caritas/Migrantes, Schede per la lettura e la riflessione sulla Laudato si’
  • Card. Matteo Maria Zuppi, Discorso per l’inaugurazione del 462° Anno Accademico – “I pilastri per una convivenza pacifica alla luce di Fratelli tutti”
  • Card. Matteo Maria Zuppi, Introduzione al Consiglio Permanente della CEI (27 maggio 2025)
  • Papa Francesco, Discorso ai Capi di Stato e di governo dell’Unione Europea per il 60° dei Trattati di Roma (24 marzo 2017)

INVITO per mercoledì 26 novembre 2025

Spettabile Dirigente,

con la presente e-mail abbiamo il piacere di invitarLa a partecipare all’evento lancio del triennio “A.Mi.Co.”

L’incontro si terrà mercoledì 26 novembre, dalle ore 14:30 alle ore 17:00, presso l’Aula Magna del Liceo “A.B. Sabin” (scuola capofila).

All’evento interverranno:

  • Dott.ssa Rossella Fabbri (Dirigente Scolastica del Liceo “Sabin”);
  • Dott. Marco Antonio Imbesi (Presidente di AICQ Emilia-Romagna e dell’Assemblea Nazionale AICQ);
  • Un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale;
  • Il team di docenti dedicato al percorso sui processi organizzativi e didattici;
  • Dott. Nerino Arcangeli, che curerà la sezione sulle relazioni con un percorso triennale di Mindfulness.
  • Chairman
  • Dott.ssa Elena Marcato – Docente Scuola Secondaria di primo grado distaccata presso Facoltà di Scienze della Formazione Primaria – Università di Bologna

Per confermare la Sua partecipazione, La preghiamo di compilare il modulo di iscrizione disponibile al seguente link: https://forms.gle/DF4feNpvjkA7YnXE6

Cordiali saluti,

Analisi elementi del decreto-legge  116/2025

L’analisi del decreto-legge  116/2025 e delle sue implicazioni per la sostenibilità e i bilanci di sostenibilità, in italiano.

Di Giacomo Dalseno

Revisore legale 27/09/2025


25 settembre 2025

SENATO DELLA REPUBBLICA

D.L. 116/2025 – A.C. 2623 – PASSAGGIO PRIMA DELLA CAMERA – DA CONVERTIRE

Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione

Questo decreto ha implicazioni significative per la sostenibilità e la reportistica aziendale, principalmente perché aumenta i rischi legali e finanziari associati a una cattiva gestione ambientale.

Rafforza il quadro normativo contro le attività illecite legate ai rifiuti, creando un potente incentivo per le aziende ad adottare pratiche di sostenibilità più solide e trasparenti.

Questa è una prima analisi, vedremo nuovamente le problematiche  in essere dopo la sua conversione

Implicazioni per la Sostenibilità Aziendale

Il decreto intensifica le conseguenze legali dei reati ambientali, spingendo le aziende verso modelli operativi più sostenibili. Gli impatti principali sono:

  • Maggiore Responsabilità Aziendale: La legge introduce nuovi reati ambientali e trasforma diverse contravvenzioni esistenti in delitti più gravi, come quelli relativi alla gestione non autorizzata di rifiuti e alla realizzazione di discariche abusive. Questa elevazione dei reati comporta sanzioni più severe e un maggiore controllo sulle operazioni aziendali.


  • Inasprimento delle Sanzioni: Le sanzioni per l’abbandono o la gestione illecita di rifiuti sono state notevolmente aumentate. Ad esempio, la sanzione pecuniaria per l’abbandono di rifiuti non pericolosi viene elevata a un importo compreso tra 1.500 e 18.000 euro, e i nuovi reati di abbandono di rifiuti pericolosi sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.


  • Impatto Diretto sulle Operazioni Commerciali: Per i reati che coinvolgono veicoli, come l’abbandono di rifiuti tramite un mezzo a motore o il trasporto di rifiuti senza la documentazione adeguata, il decreto introduce o rafforza sanzioni accessorie come la sospensione della patente di guida e la confisca del mezzo. Ciò ha un impatto diretto sulle operazioni di logistica e trasporto.


  • Estensione della Responsabilità degli Enti (D.Lgs. 231/2001): L’articolo 6 amplia esplicitamente l’ambito di applicazione del Decreto Legislativo 231/2001, che regola la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche5. Il decreto aumenta le sanzioni pecuniarie per reati ambientali esistenti come l’inquinamento e il disastro ambientale 6e ne aggiunge di nuovi, come le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Ciò significa che le aziende possono essere ritenute direttamente responsabili e pesantemente multate per reati ambientali commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.


  • Sanzioni Interdittive: Il decreto rafforza l’applicazione di sanzioni che possono bloccare le attività commerciali. Queste includono la sospensione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali e, per i reati più gravi, l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività. Inoltre,

    l’articolo 2-bis introduce una nuova misura critica: i soggetti condannati per gravi reati ambientali subiscono un’interdizione (da uno a cinque anni) dal ricevere licenze, contratti pubblici e finanziamenti governativi, il che impatta direttamente sulla capacità di un’azienda di operare e crescere.



Implicazioni per il Bilancio di Sostenibilità

Il decreto rende la conformità ambientale una componente ancora più critica della gestione del rischio aziendale, aspetto che deve essere riflesso nei bilanci di sostenibilità.

  • Maggiore Trasparenza sui Rischi: L’introduzione di nuovi reati e sanzioni più severe eleva la cattiva gestione ambientale da semplice questione di conformità a rischio strategico di primaria importanza. Le aziende, in particolare in settori come trasporti, logistica e manifatturiero, devono aggiornare le loro valutazioni dei rischi. I bilanci di sostenibilità dovranno comunicare in modo trasparente questi maggiori rischi legali e finanziari, comprese le potenziali multe significative e le interruzioni dell’attività.
  • Modelli di Governance e Conformità (Modello 231): Con l’estensione della responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per i reati ambientali, le aziende devono dimostrare di aver adottato e di implementare efficacemente modelli organizzativi (Modelli 231) per prevenire tali illeciti. Il bilancio di sostenibilità è la sede appropriata per descrivere le strutture di governance, i controlli interni, i programmi di formazione e le attività di audit messe in atto per mitigare il rischio di commettere questi reati.
  • Due Diligence sulla Catena di Fornitura: Le severe sanzioni per il trasporto e la gestione impropria dei rifiuti impongono alle aziende di intensificare la loro due diligence sui fornitori di servizi terzi (ad es. società di logistica e smaltimento). I report di sostenibilità dovrebbero delineare le politiche e le procedure per la selezione e il monitoraggio dei partner della catena di fornitura, al fine di garantire la loro conformità con le nuove e più stringenti normative ambientali.
  • Trasparenza sui Costi di Bonifica e Prevenzione: Il decreto rafforza gli obblighi di ripristino ambientale e bonifica a carico dei soggetti responsabili. Le aziende potrebbero dover accantonare fondi per potenziali interventi di bonifica. Inoltre, gli investimenti in tecnologie e processi per prevenire l’inquinamento e migliorare la gestione dei rifiuti diventano indicatori chiave di una strategia di sostenibilità proattiva, meritevoli di essere inclusi nel report.
  • Focus sulla “Terra dei Fuochi”: Sebbene l’articolo 9 si concentri sui finanziamenti pubblici per la bonifica della “Terra dei Fuochi” 10, conferisce al Commissario incaricato il potere di agire in rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili per il recupero delle somme spese11. Le aziende che hanno operato in questa regione o che da essa si sono approvvigionate di materiali potrebbero affrontare un maggiore controllo e potenziali passività, un rischio contingente che dovrebbe essere trattato nella loro reportistica.

Modelli di Governance e Conformità (Modello 231) Approfondimento:


Le disposizioni relative all’estensione della responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 si trovano nell’

Articolo 6 del decreto, intitolato “Responsabilità amministrativa degli enti in caso di commissione di reati ambientali”.

Questo articolo modifica direttamente l’articolo 25-undecies del decreto legislativo n. 231 del 2001

, che è la norma di riferimento per i reati ambientali che fanno scattare la responsabilità amministrativa delle aziende.


Dettagli delle Modifiche dell’Articolo 6

L’articolo 6 interviene in diversi modi per rafforzare la responsabilità delle aziende e, di conseguenza, la necessità di adottare e aggiornare i Modelli 231:

  • Ampliamento del Catalogo dei Reati: Viene allargata la lista dei reati che, se commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente, comportano una sua responsabilità diretta. Tra i nuovi reati presupposto inseriti ci sono:
    • Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis del Testo Unico Ambientale – TUA).
    • Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter TUA).
    • Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis TUA).
    • Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies del codice penale).
  • Aumento delle Sanzioni Pecuniarie: Per molti reati ambientali già previsti, le sanzioni pecuniarie a carico dell’ente sono state aumentate. Ad esempio, sono state inasprite le pene per:
    • Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.).
    • Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.).
    • Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 TUA).
  • Estensione delle Sanzioni Interdittive: Viene ampliata l’applicazione delle sanzioni interdittive, che sono le più temute dalle aziende perché possono bloccarne l’attività. Ora si applicano anche per reati come:
    • Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.).
    • Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.).
    • Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis TUA).

In sintesi, è l’Articolo 6 il fulcro della riforma per quanto riguarda la responsabilità 231, rendendo indispensabile per le aziende rivedere i propri modelli di governance per prevenire la commissione di questi reati, ora sanzionati più pesantemente.

Implicazioni per il Modello 231 e TABELLE DIDATTICHE

  • Aggiornamento del catalogo reati → Inserimento dei nuovi reati ambientali.
  • Revisione delle aree a rischio → Mappatura aggiornata dei processi aziendali coinvolti.
  • Formazione interna → Sensibilizzazione su condotte illecite e responsabilità.
  • Controlli e protocolli → Rafforzamento delle misure preventive e dei flussi autorizzativi.

Sistema disciplinare → Adeguamento delle sanzioni interne in caso di violazioni

1. Rafforzamento della Responsabilità dell’Ente

Leva normativaEffettoImplicazioni operative
Ampliamento del catalogo dei reatiPiù reati presupposto ambientaliAggiornamento del risk assessment e delle aree sensibili
Aumento delle sanzioni pecuniarieMaggior impatto economicoRafforzamento dei controlli e delle procedure
Estensione delle sanzioni interdittiveRischio di blocco attivitàNecessità di misure preventive e formazione mirata


2. Nuovi Reati Presupposto Ambientali (da integrare nel Modello 231)

ReatoRiferimento normativoTipologia di rifiuto
Abbandono di rifiuti non pericolosiArt. 255-bis TUANon pericolosi, in casi particolari
Abbandono di rifiuti pericolosiArt. 255-ter TUAPericolosi
Combustione illecita di rifiutiArt. 256-bis TUAQualsiasi tipologia
Traffico illecito di rifiutiArt. 452-quaterdecies c.p.Organizzazione criminale

3. Reati Ambientali con Sanzioni Pecuniarie Inasprite

ReatoRiferimentoImpatto
Inquinamento ambientaleArt. 452-bis c.p.Danno diffuso all’ambiente
Disastro ambientaleArt. 452-quater c.p.Evento catastrofico
Gestione non autorizzata di rifiutiArt. 256 TUAAttività fuori dai limiti autorizzativi

4. Reati con Sanzioni Interdittive Estese

ReatoRiferimentoRischio per l’ente
Materiale radioattivoArt. 452-sexies c.p.Blocco attività, revoca autorizzazioni
Traffico illecito di rifiutiArt. 452-quaterdecies c.p.Interdizione da appalti pubblici
Combustione illecitaArt. 256-bis TUASospensione licenze

Ecco un glossario esplicativo modulare, pensato per facilitare la comprensione e l’aggiornamento dei Modelli 231 in base ai contenuti dell’Articolo 6 e ai riferimenti normativi citati nel documento:


Glossario Esplicativo – Articolo 6 e Responsabilità 231

Termine / NormaSpiegazioneImplicazioni per il Modello 231
Articolo 6 D.Lgs. 231/2001Disciplinare cardine che definisce le condizioni per l’esonero della responsabilità dell’ente, se ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.Va aggiornato per includere nuovi reati e rafforzare i presidi di prevenzione.
Modello 231Sistema organizzativo interno che mira a prevenire la commissione di reati da parte di soggetti apicali o sottoposti.Deve essere dinamico, aggiornato e coerente con il rischio ambientale e normativo.
Reati Presupposto AmbientaliReati che, se commessi nell’interesse o vantaggio dell’ente, attivano la responsabilità amministrativa.Vanno integrati nel catalogo reati del Modello 231.
TUA (Testo Unico Ambientale)D.Lgs. 152/2006: raccoglie la normativa ambientale italiana. Gli articoli 255-bis, 255-ter, 256, 256-bis sono stati inseriti tra i reati presupposto.Serve mappatura dei processi aziendali che impattano sull’ambiente.
Codice Penale – Titolo VI-bisSezione dedicata ai delitti contro l’ambiente. Include reati come inquinamento ambientale (452-bis), disastro ambientale (452-quater), traffico illecito di rifiuti (452-quaterdecies).Richiede formazione specifica e protocolli di controllo.
Sanzioni PecuniarieAmmende economiche a carico dell’ente in caso di condanna. Sono state aumentate per diversi reati ambientali.Impatto diretto sul bilancio e sulla reputazione.
Sanzioni InterdittiveMisure che limitano o sospendono l’attività dell’ente (es. divieto di contrattare con la PA, sospensione licenze).Rischio elevato: necessità di presidi efficaci e verificabili.
Combustione illecita di rifiuti (Art. 256-bis TUA)Reato ambientale che punisce la distruzione non autorizzata di rifiuti, spesso legata a fenomeni criminali.Va previsto nel Modello 231 con protocolli di tracciabilità e controllo.
Traffico illecito di rifiuti (Art. 452-quaterdecies c.p.)Reato che coinvolge organizzazioni criminali nella gestione illegale dei rifiuti.Richiede analisi dei fornitori e dei flussi logistici.
Materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.)Reato che punisce il traffico e l’abbandono di sostanze radioattive.Rilevante per settori industriali specifici: serve presidio tecnico e normativo.